sabato 17 marzo 2018

RECESSO DAL NUOVO INQUADRAMENTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA

1 marzo 2018 -RAL_1958_Orientamenti Applicativi

Un dipendente di categoria B, assunto in categoria C presso la stessa amministrazione di appartenenza, con stipulazione del nuovo contratto individuale, decorsa la meta del periodo di prova rinunzia al nuovo inquadramento e chiede di riprendere servizio di nuovo nella categoria B. Il suddetto dipendente, a tal fine, deve rassegnare le dimissioni e chiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro in categoria B, pur non avendole rassegnate per l’assunzione in categoria C?
In materia, si ritiene utile precisare quanto segue.

Innanzitutto, giova richiamare la disciplina contrattuale di riferimento e cioè l’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 13.5.1996, come modificato dall’art. 20 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale: “9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.”

La suddetta clausola, come si evince della lettura del testo, pertanto, consente al lavoratore di un ente, vincitore di concorso pubblico presso un nuovo ente (anche se si tratta dello stesso di originaria appartenenza, data la mancanza di una disciplina volta ad escludere tale fattispecie), il diritto alla conservazione del posto presso quello di provenienza per tutta la durata del periodo di prova e, in caso di recesso di una delle parti (alla fine o durante il periodo di prova) di ritornare nella categoria provenienza e nel profilo rivestito nell’ente di provenienza.

Dato che la norma fa riferimento al “recesso” di una delle parti, nel caso che questo dipenda dalla volontà del lavoratore, ai fini dell’applicazione della disciplina contrattuale, non sembra possa prescindersi dalla presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore stesso, secondo le regole generali (art.27-ter, comma 1, lett.b), del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.21 del CCNL del 22.1.2004 ed art.12 del CCNL del 9.5.2006).

Per completezza informativa, si coglie l’occasione per fornire anche alcune indicazioni generali sulle corrette modalità applicative del citato 14-bis, comma 9, del CCNL del 13.5.1996, ricavabili anche dagli orientamenti applicativi già pubblicati in materia sul sito istituzionale dell’Agenzia.

In proposito, infatti, si richiama uno specifico verbale del tavolo tecnico di coordinamento giuridico del 25.7.1996, a suo tempo esistente presso l’ARAN, che ha precisato che, in caso di applicazione dell’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.20 del CCNL del 14.9.2000: “il rapporto con la precedente amministrazione si estingue e qualora il dipendente, non avendo superato il periodo di prova, chiede di rientrare nel profilo e qualifica di provenienza si deve aprire un nuovo rapporto”. Si tratta, in sostanza, di una sorta di riammissione in servizio che ha la particolarità di essere obbligatoria e non discrezionale; il posto precedentemente ricoperto dal dipendente deve essere considerato vacante ma non disponibile per tutto il periodo nel quale è prevista la sua conservazione.

Conseguentemente, non è possibile considerare il dipendente in aspettativa anzi lo stesso è tenuto anche al rispetto della disciplina sul preavviso (si ricordi, però, la dichiarazione congiunta n.2 allegata al CCNL del 5.10.2001, secondo la quale “…gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art.39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art.7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.”).

Poiché, come si è detto, la disciplina dell’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, configura una sorta di riammissione in servizio, il dipendente, nel momento in cui ritorna presso l’ente di originaria appartenenza, sarà collocato nella medesima categoria e profilo posseduti al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro con lo stesso.

Inoltre, trattandosi di una riammissione in servizio (il precedente rapporto di lavoro, infatti, si era estinto), l’ente dovrà procedere alla stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.

Pertanto, anche nel caso in esame, il precedente rapporto di lavoro doveva estinguersi anche all’atto della sottoscrizione del contratto individuale per l’assunzione nel ruolo di categoria C, a seguito del superamento del concorso, e pertanto il dipendente avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni anche in relazione al primo rapporto di lavoro.

Si ritiene, infine, opportuno evidenziare che la disciplina del citato art.14-bis del CCNL del 6.7.1995 deve essere necessariamente distinta dal diverso istituto giuridico della ricostituzione del rapporto di lavoro, di cui all’art. 26 del CCNL del 14.9.2000.

Infatti, tale ultima norma attribuisce al dipendente, che abbia rassegnato le dimissioni, il diritto di richiedere, nel quinquennio dalle dimissioni, la riammissione in servizio, ma non conferisce allo stesso dipendente anche il diritto ad essere riassunto.

La definitiva decisione di merito è, naturalmente, affidata al ragionevole apprezzamento e discrezionalità dell'ente che assumerà le sue determinazioni con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, del D. Lgs.n.165/2001).

L'articolo in parola, infatti, utilizza l'espressione "in caso di accoglimento della richiesta" che fa ipotizzare anche il caso che la domanda non trovi accoglimento