venerdì 26 gennaio 2018

I lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro devono rispettare le fasce di reperibilità?

L’art. 18 del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75, ha modificato l’art. art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed introdotto, al capo VIII, il POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI.

Per effetto di tale modifica, il 5-bis dell’art. 55 della stessa legge, stabilisce che:
“ Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps”.

Con DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206 (pubblicato in G.U. il 29.12.2017), è stato emanato il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017) e con l’art. 4 dello stesso, sono state stabilite le cause di esclusioni dall’obbligo di reperibilità, tra i quali, il legislatore ha volutamente escludere gli infortuni sul lavoro (precedentemente incluso tra le cause di esenzione del decreto 206/2009, ora abrogato).

A questo punto, la domanda che sorge spontanea è:

“I lavoratori che dal 13 gennaio 2018 (data di entrata in vigore del decreto) hanno subito un infortunio sul lavoro devono obbligatoriamente rispettare le fasce di reperibilità previste dal decreto 17 ottobre 2017, n.206?”

Secondo quanto riportato in alcune testate giornalistiche SI.

A parere dello scrivente, ASSOLUTAMENTE NO. L’infortunio sul lavoro occorso al dipendente segue una normativa completamente diversa dalla malattia tradizionale (v. apposita sezione).

Peraltro, la risposta, se vogliamo,  è stata fornita non molto tempo fa dallo stesso ente previdenziale, unico incaricato per le visite mediche di controllo (da qui polo unico), e chissà non ne abbia tenuto conto lo stesso legislatore nella stesura del Decreto 17 ottobre 2017.

Il 9 agosto 2017, infatti, l’INPS ha emanato le prime Istruzioni amministrative ed operative in materia di Polo unico per le visite fiscali (Messaggio 3265) ed al punto 7), per le visite mediche di controllo, nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, ha chiarito che:

“Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto - alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail - non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi. Eventuali VMC che i datori di lavoro (pubblici o privati) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale non possono essere disposte, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti. Nel caso in cui la sussistenza di un’istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza. Tuttavia, per l’accesso al domicilio del lavoratore, al datore di lavoro che non rientri nell’ambito del Polo Unico andrà comunque richiesto il rimborso con emissione di fattura”.
Alla luce di quanto sopra esposto, in mancanza di apposite direttive da parte degli organi competenti, è chiaro che nessun datore di lavoro può farsi carico di richiedere una visita fiscale a carico dei propri dipendenti infortunati, peraltro mettendo in dubbio una prognosi  formulata da una struttura sanitaria accreditata a tale scopo.

Isp.re Capo di P.M.
 (nonchè resp. Uff. Personale e SUAP)
Mario Serio
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