sabato 25 aprile 2020

Covid-19: Il commercio su aree pubbliche è consentito


Il rebus dei decreti, la mancanza di chiarezza e le libere interpretazioni

Come per altre situazioni, la saga dei decreti ministeriali in tempi di CoViD-19 ha generato confusione e reso conflittuale il lavoro di alcune categorie di commercianti; lavoro che invece andava tutelato.

Nel caso degli ambulanti , i decreti  scorsi non sono stati chiari poiché, se da un lato consentivano le aperture atte a garantire i servizi essenziali ai cittadini, dall’altro chiudevano i mercati “salvo le attività di vendita di soli generi alimentari”.

Decreti alla mano, le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche ambulante, sono consentite (nella regione Siciliana con Ordinanza Musumeci è stata vietata la vendita degli itineranti al di fuori del comune. Con l'ordinanza 17 decade tutto, per cui gli ambulanti possono vendere ... a meno di particolari restrizioni da parte dei Sindaci)

Il riferimento normativo va oltre quei famosi codici ateco di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020 ed è espressamente contenuto nel medesimo Decreto (v. immagine in alto)

Ricordo, altresi,' che  lo stesso Ministero dell'Interno lo ha chiarito con apposita Circolare a firma di Piantendosi.

E allora applichiamola la norma senza nessun timore reverenziale e non facciamoci paranoie come per la vendita dei fiori....

Ricordo, invece,  che per i mercati all'aperto e al coperto occorre un piano di sicurezza predisposto dall'Amministrazione Comunale,  di comune accordo con le associazioni di categoria.

p.s. la norma è valida anche per la vendita di prodotti agricoli di cui alla l. 228/01