mercoledì 15 giugno 2011

Piani di risanamento, Polizia Veterinaria e Anagrafe Zootecnica - Disciplina sanzionatoria delle violazioni

Vi voglio parlare oggi del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e cioè del Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1996, n. 138).A primo acchitto, sembrerebbe un decreto come tanti (in materia veterinaria e comunitaria ce ne sono a migliaia),  ma è di fondamentale importanza ( in materia soprattutto  veterinaria  e non solo),  in quanto tutti gli animali non possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati in conformità alle norme del D.P.R. 317/96.
 Da tenere presente, inoltre, che l'art. 14, D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2001, n. 30), ha abrogato le disposizioni dello stesso  decreto, con esso incompatibili, limitatamente al sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
Si tratta,  quindi, di  una tematica molto complessa e molto dibattuta,  anche dagli stessi addetti ai lavori, compresi tutti i servizi veterinari della penisola.
L'oggetto del contendere, era ed è,   l'applicazione della sanzione in caso di violazione delle norme di cui al D.P.R. 317/96 e successive modifiche ed integrazioni..
Partendo  dal presupposto che  il suddetto decreto prevede solo  la norma precettiva (art. 11) che così recita: "Gli animali non possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati se non sono identificati e registrati in conformità alle norme del presente regolamento " e non anche la norma sanzionatoria si applicavano, fino all'uscita del D.legislativo 196 del 1999, le sanzioni disposte:
  •   dalla circolare  esplicativa 14/11/96, n°1;
  • dall''art. 2 della L. 9 giugno 1964, n°615 come modidicata dall'art.2 della  L. 23/01/1968, n°33 (modificato dall’art. 113 e 114 della L.689/81);
SANZIONE  AMMINISTRATIVA PREVISTA:  € 154,94

Successivamente, con  l'uscita del  D. legislativo 196/99 a  tutti i regolamenti sprovvisti di norma sanzionatoria (compreso il D.P.R. 317/96) fu prevista una sanzione da € 1549,37 a € 9296,22 (quindi il doppio del minimo €3098,74), ma per maggiori ragguagli vi invito a leggere questo ottimo articolo pubblicato su "Progresso Veterinario "