Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 settembre 2017, n. 215
Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' modalita' attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi. (18G00001) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2018 - Suppl. Ordinario n. 2)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2018
DECRETO 19 settembre 2017, n. 215
Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' modalita' attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi. (18G00001) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2018 - Suppl. Ordinario n. 2)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2018
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e, in particolare:
il comma 195, che riconosce alla Polizia di Stato e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco il diritto all'uso esclusivo delle
proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni
altro segno distintivo, stabilendo altresi' che il Dipartimento della
pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno
possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni,
degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via
convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel
rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine della Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
il comma 196, che, ferme restando le competenze attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, in materia di
approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici,
anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, demanda a uno o piu' regolamenti da adottare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, l'individuazione
delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni
distintivi per i fini di cui al comma 195, nonche' delle specifiche
modalita' attuative;
il comma 197, ai sensi del quale le somme derivanti dalla
concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi,
degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate rispettivamente, al
programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica», nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» e
al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», missione
«Soccorso civile», dello stato di previsione del Ministero
dell'interno;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» il quale
ha ridisciplinato la materia gia' disciplinata dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiamato nel citato comma 195
della legge n. 190 del 2014, ed ha abrogato quel decreto legislativo
n. 163 del 2006;
Visto in particolare, l'articolo 19 del citato decreto legislativo
n. 50 del 2016, che disciplina i contratti di sponsorizzazione e i
contratti ad essi assimilabili;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento della pubblica sicurezza»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica, datati 24 aprile
1982, nn. 335, 337 e 338, e successive modificazioni, concernenti,
rispettivamente, l'ordinamento del personale che espleta funzioni di
polizia, l'ordinamento del personale che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica e l'ordinamento dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive
modificazioni, recante il «Riordino dei ruoli del personale direttivo
e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001 n.
208, recante «Regolamento per il riordino della struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo
6 della legge 31 marzo 2001, n. 78»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come modificato
e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio
2012, n. 159;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985,
n. 782, recante «Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n. 64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
dicembre 2013, n. 141, «Regolamento recante norme per la
dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria
statale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29
maggio 2007, recante «Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di
Tesoreria dello Stato» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 160
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in data 19 gennaio 2017;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «denominazioni», i nomi anche sotto forma di logo, che
identificano la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ovvero quei reparti, gruppi, strutture ed enti che, per le loro
tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico e
culturale concorrendo a esprimerne il prestigio;
b) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di
qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il
contrassegno della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco ovvero dei singoli reparti, enti, gruppi, strutture in cui
sono organizzati, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e
quelli riferiti a reparti, enti, gruppi e strutture soppressi;
c) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di
qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico,
che costituisce il contrassegno di distinzione della Polizia di Stato
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dei singoli
reparti, enti, gruppi e strutture in cui sono organizzati, ivi
inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a
reparti, enti, gruppi e strutture soppressi;
d) «segno distintivo », il fregio o altro elemento distintivo,
anche recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza
dell'operatore a un reparto, ente o struttura della Polizia di Stato
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche storico, ovvero la
sua specifica professionalita', quali, a titolo esemplificativo, gli
scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo, i caschi, gli
omerali e le uniformi per foggia e colore;
e) «Soggetto istituzionale titolare dei simboli»: il Dipartimento
della pubblica sicurezza o la Polizia di Stato, nonche' il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile o il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) «licenziatario», il soggetto, pubblico o privato, al quale il
Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile consentono
l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e
dei segni distintivi di cui al presente regolamento.
Art. 2
Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e
degli altri segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
esercitano il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni,
dei propri stemmi, dei propri emblemi e di ogni altro relativo segno
distintivo indicati nelle tabelle A e B allegate, che costituiscono
parte integrante del presente regolamento, nonche' di ogni altra
denominazione, stemma, emblema e segno distintivo, ivi incluse le
uniformi per foggia e colore, che identifica la Polizia di Stato e i
Vigili del fuoco ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture
esistenti o soppressi, istituito ai sensi delle disposizioni
ordinamentali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
2. Le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni
distintivi di cui al comma 1 sono di seguito denominati simboli.
