domenica 24 gennaio 2016

TAR PALERMO: Legittimo il nuovo regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa

N. 00118/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00732/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 732 del 2015, proposto da:
1) Sig.ra Spagnolo Maria Piera, nata a Palermo il 25.8.1954, res.te in San Vito Lo Capo (TP), via Senia n.91, nella qualità di titolare della ditta individuale denominata THAAM, per l'esercizio di un attività di ristorazione in San Vito Lo Capo, via Duca degli Abruzzi n. 32, P.I. 01457920815;
2) CINZIA SRL, con sede in Calatafimi Segesta, via De Gasperi n.97, P.I. 02211060815, in persona del legale rappr.te p.y., Sig. AMICO PIETRO, nato a Palermo l' 11.10.1974;
3) SICILIA IN BOCCA SRL, con sede in Calatafimi Segesta, via De Gasperi n.97, P.I. 02257680815, in persona del legale rappr.te p.t. Sig. GATTO MARIO, nato a Erice il 18.1.1986;
4) Sig.ra GIORDANO LORENA MARIA, nata a S. Stefano di Quisquina (AG) il 23.9.1983, res.te in castelvetrano (TP), piazza Matteotti n.7, C.F. GRDMMR52S51B535S, legale rappr.te di REAL TRADING srl, P.I. 02256960812 e di CIBUS SRL, P.I. 02516560816, esercente l'attività di ristorazione in San Vito Lo Capo, via Savoia, sotto l'insegna DAL COZZARO;
5) Sig. CUSENZA GIOVANNI, nato a Erice il 29.7.1972, res.te in san Vito Lo Capo, via C.le Rinaldo D'Aquino n.4, nella qualità di titolare della ditta individuale denominata CAFFE' PINO per l'esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, con sede in San Vito Lo Capo, via Savoia n.24, P.I. 02040450815
6) Sig.ra ABRIGNANI ANGELA, nata a Weibenburg (Germania) l' 11.3.1972, res.te in san Vito Lo Capo, via Immacolata n.74, titolare della ditta individuale denominata MORSI & SORSI, per l'attività di ristorazione, corrente in San Vito Lo Capo, via Savoia n.85, P.I. 02539980819;
7) GNA SARA SRL, con sede in San Vito Lo capo, via Arimondi 10, P.I. 02496910817, in persona del legale rappr.te p.t., Sig.ra ABRIGNANI CATERINA, esercente attività commerciale in San Vito Lo capo, via Duca degli Abruzzi n.6;
8) Sig. AMATO SALVATORE, nato a Palermo il 25.2.1974, res.te in san Vito Lo Capo nella via C. Colombo n.463, in qualità di titolare della Ditta individuale denominata PIZZERIA DA SALVO, corrente in san Vito Lo Capo via R. Margherita n. 49, P.I. 02313740819;
9) MINAUDO VITO, nato a San Vito Lo Capo il 28.12.1960, ivi res.te nella via Savoia n. 245, titolare della ditta individuale denominata GELATERIA MINAUDO, corrente in san Vito Lo Capo, via G Amico n.12, P.I. 01999010810;
10) ADRAVUL di Vultaggio Rosaria & C snc, con sede in san Vito Lo Capo, via Savoia n.120, P.I. 02259490817, in persona del legale rappr.te p.t., Sig.ra Vultaggio Rosaria, nata a san Vito Lo Capo il 12.2.1970;
