MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale
per la motorizzazione
Divisione 3
Prot. n. 3815/DIV3/B
Roma, 15 febbraio 2016
Oggetto: Veicoli allestiti
a servizi di viabilità. Difformità di classificazione secondo il C.d.S.
Sono pervenute
a questa Sede segnalazioni in merito a possibili differenti interpretazioni
relative agli articoli 203 e 204 del Regolamento del Codice della Strada che
hanno dato esito a classificazioni non contemplate.
Si ribadisce,
come peraltro già sottolineato in passato da questo Ufficio con nota prot.15414/DIV3/ B del 9 luglio 2014,
che risulta attualmente possibile
inquadrare veicoli ad uso speciale esclusivamente nelle tipologie classificate
dagli articoli 203 e 204 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
IL DIRETTORE DELLA
DIVISIONE
Dott. ing. Vito Di Santo
Art. 203.
(Art. 54, CdS)
Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale.
(Art. 54, CdS)
Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale.
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice,
autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle
seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante,
riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura
controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari
condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale
scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie
classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in
proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di
carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose
trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per
l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione -
Direzione generale della M.C.T.C..
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I
annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto
ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle
rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali,
determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara
dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale
versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c)
del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi
dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante,
riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura
controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari
condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale
scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie
classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in
proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d) del codice, per uso speciale i rimorchi:
a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari;
d) attrezzati con pompe;
e) attrezzati con scale;
f) attrezzati con gru;
g) attrezzati con saldatrici;
h) attrezzati con scavatrici;
i) attrezzati con perforatrici;
l) attrezzati con gruppi elettrogeni;
m) attrezzati con bobine avvolgicavi;
n) attrezzati per uso abitazione;
o) attrezzati per uso ufficio;
p) attrezzati per uso officina;
q) attrezzati per uso negozio;
r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale
dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
della M.C.T.C..
3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I
annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto
ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle
rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali,
determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara
dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale
versione, la tara del telaio incrementata del 20%.