Suprema Corte di Cassazione - sezione IV -sentenza 28 luglio 2015, n. 33335
Ritenuto in fatto
1. Con l’impugnata sentenza resa in data 5
ottobre 2012 la Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza dei
Tribunale di Pesaro in data 22 giugno 2011 appellata dall’imputato M.G. e
dal Procuratore Generale. Il M. era stato tratto a giudizio per
rispondere dei reati di cui all’art. 189, 1 e 4 comma e 189, 1 e 7 comma
del Codice della Strada perché, coinvolto in un incidente stradale con
feriti occorso in Pesaro sulla S.P. 20 all’altezza dell’intersezione via
Trasimeno, non ottemperava all’obbligo di fermarsi ed ometteva dio
prestare assistenza alla persona ferita. Il giudice di primo grado aveva
assolto l’imputato dal reato di “fuga” e la relativa statuizione veniva
confermata dalla corte territoriale
2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona deducendo violazione di legge quanto alla confermata pronuncia assolutoria
2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona deducendo violazione di legge quanto alla confermata pronuncia assolutoria
Considerato in diritto
3. II ricorso è fondato. Sul punto la
Corte territoriale ha così motivato : benché la condotta tenuta dal M.
si presenti come elusiva dell’obbligo di consentire la propria
identificazione personale e di rendere possibile l’accertamento
immediato delle modalità e circostanze dell’investimento… nel caso di
specie non appaiono integrati gli elementi della fattispecie di cui
all’art. 189 commi 1 e 6 C.d.S., risultando dalla istruttoria
dibattimentale che l’imputato, dopo l’incidente stradale, ha ottemperato
all’obbligo di fermarsi e di avvicinarsi alla vittima per costatare le
sue condizioni di salute e che, solo successivamente, è risalito sul
mezzo, allontanandosi dal luogo del sinistro. La sentenza impugnata si è
quindi posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza di questa
Corte (senza peraltro sostanzialmente fornire alcuna congrua motivazione
di segno contrario) secondo cui (cfr. ex plurimis, Sez. 4, n. 9128 del
02/02/2012, Rv. 252734). E’ stato in particolare precisato che il nuovo
codice della strada all’art. 189 descrive in maniera dettagliata il
comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente
comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un “crescendo”
di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che
si possono presentare. Così è previsto, per quanto qui interessa,
l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano
persone ferite, quello di prestare loro assistenza. L’inottemperanza
all’obbligo di fermarsi è punita con la sanzione amministrativa in caso
di incidente con danno alle sole cose (comma quinto) e con quella penale
della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno
alle persone (comma sesto). In tale seconda ipotesi se il conducente si è
dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell’arresto in
flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente;
la sanzione penale è più grave (reclusione fino ad un anno e multa) per
chi non ottempera all’obbligo di prestare assistenza. Si tratta di
comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici diversi ed attinenti,
nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi, alla necessità di
accertare le modalità dell’incidente e di identificare coloro che
rimangono coinvolti in incidenti stradali e nel caso di omissione di
soccorso, a principi di comune solidarietà.
Quanto in particolare al reato di cui all’art. 189, comma 6, trattasi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste, come si è già osservato, nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento così da impedire o comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente in tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto (in relazione al comma primo), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento (cfr. sul punto Sez. 4 n. 11195 del 12/02/2015 , Rv. 262709)
4. Ne consegue l’annullamento della impugnata sentenza limitatamente alla disposta assoluzione dal reato di fuga con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia.
Quanto in particolare al reato di cui all’art. 189, comma 6, trattasi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste, come si è già osservato, nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento così da impedire o comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente in tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto (in relazione al comma primo), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento (cfr. sul punto Sez. 4 n. 11195 del 12/02/2015 , Rv. 262709)
4. Ne consegue l’annullamento della impugnata sentenza limitatamente alla disposta assoluzione dal reato di fuga con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta assoluzione
dal reato di fuga e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di
Perugia.