11) VIAGGIARE IN... di ANTONIO CIULLA & C sas, con sede legale in Trapani, via De Santis n.6, P.I. 02021980814, in persona del legale rappr.te p.t., Sig. Antonio Ciulla, titolare del'Agenzia di viaggi denominata SALE & MULINI VIAGGI, sita in San Vito Lo Capo, via Savoia, angolo via Flores;
12) Sig. COMO ANTONIO, nato a San Vito Lo Capo il 18.5.1975, ivi res.te in Via Mattarella V1 n.11, C.F. CMO NTN 75E18I407X, quale titolare della ditta individuale denominata BAR EUROPA, con sede in San Vito LO Capo, piazza Marinella n.9;
13) DUEV di Catalano Vincenzo e Pagano Vincenzo snc, con sede in SAN VITO Lo CAPO, via santuario n.7, P.I. 02487380814, in persona del legale rappr.te p.t., Sig. PAGANO VINCENZO;
14) ALE VERO HOTEL TURISMO SRL, con sede in san Vito Lo Capo, via Arimondi n.35, P.I. 02279520817, in persona del legale rappr.te p.t., Sig. Giuseppe Ruggirello;
15) Sig. SGROI CARMELO, nato a catania l' 11.9.1949, res.te in san Vito Lo Capo, via Savoia n. 42/B, C.F. SGRCML49P11C351P, in qualità di esercente l'attività di bar pizzeria in san Vito Lo Capo, denominata PIZZANGO';
16) CORALLO SRL, con sede in San Vito Lo Capo, via Amico n.7. P.I. 02375940810, in persona del legale rappr.te p.t. Sig. NENCI PIETRO, nato a Castelnuovo Cilento (SA) l'11.4.1954;
17) MARSALA SERVICE SRL, con sede in marsala, c.da Colombaio lasagna n. 425, P.I. 02412110815, in persona del legale rappr.te p.t., Sig.ra PARISI TANIA, nata a marsala il 23.7.1992, titolare del'esercizio pubblico corrente in san Vito Lo Capo, via Savoia n.14, denominato Scialai;
18) Sig.ra LENTINI Angela Maria, nata a Marsala il 25.1.1972, C.F. LNTNLM72A65E974K, esercente un'attività di ristorazione in san Vito LO Capo, via d. Abruzzi angolo via P. Tommaso, denominato IL TIMONE;
19) Sig. BILLECI Francesco, nato a S. Vito Lo Capo il 18.1.1964, titolare dell'esercizio pubblico pizzeria trattoria, denominata IL DELFINO e corrente in S, Vito Lo capo, via Savoia angolo via Cortese, P.I. 02008790814;
20) Sig.ra CARUSO ANNA MARIA, nata il 25.6.1965 ad Aubonne (Svizzera), res.te in San Vito Lo Capo, via Dogana n. 2, titolare della dita LEVANTE FOOD, con sede in trapani, via G. Romano n.15, P.I. 02559510819, subentrata nella gestione dell'esercizio commerciale ROSA DEI VENTI, in S. Vito Lo Capo, via duca degli Abruzzi n.51;
21) ASSOCIAZIONE LOC.A.P.O., con sede in San Vito Lo Capo, via Savoia n.3, in persona del legale rappr.te p.t., Sig. MAZZAMUTO LUIGI , nato a Palermo il 22.8.1966, Associazione di categoria in difesa e tutela dei comemrcianti esercenti attività nel territorio di San Vito Lo Capo;
22) GEO CHARME srl, con sede in Palermo, via De Gasperi n.70, P.I. 04699470821, gestore del'HOTEL CAPO SAN VITO, in persona del legale rappr.te p.t., Sig. Graziano Paolo, nato a S. Vito Lo Capo il 7.6.1953
rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Blandi, con domicilio eletto presso Massimo Blandi in Palermo, Via Emilia N.23;