3. I simboli di cui al comma 1 sono pubblicati anche sul sito web
istituzionale della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (http://www.vigilfuoco.it).
4. Il diritto all'uso esclusivo e' esercitato dalla Polizia di
Stato e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione
ai simboli che somigliano o comunque richiamano quelli di cui al
comma 1; si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
articoli 20, 21 e 22 del codice della proprieta' industriale di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 3
Modalita' di utilizzo, a titolo oneroso, dei simboli
1. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli puo' consentirne
l'uso temporaneo ai licenziatari, a titolo oneroso, in via
convenzionale, attraverso la stipula di contratti di
sponsorizzazione, e di contratti ad essi assimilabili, ivi inclusi i
contratti di merchandising, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. I contratti che disciplinano l'attivita' di cui al comma 1,
ferme restando le cause di esclusione previste all'articolo 6,
stabiliscono, tra l'altro:
a) l'oggetto della prestazione, consistente nell'uso temporaneo,
a titolo oneroso, dei simboli del Soggetto istituzionale che ne e'
titolare, chiaramente individuati;
b) l'indicazione dei simboli concessi in uso e i criteri ovvero
le condizioni che regolano l'utilizzo sul mercato degli stessi;
c) l'ammontare del corrispettivo, che potra' consistere in un
importo fisso corrisposto in un'unica soluzione o rateizzato e
commisurato a una percentuale del fatturato (royalties) relativo al
bene commercializzato avvalendosi dell'utilizzo dei simboli, ovvero
nella fornitura di beni e servizi di equivalente valore, laddove
previsto dalla normativa vigente;
d) gli obblighi e i diritti delle parti;
e) le modalita' e i limiti di utilizzo dei simboli da parte del
licenziatario, il quale ha l'obbligo di:
1) non associare a beni e servizi non autorizzati i simboli
oggetto di licenza;
2) realizzare i beni recanti i simboli dei quali sia stato
consentito l`uso con l'utilizzo di materiali di elevata qualita', con
l'osservanza della normativa nazionale e dell'Unione europea in
materia di «origine» e di «etichettatura» dei prodotti;
3) apporre sui beni realizzati tutte le occorrenti indicazioni
per evidenziare la titolarita' dei simboli in capo al Soggetto
istituzionale titolare degli stessi;
f) la durata del contratto;
g) le modalita' attraverso le quali il Soggetto istituzionale
titolare dei simboli verifica la regolare osservanza, sul piano
giuridico ed economico, degli adempimenti convenuti nonche' il
rispetto delle clausole contrattuali pattuite per l'utilizzo dei
simboli dei quali sia stato consentito l'uso, prevedendo a tal fine:
1) obblighi di rendicontazione scritta del licenziatario e di
produzione, a richiesta, della documentazione amministrativa
concernente la prestazione oggetto del contratto;
2) la facolta' del Soggetto istituzionale titolare dei simboli
di effettuare sopralluoghi presso le sedi del licenziatario, volti a
riscontrare il corretto uso dei simboli stessi;
3) 1'obbligo del licenziatario di produrre, prima della
commercializzazione del bene ovvero dell'avvio dell'attivita' che
comporta l'utilizzo dei simboli, un campione del bene stesso o la
documentazione recante l'illustrazione dettagliata dell'evento
nell'ambito del quale viene utilizzato il simbolo;
h) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze
del licenziatario nonche' le relative penalita' e le prescrizioni in
materia di controversie e di spese contrattuali;
i) apposite clausole, al fine di salvaguardare, anche al
verificarsi di eventi sopravvenuti al perfezionamento del contratto,
l'attivita', l'immagine, il prestigio o le finalita' istituzionali
del Soggetto istituzionale titolare dei simboli;
l) il divieto per il licenziatario di cedere a terzi il diritto
di utilizzare i simboli concessi in uso, pena la risoluzione di
diritto del contratto, fatta salva l'ipotesi in cui tale possibilita'
di cessione sia consentita, di volta in volta, da una espressa
autorizzazione del Soggetto istituzionale che ne e' titolare.
