lunedì 22 gennaio 2018

Uso di tagliando di revisione contraffatto

Corte di Cassazione V Sezione Penale - massima a cura della Dott.ssa Michaela Ercolani
Sentenza n. 49221 del 26 ottobre 2017
Uso di tagliando di revisione contraffatto – falsità materiale in certificazioni amministrative
Massima a cura della Dott..ssa Michaela ErcolaniIl tagliando di revisione del veicolo ha natura certificativa e l’uso di etichetta di revisione contraffatta, pur applicata sulla carta di circolazione, essendo atto distinto da essa, configura la fattispecie di cui agli artt. 477 c.p. e 482 c.p. se commessa da privato. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell’interessato riqualificando il reato ascritto in appello (dalla violazione dell’art. 476 c.p. a quella dell’art. 477 c.p.) e rideterminando, a seguito di annullamento, la sentenza impugnata: l’origine derivativa dell’etichetta di revisione risulta determinante per qualificare la stessa come certificazione amministrativa e non già come atto pubblico, che ha natura costitutiva.
Sentenza
Ritenuto in fatto
 1. Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di A. A. per il reato di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato, avendo egli formato e applicato al certificato di idoneità del ciclomotore di proprietà di B. B. una etichetta di revisione contraffatta.
 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale confermato la qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado ai sensi degli artt. 476 e 482 c.p. in luogo di quella ex artt. 477 e 482 c.p. originariamente contestata. Riqualificazione che avrebbe comportato una violazione dei diritti difensivi e del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Con il secondo motivo lamenta invece erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla commisurazione della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo gli stessi vizi vengono denunciati in relazione alla liquidazione del danno disposta in favore della parte civile, mentre con il quarto si lamenta difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
 2. Preliminarmente va detto che la quasi totalità dei motivi di ricorso costituisce la mera riedizione dei precedenti motivi d'appello e non appare confrontarsi con le argomentazioni spese dai giudici di merito in relazione alle circostanze già dedotte.
 Quanto all'eccepita mancata correlazione tra accusa e sentenza, si deve ritenere che la nuova qualificazione - impregiudicata la questione sulla sua formale correttezza, che verrà trattata nel prosieguo - non abbia comportato alcuna immutazione del fatto contestato. Ed invero è lo stesso ricorrente a evocare il consolidato principio di legittimità secondo cui, purché rimanga inalterato il fatto storico cristallizzato nell'imputazione, è ammessa la possibilità di una diversa qualificazione giuridica qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 6, n. 11956 del 13 marzo 2017, B., Rv. 269655). Ed è questo il caso in esame, giacché tra gli artt. 476 e 477 c.p. non sussiste un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità tale da implicare una variazione sostanziale dei contenuti dell'addebito e giacché l'imputato ha avuto la possibilità di interloquire sin dal giudizio appello in ordine alla nuova contestazione, posto che la modifica è intervenuta all'esito del giudizio di primo grado. Non sussiste, allora, neppure violazione dell'art. 6, comma primo e terzo, lett. a) e b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, dal momento che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura ed alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 3, n. 2341 del 7 novembre 2012, Manara e altro, Rv. 254135). Né vale eccepire a riguardo l'eventuale violazione dei diritti della difesa in relazione alle distinte cornici edittali che corredano le due fattispecie, siccome esse costituiscono elementi normativi che, appunto, non attengono al piano fattuale della responsabilità dell'imputato (id est, non ne mutano sostanzialmente il contenuto), ma alla sola commisurazione della pena.
 3. Generico e meramente assertivo è anche il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che, da una parte, il ricorrente pare ignorare che la pena irrogata coincide con il minimo edittale e, dall'altra, elude di confrontarsi con il rilievo - costituito dai plurimi precedenti penali dell'imputato - che il giudicante, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha congruamente posto alla base del diniego del beneficio. E inammissibili sono anche i motivi terzo e quarto. Quanto alla solo evocata irritualità della costituzione di parte civile è pacifico che ai fini di tale costituzione ciò che conta è l'aver subito un danno indipendentemente dalla qualifica, altra e autonoma, di persona offesa dal reato (art. 74 c.p.p.). Mentre nel resto il motivo è del tutto assertivo, limitandosi a lamentare un difetto di motivazione ed una sproporzione del quantumdel risarcimento senza offrire ragioni a sostegno dell'assunto. E lo stesso può dirsi in relazione al quarto motivo, che oltre a non confrontarsi con i rilievi sviluppati dalla Corte leccese in ordine alla decisiva deposizione del teste C. C., che smentisce la ricostruzione fornita dall'imputato, reitera la stessa argomentazione in fatto già sostenuta nel precedente grado di merito senza essenzialmente articolare una effettiva critica allo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata.
