Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(testo coordinato con le modificazioni e le integrazioni
apportate da fonti di diritto successive
sino alla legge 7 agosto 2015, n. 124)
nota bene : le modifiche apportate dalla legge n. 124/2015
sono riportate in grassetto
I N D I C E
CAPO I - PRINCIPI
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art.
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1
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Principi generali dell’attività amministrativa
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art.
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2
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Conclusione del procedimento
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art.
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2-bis
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Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento
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art.
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3
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Motivazione del provvedimento
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art.
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3-bis
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Uso della telematica
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CAPO II - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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art.
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4
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Unità organizzativa responsabile del procedimento
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art.
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5
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Responsabile del procedimento
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art.
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6
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Compiti del responsabile del procedimento
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CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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art.
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7
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Comunicazione di avvio del procedimento
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art.
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8
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Modalità e contenuto della comunicazione di avvio del procedimento
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art.
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9
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Intervento nel procedimento
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art.
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10
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Diritti dei partecipanti al procedimento
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art.
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11
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Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
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art.
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12
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Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
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art.
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13
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Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
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CAPO IV - SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
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art.
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14
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Conferenza di servizi
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art.
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14 bis
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Conferenza di servizi preliminare
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art.
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14 ter
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Lavori della conferenza di servizi
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art.
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14 quater
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Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi
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art.
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14 quinquies
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Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto
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art.
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15
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Accordi fra pubbliche amministrazioni
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art.
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16
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Attività consultiva
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art.
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17
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Valutazioni tecniche
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art.
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17-bis
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Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici
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art.
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18
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Autocertificazione
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art.
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19
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Dichiarazione di inizio di attività
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art.
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20
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Silenzio assenso
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art.
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21
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Disposizioni sanzionatorie
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CAPO IV-bis - EFFICACIA ED INVALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO
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art.
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21 bis
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Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
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art.
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21 ter
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Esecutorietà
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art.
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21 quater
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Efficacia ed esecutività del provvedimento
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art.
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21 quinqiues
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Revoca del provvedimento
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art.
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21 sexies
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Recesso dai contratti
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art.
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21 septies
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Nullità del provvedimento
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art.
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21 octies
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Annullabilità del provvedimento
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art.
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21 nonies
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Annullamento d’ufficio
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CAPO V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
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art.
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22
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Definizioni e principi in materia di accesso
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art.
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23
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Ambito di applicazione del diritto di accesso
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art.
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24
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Esclusione dal diritto di accesso
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art.
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25
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Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
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art.
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26
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Obbligo di pubblicazione
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art.
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27
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Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
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art.
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28
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Modifica dell’art.15 del T.U. di cui al d.P.R. 10.01.1957, n.3 in materia di segreto di ufficio
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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
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art.
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29
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Ambito di applicazione della legge
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art.
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30
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Atti di notorietà
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art.
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31
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(abrogato)
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CAPO I
Art. 1.
Principi generali dell'attività amministrativa
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed é retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
Conclusione del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non preve22dono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (14)
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto dellacittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento é ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione é disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell' amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione é pubblicata, in formato tabellare e concollegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui é attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione delprocedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puòrivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro untermine pari alla metà di quello originariamente previsto, concludail procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, iprocedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrativecompetenti, nei quali non é stato rispettato il termine diconclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. LeAmministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza diparte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge odai regolamenti e quello effettivamente impiegato.
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(14) La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che:
- "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo siapplica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge 69/2009.
-le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui aicommi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009.
Art. 2-bis
Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione
nella conclusione del procedimento
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusionedelle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento adistanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi,l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le sommecorrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detrattedal risarcimento. (1)
2. (abrogato) (2)
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(1) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio eall'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore. ".
(2) Comma abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Art. 3
Motivazione del provvedimento
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro attodell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e resodisponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa sirichiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui é possibile ricorrere.
Art. 3-bis
Uso della telematica
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, leamministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, neirapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e iprivati.
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 4.
Unità organizzativa responsabile del procedimento
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o perregolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono resepubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5.
Responsabile del procedimento
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede adassegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione delprovvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma1, é considerato responsabile del singolo procedimento ilfunzionario preposto alla unità organizzativa determinata a normadel comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo delresponsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cuiall'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6.
Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti perl'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice leconferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazionipreviste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,ovvero rrasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ovediverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile delprocedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Art. 6-bis.
Conflitto di interessi
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli ufficicompetenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli attiendoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7.
Comunicazione di avvio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti daparticolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio delprocedimento stesso é comunicato, con le modalità previstedall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimentofinale é destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione é tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltàdell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazionedelle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenticautelari.
Art. 8.
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio delprocedimento
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio delprocedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data dipresentazione della relativa istanza
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alcomma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in voltastabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esserfatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione èprevista.
