lunedì 25 gennaio 2016

S.C.I.A.:decreto legislativo – esame preliminare

Bozza di decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016 (esame preliminare)
Testo non ufficiale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ...•
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo 14. comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Acquisiti i pareri della Commissione .. della Camera dei deputati in data ... e della Commissione ... del Senato della Repubblica in data ...; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...; Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.1 (Libertà di iniziativa privata)
1. Le attività non sottoposte ad alcun regime amministrativo ai sensi del presente decreto o della disciplina europea, statale e regionale sono libere.
2. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pone la disciplina generale applicabile alle attività non soggette ad autorizzazione espressa e delimita gli ambiti dei regimi amministrativi applicabili alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.

Art.2 (Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: -1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui siano richieste autorizzazioni espresse in relazione a vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico o culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
2. Per l'avvio e l'esercizio di attività produttive o edilizie, la segnalazione è sempre unica e in essa si intendono comprese, tutte le segnalazioni, le asseverazioni, le comunicazioni e le notifiche necessarie per l'avvio e l'esercizio dell'attività. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione. Solo nel caso in cui per l'avvio o l'esercizio dell'attività sia necessario il rilascio di autorizzazioni espresse, l'amministrazione procede indicendo la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti, e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio delle autorizzazioni medesime. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti della segnalazione e la presentazione, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni cui al comma 3, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del medesimo comma.
3. L'amministrazione che riceve la segnalazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione che riceve la segnalazione, con atto motivato, invita il
privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, l'amministrazione che riceve la segnalazione adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.";
b) il comma 6-bis è abrogato.".

Art.3 (Attività soggette a comunicazione, segnalazione certificata di inizio attività - SCIA o autorizzazione espressa)
1. Sono soggette a mera comunicazione preventiva all'amministrazione da parte dell'interessato le attività dei privati rispetto alle quali sussiste un pubblico interesse alla conoscenza da parte della pubblica amministrazione. Ove espressamente previsto, la comunicazione può essere corredata da una asseverazione da parte di un tecnico abilitato.
2. Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le attività dei privati che possono essere esercitate in presenza di requisiti e presupposti di legge la cui verifica non comporti valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni.
3. Sono soggette ad autorizzazione espressa le attività che possono essere esercitate in presenza di requisiti e presupposti che richiedono valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrativi in base a specifiche disposizioni normative giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
4. Con successivi decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 5 della legge 13 agosto 2015, n. 124 sono puntualmente individuati i procedimenti soggetti ai regimi amministrativi di cui al presente articolo, nonché quelli a cui si applica il silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.4 (Presentazione e contenuti delle istanze, segnalazioni e comunicazioni. Attestazione della presentazione) 1. Per l'avvio e l'esercizio di attività produttive o edilizie, le istanze, le segnalazioni certificate di inizio attività o le comunicazioni sono presentate in via telematica allo sportello unico per le attività produttive o allo sportello unico per l'edilizia o, al di fuori della competenza di tali uffici, all'amministrazione competente in base alle norme vigenti.
2. I contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui al comma 1 sono definiti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, con la predisposizione di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni non possono richiedere atti, informazioni, segnalazioni, asseverazioni, comunicazioni e notifiche ulteriori rispetto a quanto previsto nei moduli medesimi.
3. Contestualmente alla presentazione dei documenti da parte dell'interessato, l'amministrazione rilascia, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Art.5 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono stabilire livelli ulteriori di tutela degli utenti, anche attraverso forme di semplificazione.

Art .6 Regimi amministrativi in materia di....
Si propone di intervenire sul regime amministrativo attuale in materia di
Edilizia (agibilità e sismica): in particolare, si tratta di proposte che riducono i tempi per la conclusione di procedure rilevanti connesse all'attività edilizia che permetteranno all'Italia di risalire nelle classifiche internazionali, coniugando semplificazione e innalzamento dei livelli di sicurezza. In particolare saranno ridotti i tempi di attesa di almeno 60 giorni attraverso l'introduzione della SCIA per l'agibilità e per il deposito del progetto nelle località a bassa sismicità, nonché per interventi minori, che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, nelle altre zone. Resta ferma l'autorizzazione per le zone ad alta sismicità. La disposizione è stata concordata con Regioni, Anci e associazioni imprenditoriali. Da valutare l'introduzione del silenzio assenso per il permesso di costruire in assenza di vincoli in modo che il termine decorra dalla presentazione dell'istanza (e non, come è adesso, dalla proposta
del responsabile del procedimento) - Norme recanti modifiche al testo unico edilizia sono già pronte:
- Insegne di esercizio: modifiche al codice della strada per introdurre la SCIA in luogo dell'autorizzazione. La disposizione sarà pronta entro lunedì p.v.;
TULPS: sarebbero possibili diverse abrogazioni di autorizzazioni di P.S. e modifiche di regimi, da concordare con il Ministero dell'interno, con il quale è da tempo in corso un'istruttoria;
- Commercio: sono possibili interventi, anche rilevanti, quali ad esempio l'estensione della SCIA alle strutture di vendita fino a 600/800 mq, su cui vanno però segnalate resistenze di Confcommercio e di alcune Regioni.

Art.7 (Cooperazione interistituzionale)
1. Le Regioni realizzano, d'intesa con i Comuni, le città metropolitane e gli uffici territoriali del governo, forme di integrazione e collaborazione degli uffici operanti sui rispettivi territori, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale in servizio, al fine di garantire il migliore coordinamento dei diversi soggetti istituzionali e amministrativi coinvolti nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, velocizzare le procedure (di back-office ?), assicurare la necessaria informazione alle imprese, coordinare i controlli amministrativi a vantaggio dei cittadini e delle imprese.