domenica 11 marzo 2018

Ad un dipendente inserito in una organizzazione del lavoro per turni, che si assenta (a titolo di ferie o altro) in un giorno di festività infrasettimanale in cui è prevista la sua prestazione lavorativa, deve essere riconosciuto il recupero della giornata di festività infrasettimanale?

01/03/2018 RAL_1959_Orientamenti Applicativi


Ad un dipendente inserito in una organizzazione del lavoro per turni, che si assenta (a titolo di ferie o altro) in un giorno di festività infrasettimanale in cui è prevista la sua prestazione lavorativa, deve essere riconosciuto il recupero della giornata di festività infrasettimanale?

In relazione a tale problematica si osserva che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi in materia, se il turno è stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale.

Pertanto, la giornata festiva infrasettimanale, in tale ambito, per il lavoratore turnista deve essere considerata lavorativa a tutti gli effetti, come del resto confermato dalla circostanza che se il lavoratore in tale giornata non rende la prestazione, la sua assenza deve essere giustificata attraverso la riconduzione della stessa ad uno dei diversi istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale (malattia, ferie, ecc.).

Ciò comporta anche che se il lavoratore turnista comunque si assenta per ferie o per altra legittima causa di assenza nella giornata di festività infrasettimanale in cui era programmata la sua prestazione, allo stesso non può essere riconosciuto il recupero della giornata di festività infrasettimanale, dato che, come detto, questa per il turnista deve considerarsi lavorativa.

Si coglie l’occasione anche per ricordare che al lavoratore chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa, nell’ambito di un’organizzazione del lavoro per turno, in una giornata festiva infrasettimanale, che, come detto, rappresenta per il turnista una giornata lavorativa ordinaria, spetta solo il compenso previsto dall’art.22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000 (maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c), del medesimo CCNL, sostituito oggi dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006), con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale) anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta.

Le indicazioni applicative sopra esposte hanno trovato riscontro in diverse pronunce della Corte di Cassazione, intervenute con specifico riferimento al Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali: sentenze n.8458/2010, n.2888/2012, n.22799/2012, ordinanza 3.4.2014, n.7790, sentenza n.13558/2014 e da ultimo sentenza n.18942/2016. Con riferimento alla giurisprudenza di merito, si segnalano la sentenza n.949/2011 della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Firenze, nonché quella del 3.10.2013 del Tribunale di Napoli. Da ultimo è intervenuta anche la sentenza del Tribunale di Napoli n.2400/2016 del 16.3.2016.