Maternità e congedi orari, le regole del Jobs Act

Maternità e congedi orari, le regole del Jobs Act interpretate dall'Inps per il pubblico impiego

Le novità in materia di lavoro introdotte dal Jobs Act, tra le quali spicca la previsione della fruizione oraria dei congedi parentali, rendono necessaria la dovuta attività interpretativa per regolarne la prassi. Infatti, con l'entrata in vigore del Dlgs 80/2015 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro) sono cambiate significativamente alcune misure poste a tutela della maternità e della paternità.

Misure a tutela della maternità/paternità
Le modifiche, inizialmente introdotte sperimentalmente per l'anno 2015, sono state confermate a regime dal Dlgs 148/2015 e si applicano non solo al settore privato, ma anche a quello pubblico. In particolare, il Dlgs 80/2015 è intervenuto sull'articolo 32 del Dlgs 151/2001 elevando da 8 a 12 anni l'età entro la quale può essere fruito il congedo parentale dei genitori e consentendo che il congedo possa essere fruito giornalmente oppure su base oraria anche se ciò non è previsto dalla contrattazione collettiva. Pertanto, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro entro il limite complessivo di dieci mesi (elevato a undici quando sia il padre a fruire dei congedi per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) ed entro detto limite il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di assenza obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Il diritto di assentarsi dal lavoro e il relativo trattamento economico è un diritto autonomo e spetta, pertanto, anche se l'altro genitore non ne ha diritto.
In caso di adozione e di affidamento il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Sul congedo orario prima e dopo il Jobs Act
Già precedentemente la contrattazione collettiva poteva stabilire le modalità di fruizione su base oraria del congedo parentale, con l'entrata in vigore del Dlgs n. 80, mancando la regolamentazione da parte della contrattazione collettiva - anche di livello aziendale - ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale ed è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dal Dlgs 151/2001.
Preavviso - Il nuovo comma 3 dell'articolo 32 del Dlgs 151/2001 dispone che il genitore che intenda fruire dei congedi è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.
Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Lavoratori esclusi - Le disposizioni relative alla fruizione del congedo su base oraria non si applicano al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Indennità - A seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 80/2015 anche all'articolo 34 del richiamato Dlgs n. 151, l'indennità economica è dovuta nella misura del 30 per cento della retribuzione, fino ai sei anni dall'ingresso del minore in famiglia e per un periodo massimo complessivo fra i genitori di sei mesi, fatte salve le eventuali disposizioni di miglior favore. Per gli ulteriori periodi di congedo fruiti entro l'ottavo anno di età del bambino, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
A zero retribuzione - I congedi parentali goduti fra gli otto e i dodici anni di età o di ingresso del minore in famiglia non danno diritto ad alcuna retribuzione.


L'Inps sulla contribuzione figurativa


Con la circolare n. 40 del 23 febbraio 2016 (si veda l'articolo e il testo della circolare sul Quotidiano degli Enti locali e della Pa) l'Inps fornisce le istruzioni per l'esposizione dei dati ai fini dell'accredito figurativo dei congedi fruiti ad ore, da indicare nel flusso Uniemens-listaPosPA da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 e degli enti con obbligo di iscrizione del personale con rapporto di lavoro dipendente alla Gestione Pubblica. In particolare, il quadro E0 con tipo servizio 4 "servizio ordinario" dovrà indicare il periodo del mese solare, senza soluzione di continuità, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del congedo parentale fruito ad ore, in analogia a quanto già indicato per gli eventi con contribuzione figurativa indicati nella circolare 81/2015. Per i mesi in cui il lavoratore fruisce dei congedi parentali in modalità oraria si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo", valorizzando gli elementi in riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi, e l'elemento con il numero complessivo di giorni in cui si è verificato l'evento nel mese solare, considerando che il congedo orario parentale deve essere espresso su base giornaliera in funzione dell'orario medio giornaliero.

Fonte: http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/
di Maria Rosa Gheido

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