martedì 27 marzo 2018

Ipotesi di procedibilità a querela. Le modifiche al Codice Penale

Il 21 marzo 2018, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un Decreto Legislativo di attuazione della Legge 23 giugno 2017, n. 103 nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.

Il decreto – si legge nel comunicato stampa – amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.

In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale.

Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, qualora ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 c.p. o, in caso di reati contro il patrimonio, qualora il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Degna di nota la disposizione transitoria di cui all’art. 13, secondo il quale “per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai processi che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sono pendenti avanti alla Corte di Cassazione”.
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http://www.giurisprudenzapenale.com

BOZZA MODIFICHE C.P.