contro

Comune di San Vito Lo Capo in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Ignazio Caramanna, Daniela Piccione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ignazio Caramanna sito in Palermo, P.Le Ungheria N. 73;
Soprintendenza Per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria con uffici siti in Palermo, Via A. De Gasperi 81;


per l'annullamento

- della DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 56 del 18.12.2014, avente efficacia dal 3 gennaio 2015, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,quale la Deliberazione di giunta municipale n. 242 del 12/12/.2014, contenente la proposta di Delibera di C.C., e la nota prot. n. 916 in data 11 febbraio 2014 della predetta Soprintendenza BBCCAA di Trapani.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Vito Lo Capo e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;

Vista l’ordinanza n. 590 del 23/04/2015 sulla domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2015 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 25/02/2015 e depositato il 03/03 successivo, i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento con cui il Comune di San Vito Lo Capo ha approvato il nuovo regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa.

Costituisce oggetto di controversia anche ogni atto presupposto tra cui, per quanto qui rileva, la Deliberazione di Giunta municipale n. 242 del 12/2/2015 e la nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani n. 916 dell’11/2/2014.

Premettono i ricorrenti di essere titolari di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico comunale già rilasciata in forza di regolamento TOSAP 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2010, come modificato con successivo atto n. 11 del 10/04/2012.

Espongono quindi che in forza dei relativi provvedimenti autorizzativi hanno potuto istallare e mantenere su suolo pubblico, per tutta la durata dell’anno solare, strutture prefabbricate deputate alla piena operazione, in favore del pubblico, dei rispettivi esercizi ed attività commerciali aventi diverse finalità ed oggetto (somministrazione di alimenti, bevande, noleggio mezzi etc.)

Lamentano quindi l’illegittimità degli impugnati provvedimenti mercé i quali, approvando il nuovo regolamento, le strutture collocate su suolo pubblico in forza delle precedenti disposizioni risulterebbero non compatibili con le nuove prescrizioni “essendo stata prevista – con la disposizione di cui all’art. 37 – l’abrogazione espressa delle norme precedenti, mentre le concessione, per disposizione della norma transitoria di cui all’art. 38, risulteranno affette da provvedimento di decadenza automatica”. Contestano altresì la previsione secondo la quale per l’adeguamento delle strutture l’Amministrazione ha previsto il termine del 31 marzo 2015.

Con la prima doglianza censurano la violazione di legge atteso che, in tesi dei ricorrenti, alcuni dei Consiglieri comunali votanti sarebbero in posizione di conflitto di interessi con le disposizioni adottate.

Con la seconda censura lamentano l’illegittimità nel merito delle scelte operate dal Comune con il nuovo regolamento: sia perché i nn.oo. già rilasciati (dalla Soprintendenza) prevedevano la durata quinquennale (ancora non maturata); sia perché le nuove disposizioni prevedono l’impossibilità di gazebo per attività di informazione turistica o per la vendita di prodotti; sia perché nel periodo estivo sarebbero unicamente realizzabili chioschi con ombrelloni e sedie e nel periodo invernale strutture precarie.

Si è costituito il Comune di San Vito Lo Capo chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato per la Soprintendenza intimata.

Con ordinanza n. 590 del 23/04/2015 la domanda cautelare è stata accolta sotto il profilo del dedotto pregiudizio grave ed irreparabile in relazione alla immediata dismissione dei gazebo esistenti, nei limiti quindi dell’immediato obbligo per i ricorrenti di dover adeguare al nuovo regolamento le strutture già assentite insistenti su suolo pubblico, considerato che nelle more della trattazione in pubblica udienza delle questioni dedotte anche l’interesse pubblico sotteso alla emanazione del nuovo regolamento, secondo quanto prospettato dalla Soprintendenza (di cui alla nota 916/2014), non potesse subire una apprezzabile compromissione.

Deve in primo luogo confermarsi l’inammissibilità, in parte qua e sul piano soggettivo del ricorso in esame, in relazione alla mancata procura rilasciata dal Sig. Ruggirello Paolo (rubricato al n. 24 dell’atto introduttivo), come già evidenziato in sede di ordinanza cautelare.

Nel merito il ricorso non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.

Quanto alla contestata violazione dell’art. 78 D.Lgs. 267/2000, ritiene il Collegio di poter condividere le argomentazioni ex adversis profuse dalla difesa del Comune resistente.

Nel caso in esame si ritiene che non sussistevano in specie ragioni oggettive per un obbligo di astensione dei consiglieri votanti nominalmente indicati nell’atto introduttivo. Ed invero, l’obbligo di astensione va verificato, in primo luogo, in relazione alla natura degli atti a carattere generale oggetto di deliberazione da parte dell’organo assembleare. Secondo il chiaro dettato normativo di cui all’ultimo periodo del comma 2 art. 78 D.Lgs. 267/2000, l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Nel caso in esame non è revocabile in dubbio la natura del regolamento impugnato, avente certamente carattere generale in quanto conforma per tutto il territorio comunale le modalità di concessione del suolo pubblico e la tipologia degli arredi urbani collocabili sulle stesse aree.

