martedì 17 maggio 2011

Regione Sicilia- Legge 5 aprile 2011, n. 5 (3^ parte)

Attivita’ Produttive

Tra le novità di rilievo inserite nella l.r. 5/11 ve ne sono alcune che dovrebbero   semplificare e razionalizzare  le procedure amministrative  connesse al sistema produttivo (il condizionale è d’obbligo).
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Con l’art. 10 della L.R. 5, viene sostituito tutto  l’art. 36  della  legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed il primo comma dell’art 37 della legge medesima.:

  1. le funzioni inerenti lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) sono esercitate dai comuni  ( in  attuazione alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni);
  2. modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate;
  3. promozione  di intese  per la partecipazione dei SUAP  al portale “impresainungiorno”;
  4. promozione di accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell’assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche;
  5. costituzione di un Comitato tecnico regionale per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l’adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici;
  6. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché  cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni
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Con l’art. 19 della l.r. 5, viene soppressa la commissione edilizia comunale ed in materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato:

a) al comma 1 le parole “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle parole “entro venti giorni”;
b) al comma 2 le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “settantacinque giorni”;
c) al comma 3 sono soppresse le parole “inoltrandola alla commissione edilizia comunale per l’espressione del parere di  competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.”;
d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;
e) al comma 5 le parole “entro centoventi giorni”sono sostituite dalle parole “entro settantacinque giorni.
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Con l’art. 6 e 9 della l.r. 5,viene sostituito  l’art. 22 della L.R. 10/91  e viene aggiunta la rubrica “la segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA)
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Con l’art. 7 della l.r. 5, l’istituto del  silenzio assenso e  il diritto di accesso vengono adeguati alla disciplina statale ed in particolare agli artt. 20, 22, 23, 24 e 25 della Legge 241/90.