Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
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Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 09-03-2018
Messaggio n. 1074
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OGGETTO: |
Indennità di malattia. Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso. Istruzioni operative. |
Nell’ambito
delle evoluzioni del Sistema sanitario nazionale, è sempre più diffusa
la casistica di permanenza di pazienti presso le unità operative di
pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di
durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni).
Si tratta di prestazioni mediche
eseguite nei casi di urgenza/emergenza che, a fronte delle valutazioni
cliniche e degli approfondimenti diagnostici necessari, possono
evolversi in modalità diverse (dimissioni del paziente, ricovero
urgente, trasferimento in ospedali altamente specializzati, etc.).
In molte strutture ospedaliere, per
affrontare queste situazioni sono state istituite le c.d. Strutture
Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve -
struttura nata in base a specifiche delibere regionali), spesso annesse
alle unità operative di pronto soccorso; ovviamente, ulteriori
denominazioni potrebbero essere utilizzate dalle varie autonomie locali
per individuare strutture con medesimo ruolo funzionale delle OBI e DB,
quale espressione della medicina d’urgenza.
La permanenza di pazienti in tali
strutture può variare sensibilmente e durare anche alcuni giorni qualora
le condizioni del malato richiedano un chiarimento diagnostico - in
attesa di dirimere l’evoluzione del caso di specie verso la dimissione o
verso il ricovero presso l’apposito reparto della struttura ospedaliera
- ovvero nel caso in cui l’appropriato reparto di ricovero non sia
immediatamente accessibile.
Premesso quanto sopra, è stato rilevato
che vi sono strutture ospedaliere che - non avendo deliberato la
costituzione delle nominate strutture OBI e DB (o altre con medesima
finalità funzionale) come entità esplicitamente autonome – espletano
tale funzione direttamente in regime di pronto soccorso.
In tali casi, è evidente che la
permanenza di un paziente presso il pronto soccorso presenta le medesime
caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere
considerata ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della
correlata certificazione medica da produrre.
Quindi, nei casi in cui i trattamenti o
l’osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano
ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela
previdenziale della malattia, la medesima disciplina prevista per gli
eventi di ricovero ospedaliero.
Alla luce di quanto sopra esposto e nel
ricordare che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla
trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero, ai sensi
del decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 e disciplinare
allegato, possono configurarsi, quindi, le seguenti due fattispecie:
1. situazioni che richiedono ospitalità
notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, ad un
ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla
osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di
ricovero;
2. situazioni che si esauriscono con
dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da
gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia; il
certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.
Solo a fronte della certificazione
telematica prodotta come stabilito nel citato decreto del Ministero
della Salute, l’evento può, infatti, essere gestito nella corretta
modalità nell’ambito delle procedure Inps. Diversamente, ovvero qualora
anche a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di
pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di
malattia, per consentire la corretta gestione dell’evento, il
lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria
inviando alla Struttura territoriale Inps e al proprio datore di
lavoro - nei casi di prevista erogazione in via di anticipazione della
prestazione - apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la
citata permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.
Con l’occasione, si ribadisce che nelle
ipotesi residuali in cui le citate strutture siano impossibilitate a
procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o
di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea,
avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla
legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.
In proposito, si ricorda che la prognosi
utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia
non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità
lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini.
Pertanto, mentre in caso di certificato
telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un
certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura
gestionale - l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere
integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi
riferita all’incapacità lavorativa”.
Tuttavia, per non generare un eventuale
disagio ai lavoratori, è opportuno che queste fattispecie siano valutate
sotto il profilo medico legale dell’integrazione del rischio
assicurativo dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente
competente, che può eventualmente disporre un apposito accertamento
domiciliare/ambulatoriale.
Solo qualora non siano perfezionati
anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali (di cui alla
circolare n. 99/1996) il certificato redatto non può produrre effetti
assicurativi e va considerato nullo per anomalia insanabile.
Infine, per completezza, relativamente
alle nuove procedure diagnostiche e/o terapeutiche complesse e integrate
effettuate a livello ambulatoriale, si ribadiscono le indicazioni già
fornite con il messaggio n. 3701/2008 cui si rinvia.
Il Direttore Generale | |||
Gabriella Di Michele |
INPS