Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente


Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva
dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. (15G00140) 
(GU n.188 del 14-8-2015)


 
 Vigente al: 15-8-2015  

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228; 
  Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre  1989,
n. 323; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  6   luglio   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71; 
  Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, che prevede che siano apportate al decreto del Presidente  della
Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifiche  necessarie  per
adeguarne la disciplina alle  disposizioni  istitutive  dell'anagrafe
nazionale della popolazione residente; 
  Visto l'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2014; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso in data 22 gennaio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 marzo 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  regolamento  anagrafico  della  popolazione  residente
  approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
  1989, n. 223. 
 
  1. Al regolamento anagrafico della popolazione residente  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al Capo I, nella rubrica, la parola: «Anagrafe» e'  sostituita
dalla seguente: «Registrazione anagrafica»; 
    b) prima dell'articolo 1, e' inserito il seguente: 
  «Art. 01 (Adempimenti anagrafici). - 1. Gli adempimenti  anagrafici
di  cui  al  presente  regolamento  sono   effettuati   nell'anagrafe
nazionale della popolazione residente  di  cui  all'articolo  62  del
decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
modificazioni.»; 
    c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche). - 1.  L'iscrizione  nell'anagrafe
della popolazione residente viene effettuata: 
    a) per nascita, presso il comune  di  residenza  dei  genitori  o
presso  il  comune  di  residenza  della  madre  qualora  i  genitori
risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti  i
genitori, nel comune ove e' residente la persona o la convivenza  cui
il nato e' stato affidato; 
    b) per esistenza giudizialmente dichiarata; 
    c)  per  trasferimento  di   residenza   dall'estero   dichiarato
dall'interessato non iscritto, oppure  accertato  secondo  quanto  e'
disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente  regolamento,  anche
tenuto conto delle particolari  disposizioni  relative  alle  persone
senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24
dicembre  1954,  n.  1228,  nonche'  per   mancanza   di   precedente
iscrizione. 
  2.  Per  le  persone  gia'   cancellate   per   irreperibilita'   e
successivamente  ricomparse  devesi  procedere  a  nuova   iscrizione
anagrafica. 
  3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di  rinnovare
all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di  dimora  abituale  nel
comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo  del  permesso
di soggiorno,  corredata  dal  permesso  medesimo  e,  comunque,  non
decadono dall'iscrizione  nella  fase  di  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo
della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato  entro  sessanta
giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di  anagrafe
aggiornera'   la   scheda   anagrafica   dello   straniero,   dandone
comunicazione al questore. 
  4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quinto, della legge  24
dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero  dell'interno  presso
la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale
registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.»; 
    d) all'articolo 10, al comma 1, alla lettera b), dopo la  parola:
«comune» sono inserite le seguenti: «o del territorio nazionale»; 
    e) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis (Posizioni che non comportano mutazioni  anagrafiche).
- 1. Non  deve  essere  disposta,  ne'  d'ufficio,  ne'  a  richiesta
dell'interessato,  la  mutazione  anagrafica,  per  trasferimento  di
residenza, delle seguenti categorie di persone: 
    a) militari di  leva,  di  carriera,  o  che  abbiano,  comunque,
contratto una ferma, pubblici  dipendenti,  personale  dell'arma  dei
carabinieri, della  polizia  di  Stato,  della  guardia  di  finanza,
distaccati presso scuole per frequentare corsi di  avanzamento  o  di
perfezionamento; 
    b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi  natura,  purche'
la permanenza nel comune non superi  i  due  anni,  a  decorrere  dal
giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica; 
    c) detenuti in attesa di giudizio. 