 4. Coglie invece nel segno la prospettata errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 476 c.p., in relazione all'art. 482 c.p., che il ricorrente svolge con il primo motivo.
 4.1 Ed invero la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla natura di certificato amministrativo dell'etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli, osservando che l'attestazione dell'avvenuta revisione del veicolo con esito positivo, ancorché apposta sul medesimo supporto cartaceo che ospita la carta di circolazione, costituisce un atto distinto da essa, la cui natura certificativa chiaramente emerge dall'oggetto e dalla funzione che gli sono propri (così in motivazione Sez. 5, n. 46499 del 1 luglio 2014, Bellone, Rv. 261019).
 Ciò in contrasto con quanto invece sostenuto a riguardo dal giudice di primo grado (alla cui argomentazione ha aderito la Corte territoriale), che ha invero ha confuso la carta di circolazione con l'etichetta di revisione, come se quest'ultima servisse a integrare il contenuto della prima. Deve invece ribadirsi che altro è il tagliando di revisione, altro è la carta di circolazione cui l'etichetta aderisce, trattandosi di documenti aventi natura e funzioni diverse e, dunque, di atti distinti.
 4.2 Ciò che però è determinante ai fini della qualificazione come certificato amministrativo dell'etichetta di revisione è l'origine derivativa della stessa. La distinzione tra atto pubblico e certificato amministrativo si fonda infatti sul contenuto e sull'efficacia del documento considerato. Se il certificato amministrativo documenta dati già in possesso della pubblica amministrazione, con la funzione di attestare la verità o la scienza di fatti che non sono stati direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, l'atto pubblico ha invece natura costitutiva e non riproduttiva, costituendo il primo passaggio di detti fatti dalla realtà fenomenica a quella documentale. È quanto la giurisprudenza di legittimità ha in definitiva stabilito richiedendo due condizioni per poter assegnare natura di certificato amministrativo ad un atto proveniente da pubblico ufficiale:
a)
che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
b)
che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente (Sez. 2, n. 46273 del 15 novembre 2011, Battaglia e altro, Rv. 251549).
 4.3 Orbene, il tagliando di revisione è il prodotto di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente - in proprio o a mezzo di privato autorizzato - che attesta l'esito positivo di un'attività il cui svolgimento è in primo luogo documentato nella pratica di revisione. Ed è l'esito di tale pratica che il tagliando riproduce e dal quale fa derivare i propri effetti giuridici. Questo significa che esso ha natura derivativa e che pertanto si limita a replicare il contenuto di altri atti già in possesso della pubblica amministrazione. A conforto di tali argomentazioni si possono citare le sentenze nelle quali si è riconosciuta natura certificativa alla targa automobilistica (ex multis Sez. 2, n. 35434 del 5 luglio 2010, Bruognolo e altri, Rv. 248303), al libretto universitario in relazione agli esami superati (Sez. 5, n. 44022 del 28 maggio 2014, Ingenito, Rv. 260770), al marchio identificativo auricolare dei bovini (Sez. 5, n. 17979 del 5 marzo 2013, P.G. in proc. Iamonte e altri, Rv. 255520). Tutti documenti che certificano informazioni già attestate da atti preesistenti senza avere, rispetto a questi, una propria ed autonoma efficacia giuridica.
 4.4 Le stesse diverse cornici edittali che connotano le due fattispecie di cui agli artt. 476 e 477 c.p., trovano in ciò la propria giustificazione: una cosa è, per il pubblico ufficiale, attestare falsamente fatti o situazioni a cui egli assiste direttamente, condotta più grave anche per la difficoltà di accertare successivamente la suddetta violazione; altro è invece riprodurre falsamente il contenuto di un atto primario dal quale tale atto falsificato deriva.
 4.5 Il fatto contestato all'imputato deve allora essere riqualificato come falso in certificazione amministrativa commesso da privato ai sensi dell'art. 477 c.p. in relazione all'art. 482 c.p. e la sentenza impugnata annullata senza rinvio sul punto.
 Conseguentemente deve provvedersi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, operazione a cui può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p., posto che, avendo i giudici del merito inteso irrogare - come già ricordato - il minimo edittale, la pena può essere commisurata a quello previsto per il nuovo titolo del reato e cioè mesi quattro di reclusione.
Per questi motivi
 Riqualificato il reato ascritto quale violazione degli artt. 477 e 482 c.p., ridetermina la pena in mesi quattro di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 4 ottobre 2017.
Il Presidente: SABEONE
Il Consigliere estensore: PISTORELLI
 
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017.

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