Art. 9.
Intervento nel procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni ocomitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10.
Diritti dei partecipanti al procedimento
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensidell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quantoprevisto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, chel'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinentiall'oggetto del procedimento.
Art. 10-bis
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile delprocedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni é data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.
Art. 11.
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a normadell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui alcomma 1, il responsabile del procedimento può predisporre uncalendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti aimedesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazionerecede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvederealla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventualipregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamentodell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblicaamministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo é preceduta da una determinazionedell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. (abrogato) (1)
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(1) Comma abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Art. 12.
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilifinanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate allapredeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti,nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e dellemodalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui alcomma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agliinterventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13.
Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, dipianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme leparticolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimentitributari per i quali restano parimenti ferme le particolari normeche li regolano , nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decretolegislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14
Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di variinteressi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi é sempre indetta quandol'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta.Laconferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine é intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellateovvero nei casi in cui é consentito all'amministrazione procedentedi provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delleamministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esamecontestuale di interessi coinvolti in più procedimentiamministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.In al caso, la conferenza é indetta dall'amministrazione o, previainformale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazionipubbliche, la conferenza di servizi é convocata, anche su richiestadell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici laconferenza di servizi é convocata dal concedente ovvero, con ilconsenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giornifatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia divalutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza éconvocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso alconcedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, laconferenza di servizi é convocata e svolta avvalendosi deglistrumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalitàstabiliti dalle medesime amministrazioni.
Art. 14-bis.
Conferenza di servizi preliminare
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti diparticolare complessità e di insediamenti produttivi di beni eservizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, inassenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita,prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi é sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Leindicazioni fornite in sede di conferenza possono esseremotivatamente modificate o integrate solo in presenza disignificativi elementi emersi nelle fasi successive delprocedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e diinteresse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progettopreliminare al fine di indicare quali siano le condizioni perottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi siesprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare dauna amministrazione preposta alla tutela ambientale,paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dellasalute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opereinterregionali, é sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi siesprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazionifornite in tale sede possono essere motivatamente modificate ointegrate solo in presenza di significativi elementi emersi nellefasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico delprocedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progettodefinitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesseamministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progettopreliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e ilsessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso diaffidamento mediante appalto concorso o concessione di lavoripubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quantoprevisto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successivemodificazioni.
Art. 14-ter.
Lavori della conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi é convocataentro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessitàdell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relativeall'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti epuò svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per leattività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, oaltre autorità competenti concordano con i Soprintendentiterritorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delleriunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assensoo consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bissono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto inconferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui ilprocedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenzaimplichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indirettosulla loro attività. Agli stessi é inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque inquella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche adautorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in viadefinitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, inordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del d. legislativo 22 gennaio 2004, 42.
4.Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis Nei casi in cuisia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo averacquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, finoall'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Sela VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione delrelativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta dellamaggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, iltermine di trenta giorni di cui al precedente periodo é prorogato dialtri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità diapprofondimenti istruttori.Per assicurare il rispetto dei tempi,l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organidell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati diqualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istitutiuniversitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza diservizi é stato sottoposto positivamente a valutazione ambientalestrategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senzamodificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesimasede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del d. legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta ladecisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16,comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazionipreposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico edella pubblica incolumita.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza diservizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organocompetente, ad esprimere in modo vincolante la volontàdell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza dellastessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivicomprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblicaincolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutelaambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni,concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominatiacquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a fardata dall'adozione del provvedimento finale.
9. (abrogato) (1)
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA épubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto dellapredetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale incaso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono itermini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. (2)
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(1) Comma abrogato dal d.l. 31/5/2010, n. 78 convertito nella Legge 30/7/2010, n. 122
(2) Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, é data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita inprecedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi allarealizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà".
Art. 14-quater.
Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restandoquanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza diservizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi aquestioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenzamedesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modificheprogettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. (abrogato) (1)
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivistrategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parteseconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi dilocalizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espressomotivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimoniostorico-artistico o alla tutela della salute e della pubblicaincolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principiodi leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, érimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione delConsiglio dei Ministri, che ha natura di atto di altaamministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entrosessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e leProvince autonome interessate, in caso di dissenso traun'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non é raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso é espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non é raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, é indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non é raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con lapartecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. (3)
3-bis. (Comma sostituito dall’attuale comma 3 dell’art. 14-quater della legge 241/1990) (2)
3-ter. (Comma sostituito dall’attuale comma 3 dell’art. 14-quater della legge 241/1990) (2)
3-quater. (Comma sostituito dall’attuale comma 3 dell’art. 14-quater della legge 241/1990) (2)
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogativericonosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. (abrogato) (1)
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso diprovvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2,lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdottadall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
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(1) Comma abrogato dalla legge 11/2/2005, n. 15
(2) Comma sostituito da d.l. 31/5/2010, n. 78 convertito nella legge 30/7/2010, n. 122
(3) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il comma 3 del presente articolo) "nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propriacompetenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".
