Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (decreto-legge) Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, ha
approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia
di autoservizi pubblici non di linea.
Il decreto introduce una nuova regolamentazione del servizio di noleggio con conducente.
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Dopo proteste e contro-proteste in piazza arriva con un decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella notte di sabato 22 u.s. (« disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea»), la nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente. Il testo del decreto ricalca in gran parte quello inizialmente incluso nel maxiemendamento alla manovra, poi stralciato per problemi di coperture.
IL TESTO:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Il decreto introduce una nuova regolamentazione del servizio di noleggio con conducente.
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Dopo proteste e contro-proteste in piazza arriva con un decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella notte di sabato 22 u.s. (« disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea»), la nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente. Il testo del decreto ricalca in gran parte quello inizialmente incluso nel maxiemendamento alla manovra, poi stralciato per problemi di coperture.
IL TESTO:
Disposizioni
urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (decreto-legge)
Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli , ha approvato
un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di autoservizi
pubblici non di linea.
Il decreto
introduce una nuova regolamentazione del servizio di noleggio con conducente.
D.L. ____
dicembre 2018, n. _____ Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici
non di linea
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante
“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea”, come modificata dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14;
Visto l’articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge
9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni che sospende l’efficacia
dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n.
73;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire, nell’imminenza della
scadenza del termine del 31 dicembre 2018 stabilito dall’art. 2, comma 3, del
d.l. n. 40 del 2010, pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del
servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi
ordinamentali che regolano la materia e di consentire l’adozione degli
indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle
regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del ____ dicembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di autoservizi
pubblici non di linea
Art. 1
(Misure urgenti in materia di autoservizi
pubblici non di linea)
1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come
modificata dall’articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3,
comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti «presso
la sede o la rimessa» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche
mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici»;
b) all’articolo 3,
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La sede operativa del vettore e almeno una
rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato
l’autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel
territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui
ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa
comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza
unificata entro il 28 febbraio 2019.»;
c) all’articolo 11,
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio
di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche
mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni
singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse
di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo
a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o
dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha
rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto
l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di
servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto
con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico
deve riportare:
1)
targa del veicolo;
2)
nome del conducente;
3)
data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
4)
orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5)
dati del fruitore del servizio.
Fino all’adozione del decreto di cui al presente
comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea
dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da
compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato
elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non
inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con
copia conforme depositata in rimessa.
d) all’articolo 11,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4,
l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando
sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal
pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o
destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui
ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
4-ter. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo
pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del
servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.».
2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno di cui all’articolo
11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1,
lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico
nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con
autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il
servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura,
motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuate le specifiche tecniche per l’attuazione e le
modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri
derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all’implementazione e
all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per
l’annualità 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. Le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 ed 11 della
medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste
dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico
pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il
rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio
con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo
7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.
8. Con successivo provvedimento di natura
regolamentare è disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di
intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici
non di linea.
9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni
della Conferenza unificata di cui al precedente comma 1, lettera b), e comunque
per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa
prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto
in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in
forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L’originale o copia
conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la
sede e deve essere esibito in caso di controlli.
RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
La disposizione introduce una nuova
regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente
attraverso alcune modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, già modificata
dall’articolo 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207.
In particolare, il comma 1, reca delle modifiche
puntuali agli articoli 3 e 7 della citata Legge n. 21 del 1994, stabilendo:
–
che il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che
avanza presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una
determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, anche mediante l’utilizzo di
strumenti tecnologici;
–
che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate
nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. La disposizione
prevede poi che il vettore possa disporre di ulteriori rimesse nel territorio
di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il
territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione
ai Comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata
entro il 28 febbraio 2019;
–
che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente
sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di
strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di
noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse con ritorno alle
stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire
anche al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il
territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di
noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte
del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui
specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il
foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: targa del veicolo;
nome del conducente; data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di
inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del
servizio. Fino all’adozione del decreto il foglio di servizio elettronico è
sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione
progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti
previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo
del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito
agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa;
–
che l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa,
quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa
o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con
partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana
in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
–
che è in ogni caso
consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha
effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione
del servizio stesso.
I commi successivi della disposizione
stabiliscono che:
– il decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno di cui
all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato
dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019. (comma 2);
– che presso il Centro elaborazione dati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga istituito un registro
informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il
servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle
di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con
autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono quindi individuate le specifiche tecniche
per l’attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi
(comma 3);
– che le sanzioni di cui all’articolo 11-bis
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 ed 11
della medesima legge, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti
rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85,
commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 limitatamente ai
soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente (comma 4);
– che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo
2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, venga abrogato (comma 5);
– che a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico
pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non sia consentito il
rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con
conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante (comma 6);
– che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo
7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, venga abrogato.
– che con successivo provvedimento di natura
regolamentare sia disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di
intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici
non di linea.
– che fino alla data di adozione delle
deliberazioni della Conferenza unificata descritta al comma 1, e comunque per
un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa
prenotazione, possa avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso
sia svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore,
stipulato in forma scritta, regolarmente registrato e con data certa sino a 15
giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto. L’originale o copia
conforme del contratto dovrà essere tenuto a bordo delle vetture o presso la
sede e essere esibito in caso di controlli.
RELAZIONE
TECNICA
La norma, nella parte in cui modifica la legge 15
gennaio 1992, n. 21, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La sola disposizione di cui al comma 3, prevede
l’istituzione presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di un registro informatico pubblico nazionale
delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con
autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il
servizio di autonoleggio con conducente.
Gli oneri connessi all’implementazione e
all’adeguamento dei sistemi informatici del centro di elaborazione dati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono quantificati in 1 milione
di euro per l’anno 2019, e agli stessi si fa fronte mediante utilizzo del fondo
di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.