sabato 12 gennaio 2019

I dirigenti amministrativi non hanno il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti per motivi di pubblica incolumità

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17/01/2018) 07-12-2018, n. 54841

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella - Presidente -
Dott. SARACENO Rosa Anna - rel. Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
Dott. BINENTI Roberto - Consigliere -
Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXX, nato il XXXXXXXXXXX;
avverso la sentenza del 24/10/2016 del TRIBUNALE di AGRIGENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DE MASELLIS Mariella;
Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste;

Udito il difensore:

L'avvocato MICELI SILVIO SALVATORE del foro di AGRIGENTO in difesa di S.A. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha dichiarato XXXXXXXXX responsabile del reato di cui all'art. 650 c.p., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 677 c.p., commi 1 e 3, condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di 200,00 Euro di ammenda.

Il fatto addebitato allo XXXXXXX., nella qualità di amministratore unico della XXXXXXXXXXX., consisteva nell'inottemperanza all'ordinanza dirigenziale n. 4 del 25.3.2013, con cui, per motivi di sicurezza, gli era stata intimata l'immediata sospensione dei lavori eseguiti senza autorizzazione sulla strada (OMISSIS) e il ripristino delle condizioni di sicurezza, tenuto conto del pericolo che derivava per la pubblica incolumità.

1.1 A giustificazione delle conclusioni raggiunte, il Tribunale osservava che il procedimento era sorto a seguito del sopralluogo eseguito dalla polizia municipale in località XXXXXXXXX del comune di XXXXXXXXXXX; che nell'occasione era stata constatata l'esecuzione di lavori di allargamento della strada vicinale nella parte in cui attraversava l'area boschiva demaniale e che il materiale di risulta era stato riversato sui bordi e nella scarpata; che i lavori erano stati eseguiti senza la preventiva autorizzazione dalla ditta XXXXXX, autorizzata esclusivamente alla realizzazione di un impianto alimentato da energia rinnovabile in un terreno ivi insistente; che l'ufficio tecnico del comune, ritenuto che il materiale ammassato lungo i bordi della strada rappresentava un pericolo concreto ed immediato per la privata e pubblica incolumità, aveva intimato la sospensione dei lavori e la messa in sicurezza dei luoghi, intimazione alla quale lo S. non aveva ottemperato, come constatato nel corso di un successivo sopralluogo eseguito in data 9 luglio 2013.

2. Per la cassazione dell'indicata decisione ha proposto ricorso l'interessato, con il ministero dei difensori avvocati Silvio Miceli e Daniela Posante.

Con un unico articolato motivo deduce erronea applicazione di norme giuridiche, in quanto il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, riserva solo al sindaco la possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti in presenza di gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini,e l'art. 107, comma 5, del medesimo decreto esclude che tale potere possa essere delegato ai dirigenti dei vari settori del comune. L'ordinanza era, pertanto, illegittima perchè emessa da organo incompetente, oltre che viziata, sotto il profilo della legalità sostanziale, perchè adottata in carenza di adeguata istruttoria, priva di indicazioni dei lavori da svolgere per la messa in sicurezza dei luoghi, immotivata nella parte in cui aveva assegnato un termine assolutamente esiguo per l'adempimento, avuto riguardo all'estensione dell'area interessata e ai tempi necessari per la richiesta delle necessarie autorizzazioni alle autorità preposte alla tutela dei numerosi vincoli insistenti sull'area interessata dall'intervento.
 
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

1. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, secondo cui "ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità di cui all'art. 650 c.p., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno dì tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia legalmente dato" (Sez. 1, n. 7954 del 03/07/1996, Soave, Rv. 205585; Sez. 1, n. 555 del 16/11/2010, Filogamo, Rv. 249430).

2. Attualmente il potere del sindaco, quale ufficiale di governo di adottare "con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica e la sicurezza urbana" è previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, comma 4, come sostituito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125. La specificazione contenuta nella norma che il sindaco agisce quale "ufficiale di governo", spiega perchè nei casi previsti dal comma 5, egli deve coordinarsi con il prefetto, e al contempo evidenzia la ragione per cui lo stesso potere, in assenza di una norma specifica, non possa essere delegato a terzi, e possa essere esercitato solo da "chi lo sostituisce" (comma 8). Va, poi, richiamato, a chiusura di detta regolamentazione, il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, il cui comma 5 prevede che ai dirigenti amministrativi spetta l'adozione di atti di gestione e di provvedimenti amministrativi del proprio settore, tranne quelli previsti in capo al sindaco all'art. 50, comma 3, e all'art. 54 del medesimo decreto.
Ne consegue che i dirigenti amministrativi non hanno il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti per motivi di pubblica incolumità, per i quali sussiste un'esclusione oggettiva, essendo i provvedimenti da adottare di pertinenza esclusiva del sindaco.
3. Pertanto, con riferimento al caso di specie, deve affermarsi che l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal dirigente dell'ufficio tecnico del comune di XXXXXXXXXXX è illegittima per incompetenza funzionale.

Ne consegue, in conclusione, che, per effetto della disapplicazione dell'ordinanza in questione ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, deve dichiararsi che il reato contestato al ricorrente non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
 
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018