del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) Fruizione del congedo parentale in modalità oraria " che detta le modalità operative e le istruzioni procedurali per inoltrare in modalita' telematica la richiesta di congedo parentale da parte del genitore lavoratore dipendente
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Roma, 18/08/2015
Circolare n. 152
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: | Decreto legislativo n. 80 del
15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge
delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) Fruizione del congedo parentale in modalità oraria. |
SOMMARIO: | 1. Modifica all’art. 32 del T.U. maternità/paternità in materia di congedo parentale. 2. Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria. 3. Contribuzione figurativa. 4. Modalità operative. 5. Istruzioni procedurali. |
1. Modifica all’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) in materia di congedo parentale
L’art. 1, comma 339 della legge di
stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato
l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del
26 marzo 2001, di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità
per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in
modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione
collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore,
dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un
determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge
di stabilità ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente
di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di
congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e
datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di
congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo
conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva
(comma 4 bis del citato art. 32).
Con il decreto legislativo del 15 giugno
2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il
legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un
criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova
attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello
aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.). In particolare, secondo
questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva
che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i
genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad
ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo
di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello
nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede
inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad
ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in
esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i
periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre
2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.
2. Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria
2.1 Criteri di fruizione
La modalità di fruizione oraria del
congedo parentale, prevista dal novellato art. 32 del T.U
maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base
giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite
nel tempo istruzioni (si vedano in particolare le circolari n. 17 del 26
gennaio 1982 - AGO n. 138382; n. 109 del 6 giugno 2000; n. 8 del 17
gennaio 2003).
Rispetto alle modalità già in uso
(giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non
modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i
limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori
dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
Si rammenta che, con il decreto
legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del
periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a
12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è
indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni
del bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare n. 139
del 17 luglio 2015. Le istruzioni contenute in questa circolare trovano
quindi applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in
modalità oraria.
I genitori lavoratori dipendenti possono
fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite
(giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo
parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo
parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente
stabiliti dalla contrattazione collettiva.
In ordine alla fruizione frazionata del
congedo parentale si richiamano le istruzioni a suo tempo fornite nei
messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011. Al
riguardo, si rappresenta che se la fruizione di un periodo di congedo
parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa
giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di
attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso
di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai
fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in
modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività
lavorativa.
Esempio 1:
genitore dipendente che prende
congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1°
luglio ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di
settimana corta, ricadenti nell’arco temporale indicato non si computano
né si indennizzano a titolo di congedo parentale.
Esempio 2:
lavoratrice che prende congedo
parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione:
parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 3 luglio – congedo
parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a
venerdì 10 - parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 13 luglio - le
domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni
del 4 e 5 e dell’11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano
a titolo di congedo parentale.
Per espressa previsione di legge,
qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del
congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso
con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Il
congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui
il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e
40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore
fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai
figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo
parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da
disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di
cui all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Rimane
fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel
definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere
diversi criteri di compatibilità.
2.2 Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale fruito su base oraria.
La complessità della disciplina del
congedo parentale - determinata dalle differenti modalità di fruizione,
dalla diversità di fonti, normativa o contrattuale (anche aziendale) che
oggi possono disciplinare questo istituto, nonché dalla necessità di
continuare a monitorare i limiti individuali e complessivi di fruizione
ed indennizzo del congedo stabiliti dal T.U. – comporta la necessità di
attuare le novità normative in argomento mediante più fasi operative.
In una prima fase iniziale il computo e
l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche
se la fruizione è effettuata in modalità oraria.
Ai fini del congedo parentale su base
oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un
monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di
contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a
riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso
del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso
a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità). In
assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio
giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente
previsto.
In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.
L’introduzione del congedo parentale su
base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo
stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera
anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. Al
riguardo, l’art. 34 comma 1 del T.U. richiama l'articolo 23 dello stesso
T.U., in forza del quale, per l’indennizzo del congedo parentale viene
presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di
paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo
parentale; nella base retributiva di riferimento non si computano il
rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima
mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori
eventualmente erogati al genitore richiedente.
3. Contribuzione figurativa.
Le ore di congedo parentale - diano o
non diano diritto all’indennità di cui all’art. 34 del D.lgls.151/2001 –
sono coperte da contribuzione figurativa.
Anche nel caso di fruizione oraria del
congedo parentale, si applica quanto già disposto al punto 3 della
circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015
è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del
bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di
adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo
parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno
dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il
comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità
con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si applica
anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo
complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).
