sabato 13 gennaio 2018

Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 settembre 2017, n. 215
Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' modalita' attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi. (18G00001) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2018 - Suppl. Ordinario n. 2)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2018 
 
 
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e, in particolare: 
    il comma 195, che riconosce alla Polizia  di  Stato  e  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco il  diritto  all'uso  esclusivo  delle
proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli  emblemi  e  di  ogni
altro segno distintivo, stabilendo altresi' che il Dipartimento della
pubblica sicurezza e  il  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno
possono consentire  l'uso,  anche  temporaneo,  delle  denominazioni,
degli  stemmi,  degli  emblemi  e  dei  segni  distintivi,   in   via
convenzionale ai sensi dell'articolo  26  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  nel
rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine della  Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    il comma 196, che, ferme restando le competenze  attribuite  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, in materia  di
approvazione e procedure per la concessione degli  emblemi  araldici,
anche a favore della Polizia di  Stato  e  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, demanda a uno o piu' regolamenti  da  adottare  con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze,  l'individuazione
delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri  segni
distintivi per i fini di cui al comma 195, nonche'  delle  specifiche
modalita' attuative; 
    il comma 197,  ai  sensi  del  quale  le  somme  derivanti  dalla
concessione in uso  temporaneo  delle  denominazioni,  degli  stemmi,
degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia  di  Stato  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate  rispettivamente,  al
programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica», nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» e
al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico»,  missione
«Soccorso  civile»,  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»  il  quale
ha  ridisciplinato  la  materia   gia'   disciplinata   dal   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiamato nel  citato  comma  195
della legge n. 190 del 2014, ed ha abrogato quel decreto  legislativo
n. 163 del 2006; 
  Visto in particolare, l'articolo 19 del citato decreto  legislativo
n. 50 del 2016, che disciplina i contratti di  sponsorizzazione  e  i
contratti ad essi assimilabili; 
  Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il   «Nuovo
ordinamento della pubblica sicurezza»; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica, datati  24  aprile
1982, nn. 335, 337 e 338, e  successive  modificazioni,  concernenti,
rispettivamente, l'ordinamento del personale che espleta funzioni  di
polizia,  l'ordinamento   del   personale   che   espleta   attivita'
tecnico-scientifica o tecnica e l'ordinamento dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334  e  successive
modificazioni, recante il «Riordino dei ruoli del personale direttivo
e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2001,
n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  2001  n.
208,  recante  «Regolamento   per   il   riordino   della   struttura
organizzativa   delle   articolazioni    centrali    e    periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma  dell'articolo
6 della legge 31 marzo 2001, n. 78»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  2002,
n.  314,  concernente  l'individuazione  degli  uffici   dirigenziali
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come  modificato
e integrato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  19  luglio
2012, n. 159; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1985,
n.  782,  recante   «Approvazione   del   regolamento   di   servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012,
n. 64, recante «Regolamento  di  servizio  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
dicembre  2013,  n.  141,   «Regolamento   recante   norme   per   la
dematerializzazione delle  quietanze  di  versamento  alla  Tesoreria
statale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  29
maggio 2007, recante «Approvazione delle Istruzioni sul  Servizio  di
Tesoreria dello Stato» pubblicato nel Supplemento  ordinario  n.  160
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
in data 19 gennaio 2017; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «denominazioni»,  i  nomi  anche  sotto  forma  di  logo,  che
identificano la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco ovvero quei reparti, gruppi, strutture ed enti che, per le loro
tradizioni o  funzioni  ne  costituiscono  il  patrimonio  storico  e
culturale concorrendo a esprimerne il prestigio; 
    b) «stemma», il complesso di figure o  di  figure  e  parole,  di
qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico,  che  costituisce  il
contrassegno della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco ovvero dei singoli reparti, enti, gruppi, strutture in  cui
sono organizzati, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e
quelli riferiti a reparti, enti, gruppi e strutture soppressi; 
    c) «emblema», il complesso di figure o di  figure  e  parole,  di
qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo  scudo  araldico,
che costituisce il contrassegno di distinzione della Polizia di Stato
e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ovvero  dei  singoli
reparti, enti, gruppi  e  strutture  in  cui  sono  organizzati,  ivi
inclusi i contrassegni storici e tradizionali  e  quelli  riferiti  a
reparti, enti, gruppi e strutture soppressi; 
    d) «segno distintivo », il fregio o  altro  elemento  distintivo,
anche recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza
dell'operatore a un reparto, ente o struttura della Polizia di  Stato
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche storico, ovvero  la
sua specifica professionalita', quali, a titolo esemplificativo,  gli
scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo, i caschi, gli
omerali e le uniformi per foggia e colore; 
    e) «Soggetto istituzionale titolare dei simboli»: il Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  o  la  Polizia  di  Stato,   nonche'   il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile o il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    f) «licenziatario», il soggetto, pubblico o privato, al quale  il
Dipartimento della pubblica sicurezza e il  Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile  consentono
l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli  emblemi  e
dei segni distintivi di cui al presente regolamento. 
                               Art. 2 
 
