mercoledì 30 gennaio 2013

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 gennaio 2013  
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni  e  di  verifica
delle capacita'  e  dei  comportamenti  per  il  conseguimento  delle
patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E,  CE,  D1E  e
DE. (13A00773) 
(GU n.25 del 30-1-2013)
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida», di seguito definito decreto legislativo n. 285 del
1992; 
  Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), e m),
del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che  prevedono  che
le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE,  abilitano  alla
guida rispettivamente di: autoveicoli diversi da quelli di  categoria
D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a  3500  kg,  ma
non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il  trasporto  di
non piu' di otto passeggeri,  oltre  al  conducente,  ai  quali  puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima  autorizzata  non
sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una  motrice
rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio  o  semirimorchio  la
cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg,  ovvero  di  una
motrice della categoria B e di un rimorchio o  semirimorchio  la  cui
massa massima autorizzata e' superiore a  3500  kg,  sempre  che,  in
entrambi i casi, la  massa  massima  autorizzata  del  complesso  non
superi 12000 kg; autoveicoli diversi da quelli di categoria D1 o D la
cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500  kg,  progettati  e
costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri,  oltre  al
conducente, ai quali puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di  veicoli
composti di  una  motrice  rientrante  nella  categoria  C  e  di  un
rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750
kg; 
  Viste altresi' le lettere n), o), p) e q), del predetto  art.  116,
comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che  prevedono  che
le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE,  abilitano  alla
guida rispettivamente di: autoveicoli progettati e costruiti  per  il
trasporto di non piu' di  sedici  passeggeri,  oltre  al  conducente,
aventi una lunghezza massima di otto  metri,  ai  quali  puo'  essere
agganciato un rimorchio la cui  massa  massima  autorizzata  non  sia
superiore a 750 kg; complessi di  veicoli  composti  da  una  motrice
rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa  massima
autorizzata e' superiore a 750 kg; autoveicoli progettati e costruiti
per il trasporto di piu' di otto persone,  oltre  al  conducente,  ai
quali puo' essere  agganciato  un  rimorchio  la  cui  massa  massima
autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti
di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la  cui
massa massima autorizzata superi 750 kg; 
  Visto il comma 4 del piu' volte citato  articolo  116  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i  mutilati  e  minorati
fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono  conseguire  la
patente speciale, tra l'altro, delle categorie C1, C, D1 e  D,  anche
se alla guida di un veicoli  trainanti  un  rimorchio  la  cui  massa
massima autorizzata non supera 750 kg; 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che  stabilisce  che  gli  esami  di   idoneita'   tecnica   per   il
conseguimento  della  patente  di  guida  sono   effettuati   secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del  Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione europea; 
  Visto l'art. 125, comma 1, lettere a) e b), del piu'  volte  citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabiliscono che la  patente
di categoria C1, C, D1 o  D,  puo'  essere  rilasciata  unicamente  a
conducenti gia' in possesso di patente  di  categoria  B,  e  che  la
patente di categoria C1E,  CE,  D1E  o  DE,  puo'  essere  rilasciata
unicamente a conducenti gia' in  possesso  di  patente  di  categoria
rispettivamente C1, C, D1 o D; 
  Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 59  del  2011,
che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di  verifica
delle capacita' e dei comportamenti,  utili  al  conseguimento  delle
patenti  di  guida,  si  conformano  ai  requisiti  minimi   di   cui
all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto il predetto allegato II del decreto  legislativo  n.  59  del
2011, ed in particolare il paragrafo I,  lettera  A,  n.  1,  secondo
capoverso, che prevede che il candidato, che debba sostenere  l'esame
relativo ad una determinata  categoria,  puo'  essere  esonerato  dal
ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2,
3 e 4, se ha superato la prova teorica per una categoria diversa; 
  Visto l'art. 28 del piu' volte citato decreto legislativo n. 59 del
2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo  stesso  decreto
sono applicabili dal 19 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere a  disciplinare  le  procedure
dell'esame utile a conseguire le patenti di guida delle categorie C1,
C, D1 e D, anche speciali, nonche' delle categorie C1E, CE, D1E e DE; 
  Ritenuto infine necessario  dettare  disposizioni  transitorie  per
disciplinare la validita', per il conseguimento  di  una  patente  di
categoria  C,  D,  anche  speciale,  CE  e   DE,   dei   procedimenti
amministrativi  avviati  prima  della  data  di  applicazione   delle
disposizioni di cui al predetto art. 116, comma 3, lettere  da  h)  a
q), come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti
  di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. 
