Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
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Roma, 23/02/2016
Circolare n. 40
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: | Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 10 dicembre 2014 n.183 (Jobs Act): fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici; ulteriori precisazioni circolare 81/2015 |
SOMMARIO: | Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi medesimi con contribuzione figurativa ai fini pensionistici a carico dell’Istituto per le aziende e le amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici. |
PREMESSA
Il decreto legislativo 15 giugno 2015
n.80, in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 24
dicembre 2014 n.183, apporta una serie di modifiche, in via sperimentale
per il solo anno 2015, al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001,
modificando, tra l’altro, i limiti temporali di utilizzo del congedo
parentale e del prolungamento dello stesso per i figli con disabilità
in situazione di gravità, nonché i limiti temporali dei periodi
indennizzabili a prescindere dalle condizioni reddituali.
Il successivo D. Lgs. n.148/2015, in
vigore dal 24/09/2015 con lo stanziamento dei fondi necessari al
mantenimento delle misure introdotte dal d. lgs n.80/2015 conferma la
struttura delle misure per il sostegno della maternità anche per gli
anni successivi al 2015.
L’art.7 del d. lgs. n.80/2015
interviene, come già chiarito nelle circolari n.139 del 17/07/2015 e
n.152 del 18/08/2015 in materia di congedo parentale fruito su base
oraria, aggiungendo il comma 1-ter all'art. 32 del d. lgs. 151/2001.
Tale comma introduce una disciplina legislativa applicabile in caso di
mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche
di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale
su base oraria. La disposizione in esame consente a ciascun genitore di
scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella
oraria.
La fruizione su base oraria è, secondo
il comma 1-ter dell’art. 32, consentita in misura pari alla meta
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio
il congedo parentale. E’ esclusa inoltre, la cumulabilità della
fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al
decreto legislativo n. 151/2001.
Le disposizioni del comma 1-ter sono
applicabili anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti
ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, ferme
restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri
normativi di riferimento.
1 Amministrazioni
Pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e enti con
obbligo di iscrizione del personale con rapporto di lavoro dipendente
alla Gestione Pubblica
La norma fondamentale nell’ordinamento,
ai fini dell’individuazione del datore di lavoro pubblico, è quella
contenuta nell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo
2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come già precisato nella
circolare n.81/2015. Oltre alle amministrazioni pubbliche individuate
dal citato art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, le indicazioni
contenute nel presente punto 1 sono applicabili, in linea generale,
anche agli enti pubblici o agli organismi obbligati ad iscrivere i
lavoratori dipendenti alle casse o ai fondi della gestione dipendenti
pubblici.
Le disposizioni contenute nel comma
1-ter del d. lgs. 151/2001 non si applicano, per espressa previsione
legislativa al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei
vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Sono, pertanto, esclusi dalla disciplina
del congedo parentale di cui al comma 1-ter dell’art.32 del d. lgs.
151/2001 il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si rammenta infine, che a seguito
dell’elevazione dei limiti temporali, a decorrere dalla data di entrata
in vigore (25/06/2015) del d. lgs. n.80/2015 per i periodi di congedo
parentale di cui all’art.32, fatte salve le disposizioni normative di
maggior favore, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere
al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore, il 30% della
retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo,
complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di
vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione.
Per i periodi di congedo parentale
ulteriori rispetto al limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti
tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in
famiglia del minore adottato o affidato), le amministrazioni pubbliche
sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui sopra a condizione
che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5
volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.
Per effetto del combinato disposto degli
articoli 35, 34 e 32 del d. lgs. n.151/2001 e dei nuovi limiti
temporali introdotti dalla riforma, la fruizione del congedo parentale
fra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 è coperta da contribuzione figurativa
fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso
del minore in famiglia, fatto salvo in questo ultimo caso, il limite
del raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
Di seguito si riportano le indicazioni per la valorizzazione delle denunce contributive dei periodi di congedo parentale ad ore.
1.1 Modalità
di comunicazione dei dati di congedo parentale fruito ad ore tramite il
flusso UNIEMENS – ListaPosPA: quadri V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”
Il quadro E0 con tipo servizio 4
“servizio ordinario" dovrà indicare il periodo del mese solare, senza
soluzione di continuità, utile ai fini del diritto e della misura della
pensione, comprensivo anche del congedo parentale fruito ad ore, in
analogia a quanto già indicato per gli eventi con contribuzione
figurativa indicati nella circolare n.81/2015.
Per i mesi in cui il lavoratore fruisce
dei congedi parentali in modalità oraria si dovrà elaborare un quadro
V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito
figurativo”, valorizzando gli elementi <GiornoInizio>
<GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si sono
verificati gli eventi, e l’elemento <PercRetribuzione> con il
numero complessivo di giorni in cui si è verificato l’evento nel mese
solare, considerando che il congedo orario parentale deve essere
espresso su base giornaliera in funzione dell’orario medio giornaliero.
