domenica 25 settembre 2011

06/10/2011:Nuova modalità per fare ricorso al C.d.S. - Nuova modulistica adeguata - nuovi artt. 204 bis e 205 del C.d.S.

(V. successivo post 1 ottobre 2011)
Vi ho parlato tempo fa  in un precedente post dell'importanza fondamentale che riveste IL VERBALE   e recentemente  vi ho anche parlato del PROCESSO CIVILE A TRE RITI INVECE DI 33.
Qualcuno si starà chiedendo il nesso logico che lega questi due post.
Il nesso, sta nel fatto che,  dal 06 Ottobre 2011, con l'entrata in vigore  il decreto legislativo n. 150 del 01.09.2011 (quello appunto della riforma e semplificazione  dei riti civili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.09.2011), cambiaranno, tra l'altro, alcune  modalità per fare ricorso ai verbali del C.d.S., come  l'art. 204 bis  e 205 del C.d.S. ed alcuni articoli della legge n° 689/81.
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 RIEPILOGHIAMO:
 Il DECRETO LEGISLATIVO 01 settembre 2011, n. 150 (in G.U. 21/09/2011, n.220) ha disposto, tra l'altro modifiche del codice della strada e della legge n°689/81 :
  • (con l'art. 34, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 204-bis del C.d.S.;
  • (con l'art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 204-bis del C.d.S.;
  • (con l'art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 22 della L. 689/81, commi 1,2,3,4,5,6 e 7;
  • (con l'art. 34, comma 6, lettera b)) la modifica dell'art. 205 del C.d.S.;
  • (con l'art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 205 del C.d.S..
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Questo cosa vuol dire per noi operatori?

CHE A PARTIRE DAL 6 OTTOBRE 2011 DOVREMO ADEGUARE LA MODULISTICA RELATIVA AI VERBALI DI CONTESTAZIONE E RENDERE EDOTTI TUTTI GLI UTENTI DELLA NUOVA PROCEDURA PREVISTA.


Pena l'annullabilità degli stessi (ma questo è solo un mio parere)

Spero che non siete entrati nel panico....
Basterà allegare al modello di verbale che normalmente utilizzate (come per es. questo ) un foglio  aggiuntivo come quello sotto riportato:

Art. 204-bis.
                 (Ricorso in sede giurisdizionale)

  1.  Alternativamente  alla  proposizione   del   ricorso   di   cui all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti  indicatinell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il  pagamento  inmisura ridotta nei  casi  in  cui  e'  consentito,  possono  proporreopposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo  1°settembre 2011, n. 150.»;
 
                             «Art. 205.

              (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)

  1. Contro l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  di  una  sanzioneamministrativa   pecuniaria   gli   interessati   possono    proporreopposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo  1°settembre 2011, n. 150.".

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150(stralcio)
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192) (GU n.220 del 21-9-2011 )

Art. 6 
 
 
              Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 
 
  1.  Le  controversie  previste  dall'articolo  22  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito  del  lavoro,  ove  non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 
  2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui  e'
stata commessa la violazione. 
  3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,  e  salve  le  competenze
stabilite da altre disposizioni di legge,  l'opposizione  si  propone
davanti al giudice di pace. 
  4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e' stata applicata per una  violazione  concernente  disposizioni  in
materia: 
    a) di tutela del lavoro, di igiene sui  luoghi  di  lavoro  e  di
prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
    b) di previdenza e assistenza obbligatoria; 
    c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora,  della
fauna e delle aree protette; 
    d) di igiene degli alimenti e delle bevande; 
    e) valutaria; 
    f) di antiriciclaggio. 
  5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale: 
    a) se per la  violazione  e'  prevista  una  sanzione  pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro; 
    b) quando, essendo la violazione punita con  sanzione  pecuniaria
proporzionale  senza  previsione  di  un  limite  massimo,  e'  stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro; 
    c) quando e' stata applicata una sanzione di  natura  diversa  da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima,  fatta  eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto  21  dicembre  1933,  n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285. 
  6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale. 
  7. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  8. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del
codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso e il decreto  sono  notificati,  a  cura
della  cancelleria,  all'opponente  e  all'autorita'  che  ha  emesso
l'ordinanza. 
  9. Nel giudizio di primo grado l'opponente  e  l'autorita'  che  ha
emesso  l'ordinanza  possono   stare   in   giudizio   personalmente.
L'autorita'  che  ha  emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di
funzionari  appositamente  delegati.  Nel  giudizio  di   opposizione
all'ordinanza-ingiunzione  di  cui  all'articolo  205   del   decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  il  prefetto   puo'   farsi
rappresentare  in  giudizio   dall'amministrazione   cui   appartiene
l'organo  accertatore,  la  quale  vi  provvede  a  mezzo  di  propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai  sensi  dell'articolo  208  del  medesimo
decreto. 
  10. Alla prima udienza, il giudice: 
    a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al  comma
6, lo dichiara inammissibile con sentenza; 
    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza
addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo
che l'illegittimita' del provvedimento risulti  dalla  documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8. 
  11. Il giudice accoglie l'opposizione  quando  non  vi  sono  prove
sufficienti della responsabilita' dell'opponente. 
  12. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'
annullare in  tutto  o  in  parte  l'ordinanza  o  modificarla  anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che  e'  determinata
in una misura in ogni caso non  inferiore  al  minimo  edittale.  Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di  pace  non  si  applica
l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. 
  13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 

Art. 7 
 
 
             Dell'opposizione al verbale di accertamento 
                di violazione del codice della strada 
 
  1.  Le  controversie  in  materia  di  opposizione  al  verbale  di
accertamento  di  violazione  del  codice   della   strada   di   cui
all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono regolate dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  stabilito
dalle disposizioni del presente articolo. 
  2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
cui e' stata commessa la violazione. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni  dalla  data  di   contestazione   della   violazione   o   di
notificazione del verbale  di  accertamento,  ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo'  essere  depositato
anche  a  mezzo  del  servizio  postale.  Il  ricorso   e'   altresi'
inammissibile se e' stato previamente  presentato  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. 
  5.  La  legittimazione  passiva  spetta  al  prefetto,  quando   le
violazioni opposte sono state accertate da  funzionari,  ufficiali  e
agenti dello Stato, nonche' da funzionari  e  agenti  delle  Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie  in  concessione  e  dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono  state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti,  rispettivamente,  delle
regioni, delle province e dei comuni. 
  6. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  7. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del
codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono  notificati,  a  cura
della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5. 
  8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi  anche  di
funzionari appositamente delegati. 
  9. Alla prima udienza, il giudice: 
    a) nei casi  previsti  dal  comma  3  dichiara  inammissibile  il
ricorso con sentenza; 
    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza
addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo
che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla  documentazione
allegata  dall'opponente,  ovvero  l'autorita'  che  ha   emesso   il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7. 
  10. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'
annullare in tutto o in parte il provvedimento  opposto.  Il  giudice
accoglie l'opposizione quando non vi  sono  prove  sufficienti  della
responsabilita'  dell'opponente.  Non  si  applica  l'articolo   113,
secondo comma, del codice di procedura civile. 
  11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice  determina
l'importo della sanzione in una misura compresa tra il  minimo  e  il
massimo edittale stabilito dalla legge per la  violazione  accertata.
Il  pagamento  della  somma  deve  avvenire  entro  i  trenta  giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
con le modalita' di pagamento da questa determinate. 
  12. Quando rigetta l'opposizione, il  giudice  non  puo'  escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei  punti
dalla patente di guida. 
  13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 
 
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