Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 07-08-2018
Messaggio n. 3114
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OGGETTO: |
Modalità di fruizione dei
permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo
straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.
Chiarimenti |
Facendo
seguito alle richieste di chiarimenti in merito alla modalità di
fruizione dei benefici in argomento, relativamente ai casi di
particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro, si forniscono le seguenti precisazioni.
1. Modalità di fruizione dei giorni di permesso di
cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in
corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni
solari e/o durante giornate festive
Il lavoro a turni è una particolare
modalità organizzativa dell’orario normale di lavoro scelto dall’azienda
per una efficiente organizzazione dell’attività lavorativa.
L’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, definisce il lavoro a turni come “qualsiasi
metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale
dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di
lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che
può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta
la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono
24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di
compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o
di settimane”.
Per “lavoro a turni” si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.
Tale modalità organizzativa, pertanto,
può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le
giornate festive (compresa la domenica).
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo
33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi
mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè,
dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o
della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto
concretamente effettuare nel giorno di interesse.
Ne deriva che il beneficio in argomento
può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da
effettuare nella giornata di domenica.
Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno.
Si precisa infatti che, sebbene il
lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione
resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola
l’organizzazione.
Ne consegue che il permesso fruito in
corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un
solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di
due giorni solari.
Si rappresenta, infine, che l’eventuale
riproporzionamento orario dei giorni di permesso ai sensi dell’articolo
33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere applicato solo in caso
di fruizione ad ore del beneficio in argomento. In tale caso, ai fini
della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato
l’algoritmo di calcolo di cui al messaggio n. 16866 del 28/6/2007, che
di seguito si riporta:
“orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili “.
2. Riproporzionamento
giornaliero dei permessi di cui all’articolo33, commi 3 e 6, della
legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time
Il D.lgs n. 81/2015, nel ridisegnare la
disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ha ribadito il
principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e
lavoratori a tempo parziale prevedendo, per la generalità degli istituti
facenti capo ai lavoratori dipendenti, che “il lavoratore a tempo
parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno
comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è
riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa” (art. 7).
Lo stesso D.lgs n. 81/2015, inoltre, ha
introdotto la possibilità di pattuire, nell’ambito dei contratti di
lavoro part-time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile
la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa
(art. 6).
Alla luce dell’attuale contesto
normativo, si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da applicare
ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi
di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa
limitata ad alcuni giorni del mese:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile
dal lavoratore part-time
--------------------------------------------------- x 3 (giorni di permesso teorici)
orario medio settimanale teoricamente eseguibile
a tempo pieno
Il risultato numerico andrà quindi
arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la
frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi.
Esempio 1)
Lavoratore in part-time con orario medio
settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di
lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore.
Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:
(18/38) X 3= 1,42 che arrotondato
all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a
1 giorno di permesso mensile.
Esempio 2)
Lavoratore in part-time con orario medio
settimanale pari a 22 ore presso un’azienda che applica un orario di
lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 40 ore.
Applicando la formula sopra enunciata il calcolo sarà il seguente:
(22/40) X 3=1,65 che arrotondato
all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a
2 giorni di permesso mensili.
I tre giorni di permesso non andranno
riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale. Relativamente
a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso
alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del
rapporto medesimo.
Si ribadisce che il riproporzionamento
andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto
con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
Il riproporzionamento dei tre giorni,
infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del
rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività
lavorativa a tempo pieno.
3. Frazionabilità in
ore dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n.
104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time
Il riproporzionamento orario dei giorni
di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà
essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato,
anche solo parzialmente, in ore. In caso di rapporto di lavoro a tempo
pieno, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866
del 28/6/2007.
Si fornisce, di seguito, la formula di
calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o
misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei
permessi:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile
dal lavoratore part-time
-------------------------------------------------------- x 3 (giorni di permesso teorici)
numero medio dei giorni (o turni)
lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi.
Esempio 1)
Rapporto di lavoro part-time con orario
di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o
turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno
dello stesso settore.
Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:
(18/3) X 3=18 ore mensili.
Il lavoratore avrà dunque diritto a 18
ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di
part-time (orizzontale, verticale o misto).
Esempio 2)
Rapporto di lavoro part-time con orario
di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o
turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno
dello stesso settore.
Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:
(22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili.
Il lavoratore avrà dunque diritto a 13
ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi
tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).
4.Cumulo tra il congedo
straordinario di cui all’articolo42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i
permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33,
comma 1, del D.lgs. n. 151/2001
Come già evidenziato nella circolare n.
53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate
diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex
art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n.
151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo
parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo
parentale).
Si precisa, al riguardo, che i periodi
di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti
dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa
dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di
benefici.
Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
La fruizione dei benefici dei tre giorni
di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle
ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso
deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese
(cfr. la circolare n. 155/2010, par. 2.2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Gabriella Di Michele
FONTE: INPS