martedì 25 agosto 2015

Buoni pasto, permessi, mobilità e staff agli organi politici

di Gianluca Bertagna
Buoni pasto
È regola generale che, per riconoscere il buono pasto a un dipendente sia necessario che vi sia uno stacco temporale dell'attività lavorativa. Un ente, ha chiesto se è possibile riconoscere tale buono anche agli agenti di polizia locale che prestano servizio dalle 14 alle 20. La risposta del ministero dell'Interno del 27 febbraio 2015, ma diffusa solo recentemente, richiama innanzitutto l'articolo 13 del Ccnl 9 maggio 2006 che prevede la possibilità di individuare «in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività della biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro». Secondo il ministero, quindi, l'attribuzione del buono pasto al personale di polizia locale non è mai automatica ma necessita dell'intervento dell'amministrazione, la quale potrà determinare in tal senso nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
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