venerdì 14 dicembre 2018

Affitti brevi, si devono comunicare i dati entro 24 ore al Questore



Premesso che l’art.109 TULPS  prevede:

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Ora l’art.19-bis della Legge 1 dicembre 2018, n. 132 (G.U. 281 del 3.12.2018) entrata in vigore il 4.12.2018., Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 prescrive, aggiungendo all’art.109 TULPS, che:
“L’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni ”.
In sostanza, la legge di cui sopra entrata in vigore il 4.12.2018, ha esteso l’obbligo di comunicare alla Questura competente per territorio i dati delle persone alloggiate.
Prima dell’entrata in vigore della citata legge, già i gestori, di esercizi di alberghi o strutture ricettive, nonché proprietari di case compreso appartamenti per vacanze e gli affittacamere, comunicavano alle Questure i dati delle persone alloggiate,ora, con la legge in vigore, anche per chi affitta o subaffitta immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni, deve comunicare i dati delle persone alloggiate.
Naturalmente, questo riguarda anche chi affitta o subaffitta una stanza di casa, per una sola notte, è quindi tenuto a comunicare online i dati dell’inquilino.
Proprio perché inferiori a 30 giorni, le locazioni brevi non devono per forza registrarsi all’agenzia delle Entrate.  
Per chi non ottempera a quanto previsto di cui sopra sarà perseguito con sanzione     prevista dall'articolo 17 del Tulps: arresto   fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.

Infine, suggerisco che quando vi trovate di fronte all’azione penale di cui sopra, compilare i seguenti atti:
·         Elezione domicilio e nomina del difensore;
·         Annotazione di servizio;
·         CNR alla Procura competente per territorio;