domenica 6 gennaio 2019

Comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 20 dicembre 2018
Rinnovo della validita' delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa. (18A08480) (GU Serie Generale n.4 del 05-01-2019)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 20 dicembre 2018 Rinnovo della validita' delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa. (18A08480)
(GU n.4 del 5-1-2019)

IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) della Commissione europea dell'8 aprile 2011, n. 404, recante modalita' di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1224/2009;

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 41 del 18 febbraio 2017, recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione»;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente «Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2011, n. 24; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014 con il quale e' stata prorogata la validita' delle comunicazioni riguardanti la pesca sportiva sino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 2014 e 22 dicembre 2014, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 35 del 12 febbraio 2015 e n. 1 del 2 gennaio 2015; Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2017 con il quale e' stata prorogata al 31 dicembre 2017 la validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2018 con il quale e' stata prorogata al 30 giugno 2018 la validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010; Visto il decreto direttoriale n. 14110 del 26 giugno 2018 con il quale e' stata prorogata al 31 dicembre 2018 la validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del decreto recante le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validita' delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita' di monitoraggio sull'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa;

Decreta:
Articolo unico

1. La validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 e' prorogata al 31 dicembre 2019.

2. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresi', ai fini dell'esercizio dell'attivita' di pesca da terra e hanno validita' sino al 31 dicembre 2019;

3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010. Questo decreto e' immediatamente efficace e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2018 Il direttore generale



D.D.G. 26024 del 20 dicembere 2018 (179.67 KB)

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Comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa

Il decreto Mipaaf del 6 dicembre 2010 è finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare.
La comunicazione, anche attraverso l'ausilio delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa, prevede di fornire alcune informazioni molto semplici, le generalità, il tipo di pesca praticato, le Regioni in cui si pratica questa attività.

L'attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l'esercizio della pesca.

Il servizio consente, al pescatore di fornire i propri dati e di produrre l'attestato, alle associazioni di operare per conto di tutti i pescatori che ne fanno richiesta.

Di seguito viene spiegata la procedura di registrazione per l'utilizzo del servizio.

Procedura
Effettuare la registrazione fornendo: nome e cognome del pescatore o del referente dell'associazione, email (casella di posta elettronica), password di identificazione e, per i soli referenti delle associazioni, il nome dell'associazione a cui fanno capo.

Per completare la registrazione attendere la mail di conferma che il sistema invierà alla casella di posta elettronica fornita e selezionare il primo link riportato. Qualora il client di posta non lo consenta, selezionare o copiare il secondo link nel browser attendere la risposta e digitare Email e codice di attivazione sempre riportati nella mail ricevuta.

Viene presentata una prima pagina in cui inserire le generalità del pescatore, e una seconda per le informazioni specifiche sul tipo di pesca praticata. A conferma della corretta conclusione delle operazioni sarà possibile stampare l'attestato dell'avvenuta comunicazione.

Qualora il pescatore o l'associazione desiderino ristampare l'attestato, sarà sufficiente riaccedere al sito del Ministero, identificarsi e fornire nuovamente le generalità del pescatore interessato.

Per problemi nell'utilizzo dell'applicazione o nell'inserimento delle informazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica: censimentopescasportiva@politicheagricole.it riportando oltre al problema riscontrato: nome, cognome e codice fiscale del soggetto interessato e, se non si riesce ad effettuare l'attivazione, la mail di conferma ricevuta.


FAQ - per ulteriori chiarimenti consultare le risposte alle domande più ricorrenti

Riepilogo generale Comunicazioni acquisite - Data elaborazione del 20/12/2018 (3.57 KB) 
 
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