 
Individuazione delle denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e
degli altri segni distintivi della  Polizia  di  Stato  e  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
esercitano il diritto all'uso esclusivo delle proprie  denominazioni,
dei propri stemmi, dei propri emblemi e di ogni altro relativo  segno
distintivo indicati nelle tabelle A e B allegate,  che  costituiscono
parte integrante del presente  regolamento,  nonche'  di  ogni  altra
denominazione, stemma, emblema e segno  distintivo,  ivi  incluse  le
uniformi per foggia e colore, che identifica la Polizia di Stato e  i
Vigili del fuoco ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le  strutture
esistenti  o  soppressi,  istituito  ai  sensi   delle   disposizioni
ordinamentali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. 
  2. Le denominazioni, gli stemmi, gli  emblemi  e  gli  altri  segni
distintivi di cui al comma 1 sono di seguito denominati simboli. 
  3. I simboli di cui al comma 1 sono pubblicati anche sul  sito  web
istituzionale della Polizia di Stato  (www.poliziadistato.it)  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (http://www.vigilfuoco.it). 
  4. Il diritto all'uso esclusivo  e'  esercitato  dalla  Polizia  di
Stato e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche  in  relazione
ai simboli che somigliano o comunque  richiamano  quelli  di  cui  al
comma 1; si applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  degli
articoli 20, 21 e 22 del codice della proprieta' industriale  di  cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 
                               Art. 3 
 
 
        Modalita' di utilizzo, a titolo oneroso, dei simboli 
 
  1. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli puo'  consentirne
l'uso  temporaneo  ai  licenziatari,  a  titolo   oneroso,   in   via
convenzionale,   attraverso    la    stipula    di    contratti    di
sponsorizzazione, e di contratti ad essi assimilabili, ivi inclusi  i
contratti di merchandising, ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. I contratti che disciplinano l'attivita'  di  cui  al  comma  1,
ferme restando  le  cause  di  esclusione  previste  all'articolo  6,
stabiliscono, tra l'altro: 
    a) l'oggetto della prestazione, consistente nell'uso  temporaneo,
a titolo oneroso, dei simboli del Soggetto istituzionale  che  ne  e'
titolare, chiaramente individuati; 
    b) l'indicazione dei simboli concessi in uso e i  criteri  ovvero
le condizioni che regolano l'utilizzo sul mercato degli stessi; 
    c) l'ammontare del corrispettivo, che  potra'  consistere  in  un
importo fisso  corrisposto  in  un'unica  soluzione  o  rateizzato  e
commisurato a una percentuale del fatturato (royalties)  relativo  al
bene commercializzato avvalendosi dell'utilizzo dei  simboli,  ovvero
nella fornitura di beni e  servizi  di  equivalente  valore,  laddove
previsto dalla normativa vigente; 
    d) gli obblighi e i diritti delle parti; 
    e) le modalita' e i limiti di utilizzo dei simboli da  parte  del
licenziatario, il quale ha l'obbligo di: 
      1) non associare a beni e servizi  non  autorizzati  i  simboli
oggetto di licenza; 
      2) realizzare i beni recanti i  simboli  dei  quali  sia  stato
consentito l`uso con l'utilizzo di materiali di elevata qualita', con
l'osservanza della  normativa  nazionale  e  dell'Unione  europea  in
materia di «origine» e di «etichettatura» dei prodotti; 
      3) apporre sui beni realizzati tutte le occorrenti  indicazioni
per evidenziare la  titolarita'  dei  simboli  in  capo  al  Soggetto
istituzionale titolare degli stessi; 
    f) la durata del contratto; 
    g) le modalita' attraverso le  quali  il  Soggetto  istituzionale
titolare dei simboli  verifica  la  regolare  osservanza,  sul  piano
giuridico  ed  economico,  degli  adempimenti  convenuti  nonche'  il
rispetto delle clausole  contrattuali  pattuite  per  l'utilizzo  dei
simboli dei quali sia stato consentito l'uso, prevedendo a tal fine: 
      1) obblighi di rendicontazione scritta del licenziatario  e  di
produzione,  a   richiesta,   della   documentazione   amministrativa
concernente la prestazione oggetto del contratto; 
      2) la facolta' del Soggetto istituzionale titolare dei  simboli
di effettuare sopralluoghi presso le sedi del licenziatario, volti  a
riscontrare il corretto uso dei simboli stessi; 
      3)  1'obbligo  del  licenziatario  di  produrre,  prima   della
commercializzazione del bene  ovvero  dell'avvio  dell'attivita'  che
comporta l'utilizzo dei simboli, un campione del  bene  stesso  o  la
documentazione  recante   l'illustrazione   dettagliata   dell'evento
nell'ambito del quale viene utilizzato il simbolo; 
      h) le clausole di tutela rispetto alle  eventuali  inadempienze
del licenziatario nonche' le relative penalita' e le prescrizioni  in
materia di controversie e di spese contrattuali; 
      i) apposite  clausole,  al  fine  di  salvaguardare,  anche  al
verificarsi di eventi sopravvenuti al perfezionamento del  contratto,
l'attivita', l'immagine, il prestigio o  le  finalita'  istituzionali
del Soggetto istituzionale titolare dei simboli; 
      l) il divieto per il licenziatario di cedere a terzi il diritto
di utilizzare i simboli concessi  in  uso,  pena  la  risoluzione  di
diritto del contratto, fatta salva l'ipotesi in cui tale possibilita'
di cessione sia consentita,  di  volta  in  volta,  da  una  espressa
autorizzazione del Soggetto istituzionale che ne e' titolare. 
                               Art. 4 
 
