Regioni e province “scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente” per scongiurare “il concreto rischio dell’interruzione del servizio” ed evitare che l’emergenza coronavirus si trasformi in un’emergenza rifiuti. Questo l’invito contenuto in una circolare del Ministero dell’Ambiente di prossima pubblicazione, che Ricicla.tv ha potuto leggere in anteprima,
nella quale il dicastero di Via Cristoforo Colombo detta le prime
indicazioni per superare le “Criticità nella gestione dei rifiuti per
effetto dell’Emergenza COVID 19“.
Da qui le indicazioni del Ministero agli enti competenti, divise in cinque sezioni. Nella prima, dedicata alla capacita di stoccaggio,
si indica la possibilità tra l’altro “con specifico riferimento alle
operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13
(Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio
attività e per il tempo strettamente connesso con la gestione
dell’emergenza” un aumento “della capacità annua di stoccaggio, nonché
di quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al
50%”.
La seconda sezione, dedicata al deposito temporaneo,
chiarisce che le ordinanze “potrebbero consentire il deposito
temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello
individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il
deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non
può avere durata superiore a 18 mesi”.
E anche per il “deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali”
il Ministero osserva che le ordinanze “potrebbero consentire il
deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad
una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del
decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed
istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%”.
Quanto all’incenerimento, il Ministero riconosce
alle Regioni la possibilità di autorizzare gli impianti “a raggiungere
la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione per
garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati
provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al
tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per
consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati
provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al
tampone in isolamento o in quarantena e per garantire la possibilità di
destinare a incenerimento i fanghi di depurazione identificati con il
codice 190805 dell’elenco europeo dei rifiuti”.
In conclusione, rispetto allo smaltimento in discarica,
il Ministero ritiene possibile da parte delle autorità preposte “la
modifica temporanea dell’autorizzazione per consentire il conferimento
degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati
e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a
condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti
pericolosi” così come il conferimento di rifiuti prodotti “dalle
abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in
isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la
sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello
ordinariamente previsto, che contempli: a) inserimento dei sacchetti
integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi
adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel
trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi
fuoriuscita del materiale; b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone
definite della discarica; c) copertura giornaliera con un adeguato
strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di
dispersione”.
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