domenica 11 marzo 2018

E’ possibile corrispondere l’indennità di turno ad un agente della polizia locale che, inserito di una organizzazione del lavoro in turno, in una giornata deve recarsi in trasferta, al di fuori del proprio territorio comunale, per recarsi presso uffici di altre amministrazioni?

01/03/2018 RAL_1956_Orientamenti Applicativi

E’ possibile corrispondere l’indennità di turno ad un agente della polizia locale che, inserito di una organizzazione del lavoro in turno, in una giornata deve recarsi in trasferta, al di fuori del proprio territorio comunale, per recarsi presso uffici di altre amministrazioni?

In presenza di una organizzazione del lavoro per turni (presenti tutti i requisiti espressamente stabiliti a tal fine dall’art.22 del CCNL del 14.9.2000), la relativa indennità può essere erogata al personale interessato solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell’ambito del turno di assegnazione.

Infatti, l’art.22, comma 6, del CCNL del 14.9.2000 chiaramente dispone che: “L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.”.

Proprio la precisa formulazione della clausola contrattuale, non consente l’erogazione della stessa in tutti i casi in cui sia mancata la effettiva prestazione di servizio in turno. Quindi non solo nelle ipotesi di assenza dal servizio (qualunque sia la causa dell’assenza: ferie, malattia, ecc.), ma anche in quelle particolari fattispecie nella quale, pur essendo formalmente in servizio, il dipendente interessato comunque non rende la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione del turno, come nel caso in cui lo stesso partecipa ad un corso di formazione o come quello prospettato, in cui il dipendente viene inviato in missione, ma pur svolgendo le proprie mansioni ed adempiendo alle proprie funzioni, non svolga comunque attività lavorativa in turno.