  2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche  nell'ambito
dello stesso comune comporta, di regola, anche  il  trasferimento  di
residenza dei componenti assenti perche' appartenenti  ad  una  delle
categorie indicate nel comma 1.»; 
    f) all'articolo 11, al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
  «b) per trasferimento all'estero dello straniero;»; 
    g) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le  comunicazioni  relative  alle  celebrazioni  di  matrimonio
devono essere effettuate  mediante  modelli  conformi  agli  standard
indicati dall'Istituto  nazionale  di  statistica.  Le  comunicazioni
relative alle nascite e alle morti sono  effettuate  dall'ufficio  di
stato civile ai sensi  della  disciplina  prevista  dall'articolo  2,
comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   nonche'
dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82.»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Le  comunicazioni  concernenti  lo  stato  civile  riflettenti
persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici
di stato civile e di  anagrafe  del  comune  di  residenza  entro  il
termine di dieci giorni con  l'osservanza  delle  disposizioni  sull'
'ordinamento dello stato civile'. Per le persone residenti all'estero
le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalita'  al
comune competente.»; 
    h) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Segnalazioni particolari). - 1. Quando  risulti  che  una
persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver  reso
la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve
darne notizia al comune competente  in  relazione  al  luogo  ove  la
persona  o  la  famiglia  risulta  di  fatto  trasferitasi,   per   i
conseguenti provvedimenti. 
  2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per se' o per
i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti
gia' iscritta, e' registrata come proveniente dal luogo di  residenza
gia' registrato.»; 
    i) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica).  -  1.
Entro due  giorni  lavorativi  successivi  alla  presentazione  delle
dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b)  e  c),
l'ufficiale d'anagrafe effettua  le  iscrizioni  o  le  registrazioni
delle mutazioni anagrafiche dichiarate,  con  decorrenza  dalla  data
della presentazione delle dichiarazioni.» 
    l) l'articolo 18-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni  rese  e  ripristino
delle posizioni anagrafiche precedenti). - 1. L'ufficiale d'anagrafe,
entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni  rese
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c),  accerta  la
effettiva  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  legislazione
vigente per la  registrazione.  Se  entro  tale  termine  l'ufficiale
d'anagrafe,  tenuto  anche  conto   degli   esiti   degli   eventuali
accertamenti  svolti   dal   comune   di   provenienza,   non   invia
all'interessato la comunicazione di  cui  all'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera  conforme
alla situazione di fatto in essere alla data  della  ricezione  della
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata. 
  2. Qualora a seguito degli accertamenti  di  cui  al  comma  1  sia
effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate
o sia decorso inutilmente  il  termine  per  la  presentazione  delle
stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione
anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o  della
mutazione registrata, a decorrere dalla data  della  ricezione  della
dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).»; 
    m) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, dopo la parola: «iscrizione»  sono  inserite  le
seguenti: «o la mutazione»; 
      2) al  comma  3,  le  parole:  «da  chi  richiede  l'iscrizione
anagrafica» sono soppresse; 
    n)  al  Capo  IV,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della popolazione
residente e degli italiani residenti all'estero»; 
    o) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Schede individuali). - 1. A  ciascuna  persona  residente
nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla  quale
devono essere obbligatoriamente indicati  il  cognome,  il  nome,  il
sesso, la  data  e  il  luogo  di  nascita,  il  codice  fiscale,  la
cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresi'
indicati i seguenti dati: la paternita' e la maternita',  ed  estremi
dell'atto di  nascita,  lo  stato  civile,  ed  eventi  modificativi,
nonche' estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del  coniuge,
la professione o  la  condizione  non  professionale,  il  titolo  di
studio, gli estremi della carta d'identita', il  domicilio  digitale,
la condizione di senza fissa dimora. 
  2. Nella scheda riguardante i  cittadini  stranieri  sono  comunque
indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno. 
  3. Per  le  donne  coniugate  o  vedove  le  schede  devono  essere
intestate al cognome da nubile. 