Un giorno è uguale al valore 1000 e corrisponde al numero delle ore
dell’orario medio giornaliero dell’ultimo mese di riferimento. Ad
esempio nel caso in cui l’orario medio giornaliero del mese di
riferimento sia di 6 ore e il dipendente usufruisca nel mese di 15 ore
complessive di congedo parentale su base oraria, nell’elemento
<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 2500 (numero
ore congedo parentale usufruito nel mese/orario medio giornaliero x
1000).
Analogamente nel caso in cui il
dipendente usufruisca di 17 ore mensili dovrà essere indicato il valore
2833. Si precisa che il valore da indicare deve essere un numero intero,
l’arrotondamento dovrà avvenire per difetto per i decimali da 0 a 4 o
per eccesso per i decimali da 5 a 9.
Si ricorda che il <GiornoInizio> e
il <GiornoFine> del quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo
8, “Eventi con accredito figurativo” elaborato per denunciare gli eventi
in esame devono coincidere, rispettivamente, con il
<GiornoInizio> e il <GiornoFine> dell’elemento E0 ovvero,
nel caso di più elementi E0, senza soluzione di continuità con il
<GiornoInizio> del primo elemento E0 e con il <GiornoFine>
dell’ultimo quadro E0.
Nel caso in cui lo stesso tipo di evento
si sia verificato in più periodi non continuativi nell’ambito dello
stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico quadro V1 indicando
nell’elemento <PercRetribuzione> il numero complessivo di ore di
congedo parentale utilizzato.
Si precisa che nel caso in cui nel mese
solare ci sia un periodo non utile ai fini del diritto e della misura
della pensione, il periodo indicato nel quadro V1, causale 7, CMU 8, non
deve incidere su tale periodo. In questo caso dovranno essere elaborati
uno più elementi V1, causale 7, CMU 8 in funzione dei rispettivi E0 con
soluzione di continuità.
Nei quadri V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo” si dovrà indicare il tipo
servizio 72 “Congedo parentale su base oraria con retribuzione ridotta”
ovvero 73 “Congedo parentale su base oraria senza retribuzione”, nel
caso di congedo parentale fruito su base oraria, rispettivamente, con
retribuzione parziale o assente. Nell’elemento
<RetribVirtualeFiniPens> della gestione pensionistica deve essere
indicata la retribuzione non erogata in tutto o in parte per il
verificarsi dell’evento.
Considerato che la contribuzione per la
gestione creditizia e la gestione Enpdep è dovuta anche in riferimento
alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici,
l’elemento <Imponibile> della gestione credito e della gestione
Enpdep del quadro V1 in esame dovrà essere valorizzato indicando lo
stesso valore dell’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.
I dati indicati nei quadri V1, causale
7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo” e il
valore dell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> saranno utilizzati
per valorizzare i periodi e le retribuzioni valutabili per gli eventi
coperti da contribuzione figurativa nella posizione assicurativa degli
iscritti alla casse pensionistiche della Gestione Pubblica.
1.2 Modalità
di comunicazione della contribuzione figurativa corrispondente alla
tredicesima retribuzione persa in tutto o in parte per eventi di cui
alla circolare n.81/2015 e ai congedi parentali fruiti su base oraria.
In occasione della erogazione della
tredicesima mensilità, nei casi in cui tale retribuzione sia ridotta, in
tutto o in parte, per gli eventi di cui alla circolare n.81/2015
compresi i congedi parentali fruiti ad ore si dovrà elaborare un quadro
V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito
figurativo”, valorizzando gli elementi <GiornoInizio>
<GiornoFine> in riferimento al mese di dicembre o all’ultimo mese
di riferimento del rapporto di lavoro indicando il tipo servizio 74
“Retribuzione figurativa tredicesima” e l’elemento
<PercRetribuzione> con il valore corrispondente al numero di mesi
di riferimento della tredicesima mensilità espressa in millesimi (un
mese = 1000). L’elemento <RetribVirtualeFiniPens> della gestione
pensionistica deve essere valorizzato con il valore della tredicesima
mensilità non erogata in tutto o in parte per gli eventi di congedo
sopra indicati.
Si rammenta che l’imponibile delle
gestione credito e della gestione Enpdep deve tenere conto anche della
retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale
dell’assicurato e corrisponde pertanto al valore indicato nell’elemento
<RetribVirtualeFiniPens>.
2. Datori
di lavoro con obbligo di versamento delle contribuzioni minori di cui
al comma 2, dell’art. 20, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133
Come già evidenziato nella circolare
n.81/2015, le Aziende e gli Enti di cui all’articolo 20, comma 2, del
decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, a decorrere dal 1° gennaio
2009, hanno l’obbligo di versare le contribuzioni minori relative alla
maternità e alla malattia.
Si indicano di seguito le modalità di
valorizzazione delle denunce per la gestione pubblica (ListaPosPA del
flusso UniEmens) per gli eventi che danno diritto all’accredito
figurativo ai fini pensionistici, ferme restando le disposizioni
contenute nelle circolari n. 139 del 17/07/2015 e n.152 del 18/08/2015.
2.1. Modalità di comunicazione
dei dati tramite il flusso UNIEMENS – ListaPosPA da febbraio 2015
(periodi retributivi da gennaio 2015): quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”
Il quadro E0 con tipo servizio 4
“servizio ordinario" dovrà indicare il periodo del mese solare, senza
soluzione di continuità, utile ai fini del diritto e della misura della
pensione, comprensivo anche del congedo parentale fruito ad ore, in
analogia a quanto già indicato per gli eventi con contribuzione
figurativa indicati nella circolare n.81/2015.
