sabato 30 marzo 2013

Recepimento accordi Stato-Regioni - sicurezza alimentare.

 Assessorato Alla Salute.DECRETO 11 marzo 2013(pubblicato sulla GURS 16 del 29/03/2013.
Recepimento accordi Stato-Regioni - sicurezza alimentare.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le s.m.i.;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del
servizio sanitario nazionale e le s.m.i.;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.
33 del 20 agosto 1994 e le s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 maggio 2000 relativo all’individuazione
delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità
veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31
marzo 1998 e le s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e
le s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari e le s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale e le s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce le
regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali
riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo
da parte dell’uomo e le s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute
e sul benessere degli animali e le s.m.i.;
Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
che all’articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per
l’applicazione dei regolamenti CE n. 852/2004, n.
853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 sono il Ministero della
salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell’ambito delle
rispettive competenze;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
contenente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione
della Regione;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente
“Norme per il riordino del servizio regionale;
Visto l’accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009,
rep. atti n. 253/CSR recante “Linee guida applicative del
regolamento n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale”;
Visto il piano nazionale integrato 2011-2014 approvato
in Conferenza Stato-Regioni con l’Intesa del 16 dicembre
2010;
Visto il D.A. n. 571/12 del 26 marzo 2012 “Piano regionale
integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare
e la sanità animale 2012-2014” e le s.m.i.;
Visto l’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, rep.
atti n. 147/CSR recante “Linee guida sui criteri per la predisposizione
dei piani di autocontrollo per l’identificazione
e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano
alimenti di origine animale, di cui al regolamento CE n.
853/2004”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 8361 del 14 dicembre 2012 di conferimento dell’incarico
di dirigente generale ad interim del dipartimento per le
attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato regionale della salute;
Visto l’accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, rep.
atti n. 46/CSR recante “Linee guida per il funzionamento
ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da
parte del Ministero della salute, delle regioni e province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimenti e sanità pubblica veterinaria”;
Ritenuto di dover dare attuazione agli accordi sopra
citati che sono supporto operativo per gli operatori del settore
alimentare (OSA) e per l’autorità competente regionale
e territoriale;
Decreta:
Art. 1
È adottato, ai fini di una armonica ed univoca applicazione
nel territorio regionale del regolamento CE n.
853/2004, l’accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009,
rep. atti n. 253/CSR, recante “Linee guida applicative del
regolamento n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale”.
Art. 2
È adottato, ai fini di una armonica ed univoca applicazione
nel territorio regionale del regolamento CE n.
853/2004, l’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, rep.
atti n. 147/CSR, recante “Linee guida sui criteri per la predisposizione
dei piani di autocontrollo per l’identificazione
e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano
alimenti di origine animale, di cui al regolamento CE n.
853/2004”.
Art. 3
È adottato, ai fini di una armonica ed univoca applicazione
nel territorio regionale del regolamento CE n.
882/2004, l’accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, rep.
atti n. 46/CSR, recante “Linee guida per il funzionamento
ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da
parte del Ministero della salute, delle regioni e province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimenti e sanità pubblica veterinaria”.
Art. 4
Gli accordi Stato-Regioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono
scaricabili dal sito della Conferenza Stato-Regioni
www.statoregioni.it e dal sito istituzionale del dipartimento
attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico seguendo
il percorso www.regione.sicilia.it/struttureregionali/
assessorato alla salute/dipartimento attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico/aree tematiche/igiene degli
alimenti.
Art. 5
Il presente decreto verrà pubblicato nel sito ufficiale
del DASOE e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 2013.
BORSELLINO