Art. 14-quinquies
Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzataall'approvazione del progetto definitivo in relazione alla qualetrovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis eseguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati allaconferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari diconcessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.
Art. 15.
Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, leamministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, ledisposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronicaavanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firmaelettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (1) (2)
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(1) Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 10-ter, comma 1) che "Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitatointerministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografafino al 30 giugno 2014".
(2) Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis, non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alla data in cui la stipula in modalità elettronica diventa obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
Art. 16.
Attività consultiva
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamenterichiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia statocomunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbiarappresentato esigenze istruttorie, é in facoltàdell'amministrazione richiedente di procedere indipendentementedall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni prepostealla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenzeistruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure diparticolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivemodificazioni.
Art. 17.
Valutazioni tecniche
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento siaprevisto che per l'adozione di un provvedimento debbano esserepreventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od entiappositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentinoesigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ed altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso divalutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentatoesigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applicaquanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Art. 17-bis (1)
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e
tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici
1. Nei
casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concetti o nulla osta
comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o
servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza
di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta
giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della
relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Il
termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve
rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo
puntuale nel termine stesso. In tal caso l’assenso, il concerto o nulla
osta è
reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori
interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali
coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla
osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l’adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di
amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i
provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un
termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di
novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte
dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione
Europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.
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(1) Articolo introdotto dall’art. 3 della legge 7/8/2015, n. 124
Art. 18
Autocertificazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. (1)
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile delprocedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessaamministrazione procedente o altra pubblica amministrazione ètenuta a certificare.
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(1) Comma così modificato dal d.P.R. 2/8/2007 n. 157
Art. 19 (2)
Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione noncostitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti epresupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi acontenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingentecomplessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, é sostituito da una segnalazionedell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistanovincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciatidalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblicasicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione dellefinanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione é corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalleattestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalledichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese dicui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cuial primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredatedagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche dicompetenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui é previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezioneda parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazionecompetente.
3. L’amministrazione
competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia
possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla
normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato,
invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività
intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un
termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime.
In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.(3)
4. Decorso
il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo
periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente
adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza della condizioni previste dall’articolo 21-nonies. (3)
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. (abrogato) (3)
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelledichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano lasegnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamentel'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 épunito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessantagiorni di cui al primo periodo del comma 3 é ridotto a trentagiorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali. (1)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del d. legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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(1) Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato. (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dàcomunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari". (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento delladenuncia o della domanda."
(2) Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 2, lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, inbase alla normativa statale o regionale, siano alternative osostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cuiall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta,comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale."
(3) Comma abrogato dal d.lgs. 2/7/2010 n. 104
(4) Comma sostituito dall’art.6, comma 1, della legge 7/8/2015, n. 124
Art. 20
Silenzio assenso
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti adistanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi ilsilenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giornidalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale adaccoglimento della domanda, l'amministrazione competente puòassumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza,l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblicaincolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria imponel'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigettodell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno opiù decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su propostadel Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministricompetenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis. (abrogato) (2)
-------------
(1) Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia odella domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domandaregolari".
(con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda."
(2) Comma abrogato dal d.lgs. 2/7/2010, n. 104, come modificato dal d.lgs. 15/11/2011, n. 195
Art. 21
Disposizioni sanzionatorie
1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e deirequisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o difalse attestazioni non é ammessa la conformazione dell'attività edei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articolimedesimi ed il dichiarante é punito con la sanzione previstadell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituiscapiù grave reato. (1)
2. (abrogato) (2)
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione econtrollo su attività soggette ad atti di assenso da parte dipubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.
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(1) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 7/8/2015, n. 124
(2) Comma abrogato dall’art. 6, comma 1, della legge 7/8/2015, n. 124
CAPO IV-Bis
EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO
Art. 21-bis
Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica deiprivati
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privatiacquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con lacomunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice diprocedura civile. Qualora per il numero dei destinatari lacomunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Art. 21-ter
Esecutorietà
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimentodegli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo diobblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da partedel soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, lepubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedereall'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previstedalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggettosomme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzionecoattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-quater
Efficacia ed esecutività del provvedimento
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguitiimmediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge odal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i
termini per l’esercizio del potere di annullamento fi cui all’art.
