venerdì 24 aprile 2020

E’ inammissibile per difetto di giurisdizionale l’istanza ante causam proposta per la sospensione del provvedimento del Prefetto con il quale è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale di un Panificio

Giurisdizione del giudice ordinario sulla sanzione inflitta al commerciante che non ha ottemperato all’ordine di chiusura del panificio per l’emergenza Covid-19
Giurisdizione – Covid-19 – Sanzione per omessa chiusura esercizio commerciale di panificio – Impugnazione – Giurisdizione giudice ordinario.

E’ inammissibile per difetto di giurisdizionale l’istanza ante causam proposta per la sospensione del provvedimento del Prefetto con il quale è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale di un Panificio Coppola per giorni 5, avendo detto provvedimento natura di sanzione adottata ex l. n. 689 del 1981 (1).

(1) Ha ricordato il decreto che l’impugnazione dei provvedimenti prefettizi applicativi di sanzioni adottati ex l. n. 689 del 1981 esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per essere attribuita – come per altro indicata nel provvedimento contestato – all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ex art. 6, co.5., d.lgs. n. 150 del 2011 (L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: … c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

Allegati

Tar Napoli, sez. I, dec. ante causam, 23 aprile 2020, n. 933 - Pres. Veneziano , (21552kb)
tratto da giustizia-amministrativa.it