martedì 14 giugno 2011

RINTRACCIABILITA' DEGLI ALIMENTI

Alcuni mesi fa mi sono occupato, per la prima volta,  della rintracciabilità degli alimenti.Devo dire che all'inizio la materia mi era sembrata abbastanza complessa, in particolare per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio (di competenza regionale), ma dopo poco tempo, mi sono reso conto che la materia in questione è di una semplicità che definirei disarmante.
Cerchero' di essere poco prolisso e di riassumere nel concreto ed  in breve la questione.

Dal I° gennaio 2005 sono entrati in vigore gli obblighi connessi all'applicazione di alcuni articoli del Regolamento dell'Unione Europea n° 178 del 2002. In particolare gli articoli 17, 18 e 19.
L'articolo 18 del citato regolamento introduceva nel diritto alimentare europeo una prescrizione generale, la «rintracciabilità» di tutti gli alimenti e mangimi. A decorrere dal 1° gennaio 2005 tale prescrizione doveva venire obbligatoriamente adempiuta - sull'intero territorio dell'Unione europea - da ogni operatore delle filiere alimentare e mangimistica. Si applica :in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime (COMMA 1).
Oggetto quindi della rintracciabilità sono: alimenti, mangimi, materie prime agricole (ivi compresi gli animali) e ogni altra sostanza destinata a far parte dell'alimento o mangime (es. ingredienti, additivi) mentre i  Soggetti obbligati sono : tutti gli operatori «che entrano in contatto con i materiali sopraindicati, lungo l'intera filiera produttiva (produzione agricola primaria; trasformazione; distribuzione). 
Tutti gli operatori della filiera devono infatti essere in grado di identificare i fornitori e i clienti diretti dei loro prodotti , e devono dotarsi di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, qualora venga loro richiesto, tutte le informazioni al riguardo, in previsione di idonee procedure per il ritiro dal mercato di alimenti e mangimi a rischio (all'operatore non viene richiesto di risalire all'origine della materia prima, ma semplicemente di individuare il soggetto che gli ha fornito la stessa: soggetto che potrebbe essere - a esempio - un imprenditore agricolo, un centro di raccolta, un'industria di prima trasformazione, ma anche un commerciante, un broker, un importatore.
Le sanzioni sono state fissate con  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2005) che prevede che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi dell'articolo 18 del Reg. CE n. 178/02, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro (quindi doppio del minimo 1.500,00 €uro).Lo stesso decreto  190/2006,  dispone che siano le Regioni e le Province autonome ad accertare le violazioni amministrative e ad irrogare agli operatori del settore alimentare le relative sanzioni amministrative, salvo che il fatto costituisca reato.
 Per quelli che operano nella  Regione Siciliana riporto sotto la Circolare Eslicativa nonchè l'avviso per i bollettini di versamento del tributo

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO
SERVIZIO DEPENALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE
Via degli Emiri n. 45 – 90135 Palermo – tel. 091 7079738/748 – fax 091 7079537
posta elettronica entrate.coop@regione.sicilia.it
Riscossione dei proventi derivanti dal procedimento sanzionatorio previsto dalle legge 689/81 in
materia di presentazione, pubblicità e tracciabilità di prodotti agroalimentari, ittici nonché in
materia di etichettatura -Capitolo 1993
Si premette che l’art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 disciplina procedure di accertamento delle
violazioni amministrative.
I successivi artt. 16 e 17 ammettono il pagamento di una somma in misura ridotta della sanzione
prevista per la violazione commessa e, qualora esso non sia stato effettuato la presentazione del rapporto all’ufficio nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.
In materia di accertamento di inosservanza a norme che regolano la presentazione, la pubblicità e la
tracciabilità di prodotti agroalimentari, ittici, cosmetici ( Decreto legislativo 713/86; Decreto legislativo 109/92; Decreto legislativo 110/92; Decreto Ministeriale 27/03/02; Decreto legislativo 70/05; Reg. CE 1019/02 punito dal Decreto legislativo 225/05; Reg. CE 178/02 punito dal Decreto legislativo 190/06; D.L. 2/06 2 art. 4 quater) il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 deve pervenire a questo Dipartimento, quale autorità regionale competente a decidere a cui spetta l'emissione dell' ordinanzaingiunzione di cui all’articolo 18 della medesima 689/81, il quale se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
I processi verbali dovranno altresì contenere l'indicazione dell'opportunità di presentare a questo
Assessorato – Servizio Depenalizzazione e Gestione delle Entrate - scritti difensivi e chiedere di essere sentiti.
Non è consentito il ricorso al Giudice di Pace avverso il processo verbale redatto ai sensi dell'art. 17
della legge 689/81-.
Per quanto attiene il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 689/81, le relative
somme dovranno affluire sul Capitolo 1993 “Proventi derivanti dal procedimento sanzionatorio previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni per le materie di competenza del Dipartimento Cooperazione Commercio e Artigianato”, indicando agli interessati di avvalersi alternativamente delle seguenti modalità:
a) versamento diretto presso gli Uffici provinciali di Cassa Regionale;
b) versamento in conto corrente postale, intestato all’Ufficio di Cassa Regionale – Banco di
Sicilia Spa – Causale ORGANO ACCERTATORE P.v. n................ del ..................Capitolo 1993”,
utilizzando per ciascun ambito provinciale i seguenti numeri -
c/c 229922 – Agrigento ;
c/c 217935 - Caltanissetta ;
c/c 12202958 - Catania ;
c/c 11191947 - Enna ;
c/c 11669983 - Messina ;
c/c 302901 - Palermo ;
c/c 10694974 - Ragusa ;
c/c 11429966 - Siracusa ;
-c/c 221911 - Trapani .
Per i versamenti nel capitolo in oggetto è esclusa la possibilità di avvalersi di delega bancaria
( modello F23 ) -.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO
SERVIZIO DEPENALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATEi
Via degli Emiri n. 45 – 90135 Palermo – tel. 091 7079738/748 – fax 091 7079537
Sito internet: www.regione.sicilia.it/cooperazione
posta elettronica: entrate.coop@regione.sicilia.it
A V V I S O
AI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA
Comando Polizia Municipale
Settore Commercio - Attività produttive
LORO SEDI
Versamenti in entrata del bilancio regionale nel capitolo 1742 e nel capitolo 1993-
Disponibilità di bollettini di conto corrente postale prestampati.
Si comunica che sono disponibili i bollettini di conto corrente postale prestampati intestati
agli Uffici Provinciali di Cassa Regionale, riportanti il numero di c/c nonché l'indicazione dell'ente
richiedente il pagamento ( processo verbale - ordinanza-ingiunzione) nei seguenti capitoli di entrata
del bilancio regionale:
Capitolo 1993 “Proventi derivanti dal procedimento sanzionatorio previsto dalla legge
24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni per le materie di competenza del
Dipartimento Cooperazione Commercio e Artigianato”.
Capitolo 1742 “Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di
commercio”.
Si invitano pertanto gli Organismi interessati ad avanzare richiesta del fabbisogno annuale
presunto, precisando l'ambito provinciale dell'Ufficio di Cassa Regionale, affinché le richieste di
pagamento pervengano agli interessati corredate del bollettino di c/c postale precompilato.
Palermo, 6 giugno 2008
F.to
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dr.ssa Caterina Amodeo)