  4.  Le  schede  individuali  debbono  essere  tenute  costantemente
aggiornate e devono essere archiviate quando le  persone  alle  quali
sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.»; 
    p) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per ciascuna  famiglia  residente  deve  essere  compilata  una
scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate  le  posizioni
anagrafiche  relative  alla  famiglia  ed   alle   persone   che   la
costituiscono.»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  La  scheda  deve  essere  archiviata  per  scioglimento  della
famiglia ovvero per la  cancellazione  delle  persone  che  ne  fanno
parte.»; 
    q) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Schede di  convivenza).  -  1.  Per  ciascuna  convivenza
residente nel comune deve essere compilata una scheda di  convivenza,
nella quale sono indicate  le  posizioni  anagrafiche  relative  alla
medesima ed a quelle dei conviventi, la  specie  e  la  denominazione
della convivenza nonche' il nominativo della persona che  la  dirige.
Per ciascuna convivenza residente nel comune  deve  essere  compilata
una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto
dall'Istituto centrale  di  statistica,  nella  quale  devono  essere
indicate le posizioni anagrafiche  relative  alla  medesima,  nonche'
quelle dei conviventi residenti. 
  2.  Nella  scheda   di   convivenza,   successivamente   alla   sua
istituzione, devono essere iscritte le  persone  che  entrano  a  far
parte della convivenza e cancellate le persone che cessano  di  farne
parte. 
  3. La scheda di convivenza deve essere  aggiornata  alle  mutazioni
relative  alla  denominazione   o   specie   della   convivenza,   al
responsabile di essa,  alla  sede  della  stessa  ed  alle  posizioni
anagrafiche dei conviventi. 
  4. La scheda di convivenza deve essere  archiviata  per  cessazione
della convivenza o per trasferimento di essa o all'estero.»; 
    r) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Tenuta delle schede anagrafiche in formato  elettronico).
- 1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere
conservate e costantemente aggiornate,  in  formato  elettronico,  ai
sensi della  disciplina  prevista  dall'articolo  62,  comma  6,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 
    s) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 27 (Italiani residenti  all'estero).  -  1.  Gli  adempimenti
anagrafici  relativi  agli   italiani   residenti   all'estero   sono
disciplinati dalla legge 27 ottobre 1988,  n.  470,  e  dal  relativo
regolamento di esecuzione, in quanto compatibili  con  la  disciplina
prevista dall'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e dal presente regolamento.»; 
    t) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 33 (Certificati anagrafici). - 1. Fatti salvi  i  divieti  di
comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e
quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia  a
chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione,  i  certificati
concernenti  la  residenza,  lo  stato  di  famiglia  degli  iscritti
nell'anagrafe nazionale della  popolazione  residente,  nonche'  ogni
altra informazione ivi contenuta. 
  2. Al rilascio di cui al comma 1  provvedono  anche  gli  ufficiali
d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona  cui
i certificati si riferiscono. 
  3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre mesi  dalla
data di rilascio.»; 
    u) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  34  (Rilascio  di  elenchi  degli   iscritti   nell'anagrafe
nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici  per  fini
statistici e di ricerca). - 1. Alle amministrazioni pubbliche che  ne
facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica  utilita',
l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli
iscritti,  residenti  nel  comune,  in  conformita'  alle  misure  di
sicurezza, agli standard di  comunicazione  e  alle  regole  tecniche
previsti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82. 
  2. L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi  agli
iscritti residenti  nel  comune,  resi  anonimi  ed  aggregati,  agli
interessati che ne  facciano  richiesta  per  fini  statistici  e  di
ricerca. 
  3. Il comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso spese per  il
materiale fornito.»; 
    v) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici). - 1. I certificati
anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data  di
rilascio;  l'oggetto  della  certificazione;  le  generalita'   delle
persone cui la certificazione  si  riferisce,  salvo  le  particolari
disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e  la  firma
dell'ufficiale di anagrafe. 
  2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate
nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere,
la condizione non professionale, il titolo di  studio,  il  domicilio
digitale, la  condizione  di  senza  fissa  dimora  e  il  titolo  di
soggiorno. 
  3. Il  certificato  di  stato  di  famiglia  deve  rispecchiare  la
composizione  familiare  quale  risulta  dall'anagrafe  all'atto  del
rilascio del certificato. 
  4. Previa motivata  richiesta,  l'ufficiale  di  anagrafe  rilascia
certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse. 