 
  1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della
patente di guida della categoria C1, anche speciale, verte: 
    a) sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo  I,  lettera
A, punti da 4.1.1 a 4.1.8 del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    b) su argomenti relativi ai sistemi di aggancio alla  motrice  di
rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura. 
  2. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della
patente di guida della  categoria  C,  anche  speciale,  verte  sugli
argomenti di cui al comma 1, nonche' su quelli  di  cui  all'allegato
II, paragrafo I, lettera A, punti  da  4.2.1  a  4.2.8,  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011. 
  3. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della
patente di guida della categoria D1, anche speciale, verte: 
    a) sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo  I,  lettera
A, punti da 4.1.1 a 4.1.7 e punto 4.1.9, del decreto  legislativo  n.
59 del 2011; 
    b) su argomenti relativi ai sistemi di aggancio alla motrice  dei
rimorchi e relativi sistemi di frenatura. 
  4. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della
patenti di guida della  categoria  D,  anche  speciale,  verte  sugli
argomenti di cui al comma 1, nonche' su quelli  di  cui  all'allegato
II, paragrafo I, lettera A, punti  da  4.2.1  a  4.2.7,  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011. 
  5. Qualora in candidato al conseguimento della patente di categoria
C, anche speciale, sia gia' in possesso della  patente  di  categoria
C1, anche speciale, la  prova  di  verifica  delle  cognizioni  verte
esclusivamente sugli argomenti di cui all'allegato II,  paragrafo  I,
lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.8, del decreto legislativo n. 59  del
2011.  Qualora  in  candidato  al  conseguimento  della  patente   di
categoria D, anche speciale, sia gia' in possesso  della  patente  di
categoria D1, anche speciale, la prova di verifica  delle  cognizioni
verte  esclusivamente  sugli  argomenti  di  cui   all'allegato   II,
paragrafo  I,  lettera  A,  punti  da  4.2.1  a  4.2.7,  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011. 
  6. Le prove di cui ai commi da 1  a  5  si  svolgono,  con  sistema
informatizzato,  tramite  questionario,  estratto  da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun  questionario
consta  di  quaranta  affermazioni,  formulate  in   conformita'   ai
contenuti di cui ai  commi  da  1  a  4.  Per  ogni  affermazione  il
candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che  consideri
la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.  La  prova  ha
durata di trenta minuti  e  si  intende  superata  se  il  numero  di
risposte errate e' non superiore a quattro. 
  7. L'idoneita' alla prova  di  verifica  delle  cognizioni  per  il
conseguimento della patente di categoria C1, C,  D1  o  D,  e'  utile
quale prova di verifica delle cognizioni ai  fini  del  conseguimento
rispettivamente della patente di categoria C1E, CE, D1E o DE. 
                               Art. 2 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 e C. 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1  e  C,  anche
speciali, si articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura, effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.6, del decreto legislativo n. 59  del
2011; 
    b) esecuzione delle  manovre  di  cui  ai  punti  8.2.2  e  8.2.3
dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del  2011.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1  a
8.3.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma  1,
lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente,  le  prove  di
cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. 
  3. Nello svolgimento della prova di cui al comma 1, sul veicolo  e'
presente una  persona  in  qualita'  di  istruttore,  alla  quale  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  122,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 285 del 1992,  nonche'  l'esaminatore  di  cui
all'articolo 121, comma 3, dello stesso decreto legislativo. 
                               Art. 3 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1E e CE. 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento delle patenti di guida delle  categorie  C1E  e  CE  si
articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura, effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.7, del decreto legislativo n. 59  del
2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.1, 8.2.2 e  8.2.3
di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59  del
2011. Tali manovre sono effettuate in area chiusa; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1  a
8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. 
                               Art. 4 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1 e D. 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1  e  D,  anche
speciali, si articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura, effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti  da  8.1.1  a  8.1.5  e  punto  8.1.8,  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.2 e 8.2.4 di  cui
all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59  del  2011.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1  a
8.3.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. 
                               Art. 5 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1E e DE. 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento delle patenti di guida delle  categorie  D1E  e  DE  si
articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura  effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.5 e punti 8.1.7 ed 8.1.8, del decreto
legislativo n. 59 del 2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.1, 8.2.2 ed 8.2.4
di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59  del
2011. Tali manovre sono effettuate in area chiusa; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1  a
8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3. 
