giovedì 28 maggio 2020

Proroga dei termini di cui all’articolo 122 del codice della strada

D E C R E T A
 
Art. 1
(Proroga dei termini di cui all’articolo 122 del codice della strada)

1. Il termine previsto dall’art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020. Entro tale data le prove di valutazione delle cognizioni per il conseguimento  delle patenti di guida si svolgono previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.