20/03/2018 RAL_1963_Orientamenti Applicativi
Un dipendente che abbia già esaurito negli ultimi mesi dell’anno il contingente di 36 ore di permessi brevi, può fruire in anticipo del monte ore dei medesimi permessi relativi all’anno successivo?
Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la soluzione ipotizzata non sia praticabile in quanto la stessa non trova alcun supporto giustificativo nella vigente disciplina contrattuale.
Infatti, l’art.20 del CCNL del 6.7.19995, attualmente vigente, prevede: “….purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue”.
Proprio, tale ultima indicazione espressa non consente la fruizione anticipata, nel medesimo anno, anche di permessi orari rientranti nel monte ore disponibili solo per l’anno successivo.
Ugualmente, per le stesse ragioni, non è possibile neanche la trasposizione e la fruizione nell’anno successivo di permessi orari, nell’ambito delle 36 ore consentite, non utilizzati dal dipendente nell’anno di riferimento.
Un dipendente che abbia già esaurito negli ultimi mesi dell’anno il contingente di 36 ore di permessi brevi, può fruire in anticipo del monte ore dei medesimi permessi relativi all’anno successivo?
Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la soluzione ipotizzata non sia praticabile in quanto la stessa non trova alcun supporto giustificativo nella vigente disciplina contrattuale.
Infatti, l’art.20 del CCNL del 6.7.19995, attualmente vigente, prevede: “….purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue”.
Proprio, tale ultima indicazione espressa non consente la fruizione anticipata, nel medesimo anno, anche di permessi orari rientranti nel monte ore disponibili solo per l’anno successivo.
Ugualmente, per le stesse ragioni, non è possibile neanche la trasposizione e la fruizione nell’anno successivo di permessi orari, nell’ambito delle 36 ore consentite, non utilizzati dal dipendente nell’anno di riferimento.