I ricorrenti, tuttavia, non riescono a comprovare la sussistenza dell’ulteriore elemento previsto dalla norma appena richiamata, in presenza del quale scatta anche per gli atti di tal natura l’obbligo di astensione. In particolare, non è comprovata la sussistenza di una correlazione “immediata e diretta” tra il contenuto della delibera e gli specifici interessi del singolo consigliere o dei rispettivi parenti o affini entro il quarto grado.

Ed invero, come evidenziato dalla difesa del Comune resistente, nel ricorso, lungi dall’aver individuato quell’interesse specifico ed in correlazione immediata e diretta con l’approvando regolamento, i ricorrenti forniscono solo le indicazioni dei rapporti di parentele o affinità dei consiglieri ritenuti in presunta posizione di conflitto di interessi.

Si osserva, per altro, che la natura del provvedimento impugnato incide in modo omogeneo sull’intero territorio comunale quanto alle modalità concrete di occupazione di suolo pubblico da parte di esercenti attività commerciali.

Anche la seconda doglianza è da disattendere.

Occorre premettere che la revisione del precedente regolamento è stata sollecitata/ suggerita dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con nota 916 dell’11/2/2014.

A distanza di tre anni dall’emanazione del precedente regolamento, l’organo tutorio ha constatato che le singole autorizzazioni rese, per la molteplicità degli interventi, hanno prodotto situazioni nel complesso non consone alla qualità dei luoghi, determinando disarmonie e nocumento al contesto di alto valore paesaggistico sottoposto a tutela ai sensi dell’art6. 136 D.Lgs. 42/2004.

Nel recepire le indicazioni impartite, il Comune correttamente ha quindi adottato il nuovo regolamento in questa sede impugnato che risulta debitamente motivato anche ob relationem rispetto alle prescrizioni impartite dall’organo tutorio (che ha in seguito avallato le scelte del Comune di San Vito Lo Capo), non risultando riscontrabili in specie gli ulteriori profili di illegittimità articolati con la stessa censura. Ed invero, il rilascio di precedenti atti di autorizzazione non preclude la possibilità per la Pubblica Amministrazione di poter adottare, viepiù su sollecitazione della Soprintendenza, un nuovo strumento regolamentare per il rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico al fine di meglio tutelare i rilevanti profili paesaggistici incidenti sullo stesso territorio comunale.

Inammissibili risultano per altro le contestazioni fatte, con ricorso collettivo, in ordine alla intervenuta impossibilità di rilasciare autorizzazioni per allocazione di chioschi per agenzie di viaggio o per vendita di prodotti turistici.

Nel processo amministrativo, infatti, il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti, è ammissibile solo a condizione che non sussista un conflitto di interessi tra di essi, nel senso che l'interesse sostanziale fatto valere non deve presentare punti di contrapposizione (T.A.R. Potenza (Basilicata) sez. I 10 agosto 2015 n. 537). Nel caso in esame il dedotto profilo di censura è inammissibile atteso che la maggior parte dei ricorrenti (che svolgono altre attività commerciali) potrebbero beneficiare della riduzione del numero di autorizzazioni per suolo pubblico in applicazione delle nuove previsioni regolamentari.

L’ulteriore profilo di doglianza connesso alla subitanea applicazione delle introdotte disposizioni deve ritenersi ormai priva di interesse considerata la tutela cautelare accordata con ordinanza 590/2015 che ha consentito di dilazionare i termini di adeguamento degli esercenti alle nuove disposizioni.

In conclusione, il ricorso è da rigettare in quanto infondato, con compensazione delle spese di lite tenendo conto della accordata misura cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:



Caterina Criscenti, Presidente FF

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario






L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)