domenica 25 novembre 2012

Lavoro accessorio e art. 9, comma 28, d.l. 78/2010

La Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 470/2012/PAR del 14 novembre 2012 risponde al Comune di Mercato Saraceno in ordine alle modalità con le quali l'ente, che intende ricorrere al lavoro accessorio ex art. 70, comma 1, lett. d) del d.lgs. 276/2003, deve applicare i limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 pur non avendo sostenuto specifici costi nell'esercizio finanziario 2009.
La sezione - premesso l'esame del quadro normativo di riferimento, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2012 sull'art. 9, comma 28 citato ed i chiarimenti sulla sua portata applicativa, come da deliberazione delle Sezioni Riunite n. 11/CONTR/2012 del 17 aprile 2012 - risponde al quesito con le seguenti indicazioni:
- "Il criterio principale consiste nell'applicare tale limite percentuale alla spesa complessiva sostenuta nel 2009, precisandosi che in tale base di calcolo potranno essere ricomprese una, più o tutte le fattispecie contrattuali indicate nel primo e secondo periodo dell'articolo 9, co. 28, d.l. 78/2010";
- "Qualora tale criterio sia inutilizzabile, soccorre il criterio residuale previsto nell'ultimo periodo della disposizione legislativa in esame, laddove si stabilisce che, qualora nell'anno di riferimento (2009) l'amministrazione non abbia sostenuto spese per le finalità previste dalla norma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009";
- "In via ulteriormente graduata, in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007-2009, l'ente - purchè abbia rispettato i vincoli finanziari ed assunzionali in materia di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente - potrà ricorrere a rapporti di lavoro temporaneo e l'esercizio finanziario nel quale la relativa spesa verrà impegnata costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa nell'esercizio successivo (cfr. Sez. Aut. 11/2012 e Sez. Lombardia 29/2012)";
- "Conclusivamente, il Comune ... , potrà ricorrere all'acquisto di voucher solo dopo aver verificato il rispetto della disciplina vincolistica in tema di spesa di personale per gli enti assoggettati al patto di stabilità, utilizzando i criteri sopra descritti per calcolare il relativo limite di spesa".

Corte dei Conti Emilia Romagna del. n. 470 del 14.11.2012