  5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i  diritti
di cui alla parte I, titolo II  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n.  196,  sui  dati  contenuti  nell'anagrafe  nazionale  della
popolazione residente, nei limiti  e  nel  rispetto  delle  modalita'
previsti dal medesimo decreto legislativo.» 
    z) all'articolo 46, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis.  Il  comune  di  dimora  abituale  risultante   dall'ultimo
censimento della popolazione, se diverso  dal  comune  di  residenza,
dispone  la  relativa  mutazione   anagrafica   a   decorrere   dalla
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettera a). 
  4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione,  risulta
abitualmente  dimorante  nel  territorio  nazionale  la  persona  non
iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la
stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.»; 
    aa) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 48 (Rilevazioni statistiche concernenti  il  movimento  della
popolazione  residente).  -  1.  Fermi  restando   i   servizi   resi
dall'anagrafe nazionale della popolazione residente,  le  rilevazioni
statistiche  concernenti  il  movimento  naturale  della  popolazione
residente  ed  i  trasferimenti  di  residenza   vengono   effettuate
dall'ufficiale di anagrafe in conformita' ai  metodi,  ai  formati  e
agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica,  tenuto
anche conto della disciplina prevista dall'articolo 3, commi 1  e  2,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 
    bb) all'articolo 52, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  prefetto  vigila  affinche'  gli  adempimenti  anagrafici,
topografici, ecografici e di carattere statistico  dei  comuni  siano
effettuati in conformita' alle norme del presente regolamento.». 
  2. Le parole: "Istituto centrale di statistica", ovunque  presenti,
sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di statistica".». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle
          anagrafi della popolazione residente" e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1955, n. 8. 
              -  La  legge  27  ottobre  1988,  n.  470  (Anagrafe  e
          censimento degli italiani all'estero) e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
          della popolazione  residente"  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   6
          settembre 1989, n. 323 (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione  della  legge  27  ottobre   1988,   n.   470,
          sull'anagrafe ed il censimento degli  italiani  all'estero)
          e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  settembre
          1989, n. 223. 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214: 
                «1. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possono  essere  emanati
          regolamenti per disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni
          (Codice  dell'amministrazione  digitale),  pubblicato   nel
          supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  16  maggio
          2005, n. 112: 
                «Art.  62  (Anagrafe  nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno   l'Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente  (ANPR),  quale  base  di   dati   di   interesse
          nazionale,  ai  sensi  dell'articolo   60,   che   subentra
          all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
          sensi del quinto  comma  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
          della   popolazione   residente»   e   all'Anagrafe   della
          popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
          ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
          «Anagrafe e censimento  degli  italiani  all'estero».  Tale
          base di dati e' sottoposta ad un  audit  di  sicurezza  con
          cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di  cui
          all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
          relazione annuale del Garante per la  protezione  dei  dati
          personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all' articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              2-bis. L'ANPR contiene  altresi'  l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta  delle  liste
          di  cui  all'articolo  1931  del  codice   dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, secondo le modalita' definite con uno  dei  decreti  di
          cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un  programma  di
          integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. 
              3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la  disponibilita'
          dei dati, degli atti e degli strumenti per  lo  svolgimento
          delle funzioni di competenza statale attribuite al  sindaco
          ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione
          di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento
          dell'Anagrafe nazionale, il comune puo' utilizzare  i  dati
          anagrafici     eventualmente     conservati     localmente,
          costantemente  allineati  con   l'ANPR.   L'ANPR   consente
          esclusivamente  ai  comuni  la  certificazione   dei   dati
          anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
          n. 223, anche in modalita'  telematica.  I  comuni  inoltre
          possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
          fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi
          diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche  amministrazioni  e
          agli organismi che erogano pubblici  servizi  l'accesso  ai
          dati contenuti nell'ANPR. 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata  di  dati  dei   cittadini,   le   pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del
          presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR,  che
          viene  integrata  con  gli  ulteriori  dati  a   tal   fine
          necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
                a) alle  garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
          e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai  dati
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  per  le  proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 58; 
                b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con
          le altre banche dati di rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
                c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita  e  dei
          certificati  di  cui  all'articolo  74  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
          compatibile con  il  sistema  di  trasmissione  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
          2010.». 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno  6  luglio  2010
          (Modalita' di  funzionamento  del  registro  delle  persone
          senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della legge 24
          dicembre 1954, n. 1228, come  modificato  dall'articolo  3,
          comma 39, della legge 15 luglio  2009,  n.  94),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165  del  17  luglio
          2010. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  2011,  n.  71
          (Ordinamento e funzioni degli uffici  consolari,  ai  sensi
          dell'articolo 14, comma 18, della legge 28  novembre  2005,
          n. 246), e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          maggio 2011, n. 110. 
              - Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 2, del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294: 
                «5. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          lettera  a),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione,  sono  apportate  al
          d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie  per
          adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il
          comma 1 del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo  13
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194: 
                «2-bis. I  regolamenti  previsti  dagli  articoli  2,
          comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma  2-bis,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          qualora non ancora  adottati  e  decorsi  ulteriori  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono adottati su proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta la rubrica del  Capo  I  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.  223,  come
          modificata dal presente decreto: 
                "Registrazione    anagrafica    della     popolazione
          residente,  ufficiale  di  anagrafe  delegato,  famiglie  e
          convivenze anagrafiche.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  1989,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art.   10   (Mutazioni   anagrafiche).   -   1.   La
          registrazione  nell'anagrafe  della  popolazione  residente
          delle mutazioni relative alle posizioni  anagrafiche  degli
          iscritti viene effettuata: 
                  a) ad istanza dei responsabili di  cui  all'art.  6
          del presente regolamento; 
                  b) d'ufficio, per  le  mutazioni  conseguenti  alle
          comunicazioni di stato civile e per  movimenti  nell'ambito
          del comune  o  del  territorio  nazionale,  non  dichiarati
          dall'interessato ed accertati secondo  quanto  e'  disposto
          dall' art. 4 della legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  e
          dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.». 
              - Si riporta  l'articolo  11  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  223   del   1989,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  11  (Cancellazioni  anagrafiche).  -   1.   La
          cancellazione  dall'anagrafe  della  popolazione  residente
          viene effettuata: 
                  a)  per   morte,   compresa   la   morte   presunta
          giudizialmente dichiarata; 
                  b) per trasferimento all'estero dello straniero; 
                  c) per irreperibilita' accertata  a  seguito  delle
          risultanze delle operazioni del censimento  generale  della
          popolazione,  ovvero,  quando,  a   seguito   di   ripetuti
          accertamenti, opportunamente intervallati, la  persona  sia
          risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri,
          per  irreperibilita'  accertata,  ovvero  per  effetto  del
          mancato rinnovo della  dichiarazione  di  cui  all'art.  7,
          comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso  di
          soggiorno o della carta  di  soggiorno,  previo  avviso  da
          parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei  successivi
          30 giorni. 
              2. I nominativi delle  persone  risultate  irreperibili
          devono  essere  comunicati,  a   cura   dell'ufficiale   di
          anagrafe, al prefetto  entro  trenta  giorni  dall'avvenuta
          cancellazione  per  irreperibilita';  entro  pari   termine
          devono essere segnalate anche  le  eventuali  reiscrizioni.
          Per   le   cancellazioni   dei   cittadini   stranieri   la
          comunicazione e' effettuata al questore. ». 
              - Si riporta  l'articolo  12  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  223   del   1989,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 12 (Comunicazioni dello  stato  civile).  -  1.
          Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile  le
          comunicazioni  concernenti  le  nascite,  le  morti  e   le
          celebrazioni   di   matrimonio,   nonche'    le    sentenze
          dell'autorita'  giudiziaria  e  gli   altri   provvedimenti
          relativi allo stato civile delle persone. 