                               Art. 6 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino  alla  completa  predisposizione  dei  questionari  d'esame
informatizzati, di cui all'articolo 1, comma 6: 
    a) la prova di verifica delle cognizioni di cui ai commi da 1 a 5
dello stesso articolo si svolge con metodo orale; 
    b) il titolare di patente  di  categoria  C1  o  C,  che  intende
conseguire rispettivamente una patente di categoria C1E o CE sostiene
una prova integrativa di  verifica  delle  cognizioni  relativa  agli
argomenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b); 
    c) il titolare di patente  di  categoria  D1  o  D,  che  intende
conseguire rispettivamente una patente di categoria D1E o DE sostiene
una prova integrativa di  verifica  delle  cognizioni  relativa  agli
argomenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). 
  2. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  115,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, con riferimento a disposizioni specifiche in materia di
carta di qualificazione del conducente: 
    a)  l'idoneita'  alla  prova  di   verifica   delle   cognizioni,
conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di  una
patente di categoria C, anche speciale, o CE, e'  utile  ad  accedere
alla prova di verifica delle capacita' e  dei  comportamenti  per  il
conseguimento rispettivamente di una patente di categoria  C1,  anche
speciale, o C1E, dal  19  gennaio  2013.  Da  quest'ultima  data,  la
predetta idoneita' e'  altresi'  utile  ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
rispettivamente di una patente di categoria C, anche speciale, o  CE,
qualora il candidato almeno ventunenne ne faccia richiesta; 
    b)  l'idoneita'  alla  prova  di   verifica   delle   cognizioni,
conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di  una
patente di categoria D, anche speciale, o DE, e'  utile  ad  accedere
alla prova di verifica delle capacita' e  dei  comportamenti  per  il
conseguimento di una patente rispettivamente di categoria  D1,  anche
speciale, o D1E, dal  19  gennaio  2013.  Da  quest'ultima  data,  la
predetta idoneita' e'  altresi'  utile  ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
rispettivamente di una patente di categoria D, anche speciale, o  DE,
qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta; 
    c) la prenotazione ad  una  seduta  di  esame  per  la  prova  di
verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una
patente di categoria C, anche speciale, o  CE,  effettuata  entro  la
data del 18 gennaio 2013, e' valida quale prenotazione ad una  seduta
di esame per la prova di verifica  delle  cognizioni  rispettivamente
per il  conseguimento  di  una  patente  e  di  categoria  C1,  anche
speciale, o CE,  dal  19  gennaio  2013.  Da  quest'ultima  data,  la
predetta prenotazione e' altresi' utile ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una
patente di categoria C, anche speciale, o CE,  qualora  il  candidato
almeno ventunne ne faccia richiesta; 
    d) la prenotazione ad  una  seduta  di  esame  per  la  prova  di
verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una
patente di categoria D, anche speciale, o  DE,  effettuata  entro  la
data del 18 gennaio 2013, e' valida quale prenotazione ad una  seduta
di  esame  per  la  prova  di  verifica  delle  cognizioni   per   il
conseguimento rispettivamente di una patente di categoria  D1,  anche
speciale, o DE,  dal  19  gennaio  2013.  Da  quest'ultima  data,  la
predetta prenotazione e' altresi' utile ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una
patente di categoria D, anche speciale, o DE,  qualora  il  candidato
almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta; 
    e) la prenotazione ad  una  seduta  di  esame  per  la  prova  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento  di
una patente di categoria C, anche speciale, o CE, effettuata entro la
data del 18 gennaio 2013, e' valida quale prenotazione ad una  seduta
di esame per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti
per il conseguimento di una patente rispettivamente di categoria  C1,
anche speciale, ovvero C1E, dal 19 gennaio 2013. da tale ultima data,
la predetta prenotazione e' altresi' utile ad accedere alla prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
rispettivamente di una patente di categoria C, anche speciale, ovvero
CE, qualora il candidato almeno ventunne ne faccia richiesta; 
    f) la prenotazione ad  una  seduta  di  esame  per  la  prova  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento  di
una patente di categoria D, anche speciale, o DE, effettuata entro la
data del 18 gennaio 2013, e' valida quale prenotazione ad una  seduta
di esame per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti
per il conseguimento di una patente rispettivamente di categoria  D1,
anche speciale, o D1E, dal 19 gennaio 2013. Da tale ultima  data,  la
predetta prenotazione e' altresi' utile ad  accedere  alla  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
rispettivamente di una patente di categoria D, anche speciale, ovvero
DE, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta. 
                               Art. 7 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 19 gennaio 2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2013 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 120