 
Utilizzo dei simboli attraverso forme di cooperazione  con  organismi
                         di diritto pubblico 
 
  1. Il soggetto istituzionale titolare dei  simboli  puo'  stipulare
forme di cooperazione con  gli  organismi  di  diritto  pubblico  nei
limiti ed alle  condizioni  stabiliti  dalle  previsioni  recate  dal
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50;  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2. 
                               Art. 5 
 
 
      Unita' organizzative competenti alla gestione dei simboli 
 
  1. Le attivita' di gestione dei simboli di cui agli articoli 3 e 4,
ivi inclusa l'individuazione del licenziatario, sono  svolte  per  il
Dipartimento della pubblica sicurezza dalla  Direzione  centrale  per
gli affari generali della Polizia di Stato. 
  2. Le attivita' di gestione dei simboli di cui agli articoli 3 e 4,
ivi inclusa l'individuazione del licenziatario, sono  svolte  per  il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile dalla Direzione Centrale per le  risorse  logistiche  e
strumentali. 
                               Art. 6 
 
 
                         Cause di esclusione 
 
  1. Sono esclusi dalle procedure contrattuali oggetto  del  presente
decreto: 
    a) i soggetti pubblici, privati o organizzazioni senza  finalita'
di lucro che, all'atto della stipula, hanno in corso controversie  di
natura legale con il  Soggetto  istituzionale  titolare  dei  simboli
nella specifica materia ovvero si trovano con esso in  situazioni  di
conflitto d'interesse; 
    b)  i  soggetti  privati  per  i  quali  ricorrono  i  motivi  di
esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
  2. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli rifiuta, con atto
motivato, qualsiasi richiesta  di  utilizzo,  anche  temporaneo,  dei
simboli qualora: 
    a) dalla licenza puo' derivare un conflitto  d'interesse  con  la
relativa attivita' istituzionale; 
    b) l'utilizzo commerciale  dei  simboli,  comporta  un  possibile
pregiudizio o danno  alle  proprie  finalita'  istituzionali  e  alla
propria immagine; 
    c)  la  richiesta  di   licenza   sia   ritenuta   non   conforme
all'interesse dell'Istituzione. 
  3. Non e' in ogni caso consentito l'uso dei simboli riguardanti: 
    a) la propaganda di natura politica o sindacale e  la  diffusione
di posizioni ideologiche di qualunque natura; 
    b)  direttamente   o   indirettamente,   la   produzione   o   la
distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
    c) la commercializzazione  di  beni  e  l'esecuzione  di  servizi
vietate dalle norme vigenti. 
                               Art. 7 
 
 
            Proventi derivanti dall'utilizzo dei simboli 
 
  1. Fatti salvi i casi in cui il corrispettivo  per  la  concessione
temporanea in uso dei simboli di cui all'articolo 2, sia  erogato  in
beni  e  servizi  di  equivalente  valore,  le  risorse   finanziarie
derivanti dalla valorizzazione commerciale degli stessi sono  versate
dal licenziatario presso la competente  Sezione  di  Tesoreria  dello
Stato, sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato, con l'obbligo di trasmissione  al  Soggetto
istituzionale titolare  dei  simboli  della  ricevuta  di  versamento
rilasciata dalla Tesoreria dello Stato avente effetto  liberatorio  e
nella quale sono riportate  le  stesse  informazioni  presenti  sulla
quietanza informatica. 
  2. I versamenti sopra descritti potranno essere effettuati anche ai
sensi dell'articolo 47 delle Istruzioni  sul  Servizio  di  Tesoreria
dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario  n.  160
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007. 
                               Art. 8 
 
 
        Modalita' di utilizzo, a titolo gratuito, dei simboli 
 
  1. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli  puo'  consentire
l'uso temporaneo gratuito dei simboli, nell'ambito della  concessione
del proprio  patrocinio  a  eventi  e  manifestazioni  organizzati  o
promossi da soggetti pubblici o da privati, senza finalita' di lucro,
ovvero negli altri casi  in  cui  sussista  uno  specifico  interesse
pubblico. 
                               Art. 9 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. Dall'applicazione del presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Il Soggetto istituzionale titolare  dei  simboli  provvede  agli
adempimenti previsti dal presente regolamento con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 19 settembre 2017 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Minniti 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  succ.  n.
2446 
                                                           Allegato A 
 
                                   Denominazioni,stemmi,emblemi       
                            e altri distintivi della Polizia di Stato 
 
              
 Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato B 
 
                                   Denominazioni,stemmi,emblemi       
                              e altri distintivi dei Vigili del Fuoco 
 
              
Parte di provvedimento in formato grafico