              2.  Le  comunicazioni  relative  alle  celebrazioni  di
          matrimonio  devono  essere  effettuate   mediante   modelli
          conformi agli standard indicati dall'Istituto nazionale  di
          statistica. Le comunicazioni relative alle nascite  e  alle
          morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi
          della disciplina prevista dall'articolo  2,  comma  3,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          nonche' dall'articolo 62, comma 6, del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82. 
              3. Nei comuni in  cui  l'ufficio  di  stato  civile  e'
          organicamente  distinto  dall'ufficio   di   anagrafe,   le
          comunicazioni  a   quest'ultimo   ufficio   devono   essere
          effettuate nel  termine  di  tre  giorni  dalla  formazione
          dell'atto di stato civile,  ovvero  dalla  trascrizione  di
          atti o  verbali  formati  da  altra  autorita'  competente,
          ovvero dall'annotazione in atti gia' esistenti di  sentenze
          e provvedimenti emessi da altra autorita'. 
              4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile  non  e'
          organicamente  distinto   da   quello   di   anagrafe,   la
          registrazione sugli atti anagrafici delle notizie  relative
          agli eventi di cui al comma 1, deve essere  effettuata  nel
          termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento. 
              5.  Le  comunicazioni  concernenti  lo   stato   civile
          riflettenti persone non residenti nel comune devono  essere
          effettuate agli uffici di stato civile e  di  anagrafe  del
          comune di residenza entro il termine di  dieci  giorni  con
          l'osservanza delle disposizioni  sull'  'ordinamento  dello
          stato civile'.  Per  le  persone  residenti  all'estero  le
          comunicazioni  devono  essere  effettuate  con  le   stesse
          modalita' al comune competente.». 
              - Si riporta  l'articolo  19  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  223   del   1989,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 19 (Accertamenti  richiesti  dall'ufficiale  di
          anagrafe). - 1. Gli uffici di cui all' art. 4, comma terzo,
          della legge 24  dicembre  1954,  n.  1228,  sono  tenuti  a
          fornire  all'ufficiale  di  anagrafe  le  notizie  da  esso
          richieste  per  la  regolare  tenuta  dell'anagrafe   della
          popolazione residente. 
              2. L'ufficiale di anagrafe e' tenuto  a  verificare  la
          sussistenza del requisito  della  dimora  abituale  di  chi
          richiede  l'iscrizione  o  la  mutazione  anagrafica.   Gli
          accertamenti   devono   essere   svolti   a   mezzo   degli
          appartenenti ai corpi di  polizia  municipale  o  di  altro
          personale comunale che sia stato  formalmente  autorizzato,
          utilizzando  un  modello  conforme  all'apposito  esemplare
          predisposto dall'Istituto centrale di statistica. 
              3.  Ove   nel   corso   degli   accertamenti   emergano
          discordanze  con  la  dichiarazione  resa,  l'ufficiale  di
          anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorita'
          di pubblica sicurezza.». 
              - Si riporta la rubrica del Capo IV del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  223  del  1989,  come
          modificata dal presente decreto: 
                "Formazione ed ordinamento dello  schede  anagrafiche
          della popolazione  residente  e  degli  italiani  residenti
          all'estero." 
              - Si riporta  l'articolo  21  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  223   del   1989,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 21 (Schede di  famiglia).  -  1.  Per  ciascuna
          famiglia residente deve  essere  compilata  una  scheda  di
          famiglia, nella quale devono essere indicate  le  posizioni
          anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone  che  la
          costituiscono. 
              2. La scheda di famiglia  deve  essere  intestata  alla
          persona   indicata   all'atto   della   dichiarazione    di
          costituzione della famiglia di cui al comma 1  dell'art.  6
          del presente regolamento. Il cambiamento  dell'intestatario
          avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento. 
              3. In caso di mancata indicazione  dell'intestatario  o
          di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento  della
          costituzione della famiglia, sia all'atto  del  cambiamento
          dell'intestatario   stesso,   l'ufficiale    di    anagrafe
          provvedera' d'ufficio intestando la  scheda  al  componente
          piu' anziano e dandone comunicazione all'intestatario della
          scheda di famiglia. 
