domenica 29 maggio 2016

Depenalizzazione del cd. "contrabbando semplice".Chiarimenti

L’Agenzia delle Dogane, con la nota 24 maggio 2016, n. 55383, ha fornito ulteriori istruzioni in materia di depenalizzazione del cd. "contrabbando semplice".



Accertamento e irrogazione sanzioni
Le condotte rientranti nelle fattispecie depenalizzate restano illecite ma sono sanzionabili in via esclusivamente amministrativa.
I funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno l’obbligo di inoltrare il relativo rapporto solo all’autorità amministrativa per l’accertamento delle violazioni e, più precisamente, l’Ufficio competente all’accertamento doganale; analoga competenza è attribuita anche all’irrogazione della sanzione (artt. 324 e 325, co. 4, TULD).
I provvedimenti di estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa e di oblazione in materia contravvenzionale (artt. 334 e 335, TULD), è riservata ai "capi delle dogane", ossia ai dirigenti da cui dipendono i funzionari verbalizzanti consentendo a questi ultimi la mera irrogazione della sanzione.

Sanzione amministrativa

Il contrabbando è un fenomeno esclusivamente tributario, consistente nella sottrazione delle merci ai diritti di confine, sicché può affermarsi che, per quanto riguarda il contrabbando recentemente depenalizzato, trattandosi di irrogare sanzioni tributarie, debba applicarsi il procedimento di cui al D.Lgs. n. 472/1997, e, solo in caso di lacune, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.
Ad esempio, poiché il sequestro cautelare non è disciplinato procedimentalmente dal D.Lgs. n. 472/1997, si applicheranno, in via sussidiaria, le norme di cui agli artt. 13 e ss. della L. n. 689/1981.

Estinzione
In tema di estinzione dell’illecito mediante pagamento in forma ridotta, deve essere operata una distinzione:
- fatti commessi prima del 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016): il trasgressore può estinguere il procedimento con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica degli estremi della violazione, della sanzione in misura ridotta, pari alla metà di essa, oltre spese di procedura (art. 9, co. 5, D.Lgs. n. 8/2016);
- fatti commessi da tale data in poi: le disposizioni relative alla definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs.n.472/1997.
A seguito dell’avvenuta depenalizzazione di quegli illeciti che, in passato, integravano fattispecie penalmente rilevanti, nelle ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri non superiori ai 10 kg convenzionali accertato negli spazi doganali, è esclusa l’applicabilità della definizione in via amministrativa (art. 2, co. 1, L. n.92/2001), con conseguente applicabilità delle disposizioni relative alla definizione agevolata di cui al Decreto di depenalizzazione o al citato D.Lgs. n. 472/1997.

Recidiva

In applicazione del principio di specialità, in caso di recidiva del contrabbando, è previsto l’aggravamento della pena, ossia la pena detentiva in aggiunta a quella pecuniaria(art. 5, D.Lgs. n. 8/2016 e art. 296, TULD).

Altri illeciti amministrativi

Prima della depenalizzazione, taluni comportamenti che integravano il reato di "contrabbando semplice" erano previsti (e lo sono tutt’ora) anche come illeciti amministrativi; i rapporti tra le due fattispecie erano regolati dalla clausola di riserva.
Essendo stato depenalizzato il delitto di "contrabbando semplice", può ritenersi che le predette clausole di riserva si riferiscano ora al contrabbando depenalizzato, con esclusione, dunque, del cumulo materiale, qualora una condotta rientri nelle due ipotesi normative.
Si è in presenza di un concorso apparente di norme (e non di un concorso formale eterogeneo di illeciti amministrativi), con conseguente irrogazione di sanzione o per il contrabbando depenalizzato o per la violazione amministrativa, con esclusione di ogni forma di cumulo materiale.
Per ciò che riguarda, invece, la differenza tra le due fattispecie (contrabbando, da un lato; altre violazioni amministrative, dall’altro), essa è incentrata prioritariamente sul piano dell’elemento soggettivo, essendo il contrabbando, già reato a forma libera, caratterizzato da dolo mentre le violazioni amministrative caratterizzate da colpa.
Una volta depenalizzato il "contrabbando semplice", le due fattispecie, pur differenti dal punto di vista ricostruttivo/astratto, tendono ad avvicinarsi quoad poenam, ponendo all’interprete la valutazione, in certi casi non facile, dell’elemento soggettivo dell’agente.
Tale valutazione deve essere compiuta dai funzionari verbalizzanti all’atto della redazione del verbale ed eventualmente dal direttore dell’Ufficio delle Dogane, nel caso in cui vengano proposte deduzioni.