domenica 31 marzo 2013

Patente straniera: le nuove disposizioni in materia di inibizione alla guida


Prefetto di Bergamo, circolare 06.02.2013:
Applicazione delle norme del codice della strada a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto  legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e s.m.i..
a) Art. 126 c.tl.S. "Durata e conferma della validità della patente di guida".
b) Art. 135 c.tl.S. "Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri". Elezione
di domicilio".


Fonte:http://www.altalex.com
 
Prot. n. 583/13/AreaIIlbis Bergamo, 6 febbraio 2013
Al Sig. Questore di Bergamo
e, per suo tramite, ai Commissariati
Al Sig. Direttore del Compartimento della Polizia stradale della
Lombardia
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bergamo
e, per suo tramite, ai Comandi dipendenti
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di
Bergamo
e, per suo tramite, ai Comandi dipendenti
AI Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di
Bergamo
e, per suo tramite, ai Comandi dipendenti
AI Sig. Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Bergamo
e, per suo tramite, agli Uffici dipendenti
Alle Polizie locali della provincia di Bergamo
e p.c. AI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi
informativi e statistici
Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Bergamo
 
OGGETTO: Applicazione delle norme del codice della strada a seguito delle modifiche introdotte dal
Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e s.m.i..
a) Art. 126 c.tl.S. "Durata e conferma della validità della patente di guida".
b) Art. 135 c.tl.S. "Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri". Elezione
di domicilio".
Con riferimento al primo punto indicato in oggetto e facendo seguito ai quesiti pervenuti circa la
perdurante applicabilità delle disposizioni impartite da questa Prefettura sull'argomento, con proprie circolari
77 l/20IOAreaIIlbis del 18.11.2010 e n. 405-AreaIVbis del 23.04.2004, si rappresenta quanto segue.
Il comma 7 dell'art. 126 del Codice della Strada, nella versione vigente sino al 18.01.2013,
prevedeva nei confronti di coloro che circolavano con patente o carta di qualificazione con validità scaduta
sia una sanzione amministrativa sia il ritiro del documento ormai non più valido da trasmettere in Prefettura,
nei cinque giorni successivi, per gli adempimenti di propria competenza.
Il comma 5 del medesimo articolo, poi, prevedeva la procedura per l'ottenimento della conferma di
validità con l'invio, da parte degli uffici sanitari che avevano effettuato la visita medica, delle informazioni
necessarie per il rilascio di un duplicato con un nuovo termine di validità.
Tanto premesso, pur nella riscrittura dell'art. 126 C.d. S., l'impostazione procedurale e
sanzionatoria per la conferma di validità del documento di guida non appare mutata sostanzialmente per i
profili di interesse.
Si ritiene, infatti, che restino ancora pienamente valide le disposizioni impartite in particolare con
la prefettizia n. 77112010Area IlIbis del 18.11.2010, fermo restando, come ovvio, il riferimento al comma
Il, e non più al comma 7, dell'art. 126 C.d.S .. Si soggiunge che tale comma è stato da ultimo modificato
dal D.Lgs. n. 2 del 16.01.2013 e che tali ulteriori innovazioni saranno applicabili a decorrere dal
novantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore di tale decreto.
Con riguardo, invece, al secondo punto indicato in oggetto, l'art. 135 detta le nuove norme
concernenti la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o
alla Spazio economico europeo.
A tal proposito, si segnala che per le violazioni alle disposizioni del Codice della strada che
comportano l'inibizione alla guida sul territorio nazionale, l'ordinanza prefettizia esplicherà gli effetti
giuridici propri dalla data di notificazione, effettuata ai sensi dell'art. 201 C.d.S., ovvero dal ritiro del
documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione.
L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 135 C.d.S., richiamato anche dal successivo comma 6,
stabilisce, poi, che, in caso di ritiro contestuale, il trasgressore, non residente in Italia, è invitato ad eleggere
un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del provvedimento di inibizione alla guida.
A tal fine, si ritiene che si possa far riferimento all'art. 47 codice civile, quale norma sostanziale
disciplinante l'elezione di domicilio speciale, che testualmente statuisce "Si può eleggere domicilio
speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto ".
L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti giuridici
indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario, al contempo, è richiesta non solo la
forma scritta ad substantiam ma è necessaria, altresì, una dichiarazione espressa del soggetto che intende
procedere in tal senso.
L'elezione di domicilio, pertanto, potrà essere dichiarata a verbale ovvero, in alternativa, si ritiene
possa utilizzarsi, per il medesimo fine, il modello proforma allegato alla presente, da richiamare nel verbale
di contestazione e da accludere allo stesso, che dovrà essere redatto almeno in triplice copia (una per la
parte, una per l'Autorità amministrativa ed un'altra a corredo degli atti del Comando accertatore).
Si rappresenta, altresì, che il documento di guida ritirato sarà custodito dalla Prefettura del luogo
della commessa violazione sino al termine del periodo di inibizione, salvo che il titolare "dichiari di
lasciare il territorio nazionale" cosicché da poter richiedere la restituzione del medesimo.
Ad ogni buon conto, per tutto quanto in precedenza non esplicitato, si rimanda anche alla circolare
del Ministero dell'Interno n. 300/ A1744/13/1 O 1/3/3/9 del 25.01.2013 e, segnatamente, al paragrafo 8.1
"sanzioni per la circolazione con patente scaduta" e ai paragrafi 9 "patenti di guida rilasciate da Paesi extraVE
ed extra-SEE" e IO "Inibizione alla guida nei confronti di patenti non rilasciate in Italia".
Si invitano i Comandi in indirizzo a dare la massima diffusione delle linee interpretative dettate,
fermo restando che si resta a disposizione per la risoluzione di ogni altra pr blematica che dovesse
presentarsi nella svolgimento dell'attività di propria competenza.
IL PREFETTO


Intestazione Comando accertatore
Verbale di contestazione n. del
Documento di guida ritirato n. _________ _ del
 
Oggetto: elezione di domicilio speciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 codice civile.
 
Il giorno in Via
______________ alle ore ______ _
Avanti al sottoscritto pubblico ufficiale
In servizio presso il Comando in intestazione è presente
matricola
il/la sig.lsig.ra
nato/a a
__________________ Stato estero ________ il ___________ .
residente in ______________ alla Via _______________ n. _____ .
telefono , email (eventuale) _______________ ,
identificato a mezzo di numero emesso In data
_____________ ., il quale, in relazione alla violazione di CUi al verbale di contestazione n.
_____________ redatto nei suoi confronti in data odierna,
 
DICHIARA

di eleggere domicilio sul territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135, comma 5, ultimo periodo,
Codice della Strada e dell'art. 47 del codice civile, per la notifica del provvedimento amministrativo di inibizione
alla guida sul territorio nazionale, in Via _____________ _
numero civico CAP presso il/la sig.lsig.ra
ovvero presso
(numero di telefono o altro recapito del domiciliatario eletto
).
Per quanto sopra è stato redatto il presente atto in più copie di cui una è consegnata all'interessato/a, una inviata
alla competente Autorità amministrativa e le altre conservate agli atti d'ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra.
 
La parte 
Il pubblico ufficiale