              4. Nella scheda di famiglia, successivamente  alla  sua
          istituzione, devono essere iscritte le persone che  entrano
          a far parte della famiglia  e  cancellate  le  persone  che
          cessino   di   farne   parte;   in   essa   devono   essere
          tempestivamente annotate  altresi'  le  mutazioni  relative
          alle posizioni di cui al comma 1. 
              5. La scheda deve essere  archiviata  per  scioglimento
          della famiglia ovvero per la  cancellazione  delle  persone
          che ne fanno parte.». 
              - Si riporta  l'articolo  46  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  223   del   1989,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 46 (Revisione delle anagrafi). - 1.  A  seguito
          di ogni censimento generale  della  popolazione,  i  comuni
          devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al  fine  di
          accertare la corrispondenza quantitativa e  qualitativa  di
          essa con le risultanze del censimento. 
              2. La documentazione  desunta  dai  censimenti  per  la
          revisione  delle  anagrafi  e'  soggetta  alle  norme   che
          tutelano la riservatezza dei dati censuari. 
              3. La  revisione  viene  effettuata  secondo  modalita'
          tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di
          statistica. 
              4. Nell'intervallo tra due censimenti  l'anagrafe  deve
          essere  costantemente  aggiornata,  in  modo  che  le   sue
          risultanze coincidano, in ogni momento, con  la  situazione
          di  fatto  relativa  al  numero   delle   famiglie,   delle
          convivenze e delle persone residenti nel comune. 
              4-bis.  Il  comune  di   dimora   abituale   risultante
          dall'ultimo censimento della popolazione,  se  diverso  dal
          comune  di  residenza,  dispone   la   relativa   mutazione
          anagrafica   a   decorrere   dalla   presentazione    della
          dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). 
              4-ter.  Se  in   base   all'ultimo   censimento   della
          popolazione, risulta abitualmente dimorante nel  territorio
          nazionale la persona non  iscritta,  il  comune  di  dimora
          abituale ne dispone l'iscrizione con la  stessa  decorrenza
          di cui al comma 4-bis.». 
              - Si riporta  l'articolo  52  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  223   del   1989,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 52 (Vigilanza del prefetto). - 1.  Il  prefetto
          vigila affinche' gli adempimenti  anagrafici,  topografici,
          ecografici e  di  carattere  statistico  dei  comuni  siano
          effettuati  in  conformita'   alle   norme   del   presente
          regolamento. 
              2. La vigilanza viene esercitata a mezzo  di  ispezioni
          da effettuarsi,  almeno  una  volta  all'anno  in  tutti  i
          comuni, da funzionari della  prefettura  appartenenti  alle
          carriere direttiva e di  concetto,  competenti  in  materia
          anagrafica e statistica. 
              3.  L'esito  dell'ispezione  deve   essere   comunicato
          all'Istituto nazionale di statistica.». 
              Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del
          1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n.
          132, sono abrogati dal presente decreto, fatto salvo quanto
          disposto dall'articolo 3, comma 2 del decreto medesimo. 
                               Art. 2 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sono
abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2. 
                               Art. 3 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai fini della individuazione delle disposizioni  che  continuano
ad applicarsi agli adempimenti anagrafici fino al  completamento  del
piano per il graduale subentro di cui all'articolo 62, comma  2,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intende per  «comune  non
transitato» il comune per il quale non si  e'  ancora  verificato  il
subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione  residente  e  per
«comune transitato» il comune per il  quale  si  e'  verificato  tale
subentro. 
  2. Fino  al  subentro  dell'anagrafe  nazionale  della  popolazione
residente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimenti
anagrafici  con  l'osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime
disposizioni continuano, altresi',  ad  applicarsi  agli  adempimenti
anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  un
comune non transitato. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo  dell'articolo  62  del  citato  decreto
          legislativo n.  82  del  2005,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
                               Art. 4 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2015 
Ufficio controllo Atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari  esteri,
reg.ne succ. n. 2044 

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