21-nonies.(1)
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(1) Periodo introdotto dall’art. 6, comma 1, della legge 7/8/2015, n. 124
Art. 21-quinquies
Revoca del provvedimento
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momentodell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficaciadurevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzoliquidato dall'amministrazione agli interessati é parametrato alsolo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'attoamministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, siadell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter. (abrogato) (1)
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(1) Comma abrogato dal d.l. 9/2/2012, n. 5 convertito nella legge 4/4/2012, n. 35
Art. 21-sexies
Recesso dai contratti
1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblicaamministrazione é ammesso nei casi previsti dalla legge o dalcontratto.
Art. 21-septies
Nullità del provvedimento
1. É nullo il provvedimento amministrativo che manca deglielementi essenziali, che é viziato da difetto assoluto diattribuzione, che é stato adottato in violazione o elusione delgiudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dallalegge.
2. (abrogato) (1)
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(1) Comma abrogato dal d.lgs. 2/7/2010, n. 104
Art. 21-octies
Annullabilità del provvedimento
1. É annullabile il provvedimento amministrativo adottato inviolazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non é annullabile il provvedimento adottato in violazione dinorme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per lanatura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non écomunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Art. 21-nonies
Annullamento d'ufficio
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensidell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque
non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi
dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimentoillegittimo. (1)
2. É fatta salva la possibilità di convalida del provvedimentoannullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entroun termine ragionevole.
2-bis.
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false
rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di
condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato,
possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza
del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni penali
nonché della sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (2)
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(1) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 7/8/2015, n. 124
(2) Comma introdotto dall’art. 6, comma 1, della legge 7/8/2015, n. 124
CAPO V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22.
Definizioni e principi in materia di accesso
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelliportatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interessediretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazionegiuridicamente tutelata e collegata al documento al quale é chiestol'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di dirittopubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loroattività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale ocomunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevantifinalità di pubblico interesse, costituisce principio generaledell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezionedi quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggettipubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso é esercitabile fino a quando la pubblicaamministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Art. 23.
Ambito di applicazione del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome especiali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Ildiritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e divigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
Art. 24
Esclusione dal diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dallalegge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dallepubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme leparticolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, dipianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme leparticolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documentiamministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella lorodisponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad uncontrollo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi dicui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazionifissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possaderivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alladifesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e allacontinuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, conparticolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dallerelative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi diformazione, di determinazione e di attuazione della politicamonetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, ledotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali allatutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressionedella criminalità con particolare riferimento alle tecnicheinvestigative, alla identità delle fonti di informazione e allasicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso dicontrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interniconnessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso aidocumenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso éconsentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Art. 25.
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limitiindicati dalla presente legge. L'esame dei documenti é gratuito. Ilrilascio di copia é subordinato soltanto al rimborso del costo diriproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essadeve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sonoammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbonoessere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa siintende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, ilrichiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativoregionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambitoterritoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddettadeterminazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, lacompetenza é attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso é consentito. Qualora il richiedentel'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, iltermine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso é negato o differito permotivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamentopubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.
5-bis. (abrogato) (1)
6. (abrogato) (1)
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(1) Comma abrogato dal d.lgs. 2/7/2010, n. 104
Art. 26.
Obbligo di pubblicazione
1. (abrogato) (1)
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioniannuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative dellapresente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale,la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1s'intende realizzata.
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(1) Comma abrogato dal d.lgs. 14/3/2013, n. 33
Art. 27
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
1. É istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri laCommissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione é nominata con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed é composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettiveCamere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettiviorgani di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo inmaterie giuridiche. É membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri checostituisce il supporto organizzativo per il funzionamento dellaCommissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.
3. La Commissione é rinnovata ogni tre anni. Per i membriparlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza oscioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. (abrogato) (1)
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di pienaconoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con ilrispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblicaamministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente delConsiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testilegislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare allaCommissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. (abrogato) (1)
(2)
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(1) Comma abrogato dal d.P.R. 2/8/2007, n. 157
(2) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 2) che "La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, é ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto. Fino alla data di nuovacostituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione".
Art. 28.
Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lostatuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dalseguente;
"Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere ilsegreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia dirittoinformazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29.
Ambito di applicazione della legge
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alleamministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Ledisposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamenteall'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cuiagli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelledel capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettivecompetenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cuiall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ledisposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per lapubblica amministrazione di garantire la partecipazionedell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accessoalla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alladurata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la segnalazione certificata di inizio attività)) e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare iprocedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonomedi Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alledisposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e lerelative norme di attuazione.
Art. 30.
Atti di notorietà
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimentidenominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. É fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle impreseesercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità diesigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutivadell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
(articolo abrogato dalla legge 11/2/2005, n. 15)
a cura di Agostino Galeone http://www.segretariocomunale.com