MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 18 dicembre 2017.
Disciplina delle
procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del
codice della strada, tramite posta elettronica certificata.
IL MINISTRO DELL’INTERNO DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E PER LA
SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;
Visto in particolare, l’art. 20, comma 5
quater, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 98 del 2013, ai sensi del quale con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture
e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento
delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica
certificata;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive
modificazioni, recante disposizioni per la notificazione degli atti
amministrativi mediante PEC;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante il
Codice dell’amministra-zione digitale;
Visto il decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, concernente
il Nuovo codice della strada;
Considerato
che le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle
violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata,
devono essere realizzate dagli Uffici o Comandi degli organi di polizia
stradale dai cui dipendono gli agenti che hanno accertato illeciti in materia
di circolazione stradale nei confronti
dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo
l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi;
Ritenuto di dover disciplinare le predette
procedure di notificazione in modo che, pur nella peculiarità dell’oggetto che
le caratterizza, siano in linea con le disposizioni generali del decreto
legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e del decreto del
Presidente della Re-pubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
Ritenuto di dover determinare il contenuto minimo del messaggio di PEC e dei
relativi allegati in modo che sia garantita l’uniformità degli atti che
sono inviati ai soggetti responsabili di illeciti stradali;
Ritenuto di dover determinare, in conformità a
quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, il
momento e la documentazione occorrente
per considerare gli atti inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai
destinatari e di dover considerare la ricevuta completa di consegna del
messaggio PEC come documento idoneo a certificare l’avvenuta notifica dell’atto
stesso;
Ritenuto di dover disciplinare, altresì, le procedure
di notificazione nel caso in cui non sia concretamente possibile effettuarle
attraverso la PEC, prevedendo che siano attivate, entro i termini previsti per
la notificazione di cui all’art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, le
procedure ordinarie di notificazione;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni,
abbreviazioni e sigle
1. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni del presente decreto si intende per:
a) «CAD»:
Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni;
b) «copia per immagine su supporto
informatico di documento analogico»: il documento informatico
avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è
tratto, di cui all’art. 1, comma 1, lettera i - ter ), del CAD;
può essere il file (ad esempio, il documento .pdf, .jpg o .tiff) che
risulta dalla scansione del documento analogico da cui è tratto, rispetto al
quale appare identico, come forma e come contenuto.
c) «copia informatica di documento
informatico»: il documento informatico avente contenuto identico a
quel-lo del documento da cui è tratto su supporto informati-co con diversa
sequenza di valori binari, di cui all’art. 1, comma 1, lettera i -quater
), del CAD;
identifica un file che ha il medesimo contenuto dell’originale, ma un
diverso formato: ad esempio, il documento .pdf che risulta dalla conversione di
un file .doc. o .txt.
d) «duplicato informatico»: il
documento informa-tico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso
dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima se-quenza di valori binari
del documento originale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera i -quinquies
), del CAD;
identifica un file del tutto
identico all’originale: ad esempio, la copia .doc di un file .doc
e) «documento
informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti di cui all’art. 1, comma 1, lettera p) ,
del CAD;
f) «documento
analogico»: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti, di cui all’art. 1 comma 1, lettera p -bis
), del CAD;
g) «firma
digitale»: firma elettronica qualificata di cui all’art. 1, comma 1, lettera s) ,
del CAD;
h) «PEC»:
posta elettronica certificata di cui al combinato disposto degli articoli 6 e
48 del CAD;
i) «INI-PEC»:
Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata, istituito
dall’art. 6 bis, comma 1, del CAD;
l) «elenchi
per notificazioni e comunicazioni elettroniche»: gli elenchi di cui
all’art. 16 -ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ogni altro
registro contenente i domicili digitali validi ai fini delle comunicazioni
aventi valore legale;
m) «codice
della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive
modificazioni.
Art. 2.
Ambito di
applicazione e norme applicabili
1.
Il presente decreto si applica al procedimento di notificazione dei verbali di
contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del
codice della strada, a seguito dell’accertamento di violazioni del codice della
strada.
2. La notificazione mediante PEC avviene
secondo le disposizioni del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 68/2005, e successive modificazioni.
Art. 3.
Soggetti nei
confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC
1. La notificazione dei verbali di
contestazione, di cui all’art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto
dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:
a) di colui che ha commesso
la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento
dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero
abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3 -bis
del CAD e delle relative disposizioni attuative;
b) del proprietario del
veicolo con il quale è stata
commessa la violazione, ovvero di un altro
soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione ai
sensi dell’art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell’art. 3 -bis
del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque,
fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione
dell’attività di accertamento dell’illecito.
2. Qualora
non sia stato comunicato al momento della contestazione, l’indirizzo PEC
dell’autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione
non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito,
l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al
comma 1, lettera b) , del presente articolo, deve essere ricercato, dall’ufficio da cui
dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di
cui all’art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per noti-ficazioni e
comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.
Art. 4.
Contenuto
del documento informatico da notificare
1.
Il messaggio di
PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione di cui all’art. 2 del
presente decreto deve contenere
nell’oggetto la dizione «di atto amministrativo
relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:
a)
una relazione
di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in
cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
a1) la denominazione esatta e l’indirizzo
dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto
alla spedizione dell’atto;
a2) l’indicazione del responsabile del
procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione
dell’atto notificato;
a3) l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio
presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;
a4) l’indirizzo di posta elettronica
certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione
dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità
con le quali è stato comunicato dal destinatario;
b) copia per immagine su supporto
informatico di documento analogico del verbale di contestazione di
cui all’art. 2 del presente decreto, se l’originale è formato su supporto
analogico, con attestazione di conformità all’originale a norma dell’art. 22,
comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia
informatica di documento informatico del verbale di contestazione con
attestazione di conformità all’originale a norma dell’art. 23 -bis
del CAD, sottoscritta con firma digitale;
c) ogni altra
comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio
diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.
2. Ferme restando le disposizioni del comma 1,
gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono
essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard
e documentati.
Art. 5.
Termini per
la notificazione mediante posta elettronica certificata
1.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice
della strada, gli atti di cui all’art. 2 del presente decreto si considerano
spediti, per gli organi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del
codice della strada, nel momento in cui viene generata la ricevuta di
accettazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e notificati
ai soggetti di cui all’art. 3 del presente decreto, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna completa del
messaggio PEC, ai sensi all’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 68 del 2005.
2.
La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1 fa in ogni caso piena prova
dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.
3. Qualora la notificazione mediante PEC degli
atti di cui all’art. 2 del presente decreto non sia possibile per causa imputabile
al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del
messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta
di accettazione e dell’avviso di mancata consegna, di cui, rispettivamente,
agli articoli 6 e 8 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 68 del
2005, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna,
ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, ai sensi
dell’art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto
delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del
destinatario.
4. Qualora la notificazione mediante PEC non
sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene
nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con
oneri a carico del destinatario.
Art. 6.
Clausola di
invarianza finanziaria
1. Dall’esecuzione del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del medesimo decreto
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
Art. 7.
Pubblicazione
1. Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
18 dicembre 2017
Il Ministro dell’interno
MINNITI
Il Ministro della giustizia
ORLANDO
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti DELRIO
Il Ministro dell’economia e delle finanze PADOAN
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA
Registrato
alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018
Ufficio
controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 26
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