Ieri, in uno dei miei gruppi "whatsapp", è venuta fuori la questione della rimozione
di un veicolo straniero, in sosta vietata, in zona ove non è prevista
la rimozione (come ad es. in zona "disco"), con trasgressore assente al
momento dell'accertamento.
La
questione è certamente vecchia e sul punto si sono già espressi alcuni
autorevoli colleghi, orientati, però, più per l'applicazione della
rimozione, ai sensi dell'art, 207 del C.d.S.
Orbene,
senza voler fare polemica alcuna, a parere dello scrivente, la norma in
questione non puo' essere assolutamente applicata se il trasgressore
risulta assente al momento dell'accertamento, giacchè nè l'art. 207, nè
tantomeno gli altri articoli contenuti nel C.d.S. (e/o regolamentari), ed in particolare
quelli che disciplinano sia la sosta (art. 6,7,157,158), che la rimozione (art. 159), prevedono questa procedura.
Del resto, come potrebbe il trasgressore effettuare il pagamento in misura ridotta nell'immediatezza dell'accertamento (e quindi "essere ammesso"), se fisicamente non è presente al momento del fatto? Non si può certo pretendere il "dono dell'ubiquità" da parte del trasgressore, nè tantomeno, si può sostenere, che lo stesso "non si sia avvalso" della procedura prevista dall'art. 207, comma 2^, del C.d.S., per le stesse motivazioni di cui sopra.
SOSTENERE ENTRAMBI LE IPOTESI, QUINDI, E' PURA FOLLIA!!!
Per ovviare a questa problematica alcuni Comuni si sono letteralmente inventati l'emanazione di un'Ordinanza per poter andare in deroga alle norme succitate.
A mio modesto avviso, nessuna deroga puo' giustificare la rimozione del veicolo straniero, in sosta vietata e in assenza del trasgressore, a meno che, lo stesso veicolo sia d'intralcio alla circolazione stradale.
Piuttosto, si potrebbe configurare un "abuso d'ufficio" da parte del Comando operante, con relativo addebito delle spese.
Per ovviare a questa problematica alcuni Comuni si sono letteralmente inventati l'emanazione di un'Ordinanza per poter andare in deroga alle norme succitate.
A mio modesto avviso, nessuna deroga puo' giustificare la rimozione del veicolo straniero, in sosta vietata e in assenza del trasgressore, a meno che, lo stesso veicolo sia d'intralcio alla circolazione stradale.
Piuttosto, si potrebbe configurare un "abuso d'ufficio" da parte del Comando operante, con relativo addebito delle spese.
In
passato, non pochi problemi sono sorti anche in merito
all'applicazione dell'art. 207 del C.d.S, comma 4 bis, finchè finalmente
non se ne decise l'abrogazione.
Ad
ogni buon fine, si riportano gli artt. 207 e 159 del C.d.S., che più di
ogni altro, possono servire agli operatori per chiarirsi la
problematica "de qua"
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Articolo 207
Veicoli immatricolati
all'estero o muniti di targa EE
1. Quando con un veicolo immatricolato
all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente
codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore
è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al
proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia
ricevuta al trasgressore facendo menzione del pagamento nella copia del verbale
che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si
avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura
ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una
somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od
ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato
in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente all'Accordo sullo spazio
economico Europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2,
e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 202.
3.
In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis
viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a
sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a
fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della
violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo
214-bis.
4. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel
Comune di Campione d'Italia.
4-bis. Abrogato.
Articolo 159
Rimozione e blocco dei
veicoli
1. Gli organi di polizia, di cui
all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in
cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la
sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello
aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157,
comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la
sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in
sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della
strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada
sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli
stabilendone le modalità in rispetto alle norme regolamentari. I veicoli
adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi
all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli
adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione
della tecnica, di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3.
In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del
veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote,
senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di
applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto
attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare
costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco
degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui
al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono altresì
procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per
altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla
rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti
preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree
portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che
ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle
strutture portuali.
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