Art. 4
Utilizzo dei simboli attraverso forme di cooperazione con organismi
di diritto pubblico
1. Il soggetto istituzionale titolare dei simboli puo' stipulare
forme di cooperazione con gli organismi di diritto pubblico nei
limiti ed alle condizioni stabiliti dalle previsioni recate dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 5
Unita' organizzative competenti alla gestione dei simboli
1. Le attivita' di gestione dei simboli di cui agli articoli 3 e 4,
ivi inclusa l'individuazione del licenziatario, sono svolte per il
Dipartimento della pubblica sicurezza dalla Direzione centrale per
gli affari generali della Polizia di Stato.
2. Le attivita' di gestione dei simboli di cui agli articoli 3 e 4,
ivi inclusa l'individuazione del licenziatario, sono svolte per il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile dalla Direzione Centrale per le risorse logistiche e
strumentali.
Art. 6
Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalle procedure contrattuali oggetto del presente
decreto:
a) i soggetti pubblici, privati o organizzazioni senza finalita'
di lucro che, all'atto della stipula, hanno in corso controversie di
natura legale con il Soggetto istituzionale titolare dei simboli
nella specifica materia ovvero si trovano con esso in situazioni di
conflitto d'interesse;
b) i soggetti privati per i quali ricorrono i motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
2. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli rifiuta, con atto
motivato, qualsiasi richiesta di utilizzo, anche temporaneo, dei
simboli qualora:
a) dalla licenza puo' derivare un conflitto d'interesse con la
relativa attivita' istituzionale;
b) l'utilizzo commerciale dei simboli, comporta un possibile
pregiudizio o danno alle proprie finalita' istituzionali e alla
propria immagine;
c) la richiesta di licenza sia ritenuta non conforme
all'interesse dell'Istituzione.
3. Non e' in ogni caso consentito l'uso dei simboli riguardanti:
a) la propaganda di natura politica o sindacale e la diffusione
di posizioni ideologiche di qualunque natura;
b) direttamente o indirettamente, la produzione o la
distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) la commercializzazione di beni e l'esecuzione di servizi
vietate dalle norme vigenti.
Art. 7
Proventi derivanti dall'utilizzo dei simboli
1. Fatti salvi i casi in cui il corrispettivo per la concessione
temporanea in uso dei simboli di cui all'articolo 2, sia erogato in
beni e servizi di equivalente valore, le risorse finanziarie
derivanti dalla valorizzazione commerciale degli stessi sono versate
dal licenziatario presso la competente Sezione di Tesoreria dello
Stato, sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato, con l'obbligo di trasmissione al Soggetto
istituzionale titolare dei simboli della ricevuta di versamento
rilasciata dalla Tesoreria dello Stato avente effetto liberatorio e
nella quale sono riportate le stesse informazioni presenti sulla
quietanza informatica.
2. I versamenti sopra descritti potranno essere effettuati anche ai
sensi dell'articolo 47 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria
dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 160
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007.
Art. 8
Modalita' di utilizzo, a titolo gratuito, dei simboli
1. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli puo' consentire
l'uso temporaneo gratuito dei simboli, nell'ambito della concessione
del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o
promossi da soggetti pubblici o da privati, senza finalita' di lucro,
ovvero negli altri casi in cui sussista uno specifico interesse
pubblico.
Art. 9
Norme finali
1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli provvede agli
adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 19 settembre 2017
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n.
2446
Allegato A
Denominazioni,stemmi,emblemi
e altri distintivi della Polizia di Stato
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Denominazioni,stemmi,emblemi
e altri distintivi dei Vigili del Fuoco
Parte di provvedimento in formato grafico