Nel flusso mensile <ListaPosPA>
per i mesi in cui i lavoratore fruisce del congedo parentale ad ore si
dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8
“Eventi con accredito figurativo”, valorizzando gli elementi
<GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese solare in
cui si sono verificati gli eventi e l’elemento <PercRetribuzione>
con il numero di giorni utili ai fini dell’accredito figurativo nel
mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000). Il
congedo orario parentale deve essere espresso su base giornaliera in
funzione dell’orario medio giornaliero. Si precisa che il valore da
indicare deve essere un numero intero, l’arrotondamento dovrà avvenire
per difetto per i decimali da 0 a 4 o per eccesso per i decimali da 5 a
9. Ad esempio, nel caso in cui l’orario medio giornaliero del mese di
riferimento sia di 8 ore e il dipendente usufruisca nel mese di 20 ore
complessive di congedo parentale su base oraria, nell’elemento
<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 2500 (numero
ore congedo parentale usufruito nel mese/orario medio giornaliero x
1000). Analogamente nel caso in cui il dipendente usufruisca di 17 ore
mensili dovrà essere indicato il valore 2125.
Eventi dichiarati in PosContributiva | Codice tipo servizio in ListaPosPA |
Descrizione tipo servizio ListaPosPA |
Congedo parentale ad ore con contribuzione figurativa ex art. 35, comma 1, d. lgs. n.151/2001 | 75 | Congedo parentale ad ore disciplinato dall’art.35, comma 1, d. lgs. n.151/2001 dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 |
Congedo parentale ad ore con contribuzione figurativa ex art. 35, comma 2, d. lgs. n.151/2001 | 76 | Congedo parentale ad ore disciplinato dall’art.35, comma 2, d. lgs. n.151/2001 dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 |
I giorni indicati nei quadri V1, causale
7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo” saranno
utilizzati per definire i periodi coperti da contribuzione figurativa.
Si precisa che il <GiornoInizio> e
il <GiornoFine> del quadro V1 , causale 7, codice motivo utilizzo
8, “Eventi con accredito figurativo” elaborato per denunciare gli
eventi, oggetto di esame del presente punto 2.1, devono coincidere,
rispettivamente, con il <GiornoInizio> e il <GiornoFine>
dell’elemento E0 ovvero, nel caso di più elementi E0, senza soluzione di
continuità con il <GiornoInizio> del primo elemento E0 e con il
<GiornoFine> dell’ultimo quadro E0.
Nel caso in cui lo stesso tipo di evento
si sia verificato in più periodi non continuativi, nell’ambito dello
stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico quadro V1 indicando
nell’elemento <PercRetribuzione> il numero di giorni in cui si
sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in
millesimi (1 giorno=1000).
Si precisa che nel caso in cui nel mese
solare ci sia un periodo non utile ai fini del diritto e della misura
della pensione, il periodo indicato nel quadro V1, causale 7, CMU 8, non
deve incidere su tale periodo. In questo caso dovranno essere elaborati
uno più elementi V1, casuale 7, CMU 8 in funzione dei rispettivi E0 con
soluzione di continuità.
Nei quadri V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo” non si dovrà valorizzare, a
differenza di quanto indicato per le amministrazioni pubbliche di cui
al precedente punto 1, l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.
Considerato che il contributo
obbligatorio per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e per la gestione Enpdep è commisurato alla retribuzione
contributiva e pensionabile, ne consegue che la contribuzione per la
gestione creditizia e la gestione Enpdep è dovuta anche in riferimento
alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici per il
congedo parentale ad ore.
Per gli eventi della ListaPosPA,
corrispondenti al tipo servizio 75 si dovrà indicare, nell’elemento
<imponibile> della gestione Credito e della gestione Enpdep, il
valore relativo alla retribuzione persa indicato nell’elemento
<DiffAccredito> delle denunce per le contribuzioni minori,
maggiorata per i soli iscritti alla cassa pensionistica CTPS del 18%
della base pensionabile annua di cui all’art. 15 della legge 29 aprile
1976, n.177.
Per gli eventi della ListaPosPA,
corrispondenti al tipo servizio 76 si dovrà indicare nell’elemento
<Imponibile> della gestione Credito e della gestione Enpdep un
valore commisurato alla contribuzione convenzionale (pari al 200% del
valore massimo dell’assegno sociale) corrispondente al periodo
complessivo fruito per congedo parentale fruito ad ore, secondo quanto
già indicato al paragrafo 2.1 della circolare n.81/2015. Si precisa che
giorno corrisponde al numero di ore dell’orario medio giornaliero del
mese di riferimento.
3. Aggiornamento esempi di compilazione ListaPosPA.
Con successivo messaggio saranno
aggiornati ed integrati gli esempi di compilazione della ListaPosPA di
cui al Messaggio n. 3284 del 14/05/2015.
Il Dirigente Generale Vicario | ||
Vincenzo Damato |