La valorizzazione della contribuzione
figurativa sulla base della retribuzione avviene in forza dell’art. 40
della legge 183 del 2010, cioè in base alle voci retributive ricorrenti e
continuative perse per le ore di congedo.
La valorizzazione della contribuzione
figurativa sulla base della retribuzione convenzionale avviene in forza
di quanto disposto dal comma 2 dell’art.35, D.lgls.151/2001.
Il beneficio della fruizione oraria del
congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi “di lavoro” con la
cura della prole. D’altro canto, la base oraria del congedo, o è
stabilita dalla contrattazione collettiva (art. 32, comma 1- bis ) o
fissata dalla legge con riferimento al periodo di paga immediatamente
precedente (art.32, comma 1-ter del D.lgls.151/2001 ). Tutto ciò implica
che la modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile
esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa
l’applicazione “su base oraria” del riscatto dei periodi corrispondenti
fuori dal rapporto di lavoro di cui al comma 5 dell’art.35,
D.lgs.151/2001.
4. Modalità operative
Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore
Il genitore lavoratore dipendente avente
diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge già noti,
richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Istituto, ai fini del
trattamento economico e previdenziale.
Nella fase transitoria, la richiesta
all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è
diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo
parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato
arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in
modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare
le due diverse procedure di invio on line.
Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:
-- se il congedo è richiesto in base
alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale
previsto dall’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la
fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla
metà dell’orario medio giornaliero);
-- il numero di giornate di congedo
parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che
il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate
lavorative intere;
-- il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.
Nella prima fase di attuazione delle
nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono
presentate secondo le seguenti istruzioni:
-- la domanda è presentata in relazione
a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di
congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto,
dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese,
seguendo la procedura semplificata “Nuovo periodo” descritta nel
successivo paragrafo;
-- la domanda di congedo può riguardare
anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data
antecedente alla presentazione della domanda stessa.
A regime, analogamente a quanto avviene
attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda
di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima
dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di
fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso
previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la
richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che,
salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a
preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti
dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non
inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o
giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art.
32, comma 3, T.U.).
Esempio 1
In base alla contrattazione
collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore – il
genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a
12 ore di assenza dal lavoro) dal 14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà
indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La fruizione del
congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.
Esempio 2
Assenza di contrattazione collettiva
- la giornata media lavorativa è pari ad 8 ore – il genitore intende
fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese
di gennaio e 3 nel mese di febbraio – il genitore presenta la domanda
per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo
all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per
il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda già
presentata, attiva la funzione “Nuovo periodo” indicando per questo mese
n. 3 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende
fruire del congedo a ore.
5. Istruzioni procedurali
Per la previsione di cui all’articolo
26, commi 2 e 3, del decreto legislativo 80 del 2015 e quindi per il
carattere attualmente sperimentale della misura per l’anno 2015, tenuto
conto della complessità della materia, della pluralità di tipologie di
rapporto di lavoro alla quale si applica nonché dell’estrema variabilità
della durata delle giornate lavorative anche nell’ambito della stessa
tipologia di lavoratore e della diversa articolazione con la quale si
può esplicitare l’attività lavorativa (esempio part time orizzontale o
verticale) è necessario procedere con un’approfondita analisi di tutte
le possibili casistiche.
Nelle more di tali ulteriori e necessari
approfondimenti amministrativi, e delle conseguenti implementazioni
informatiche che ne deriveranno, l’Istituto rende disponibile sul
proprio sito l’applicazione per consentire ai lavoratori di presentare
la domanda di congedo parentale su base oraria e fornisce le prime
indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di conguaglio della
prestazione.
Per consentire un immediato controllo
sui limiti individuali e complessivi, sia di fruizione sia di
indennizzo, previsti dalla legge, in una prima fase sono state
individuate le modalità operative sotto descritte per la presentazione
della domanda, l’invio dei flussi Uniemens e dei relativi conguagli.
In una seconda fase, qualora confermata
come definitiva la disciplina della misura sperimentale, le modalità
operative saranno integrate per consentire una gestione delle domande e
dei flussi Uniemens anche con il dettaglio orario.
5.1 Modalità di presentazione della domanda telematica
L’applicazione per la presentazione
all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata
inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di
maternità on line”.
L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:
- WEB:il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”;
- CONTACT CENTER INTEGRATO:contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
- PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
I documenti utili per l’istruttoria
della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente
seguendo le istruzioni indicate nella procedura. Tali documenti,
differenti a seconda dell’evento trattato, sono quelli previsti per le
domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche
nell’ambito della procedura on line (a titolo esemplificativo, in caso
di domanda di congedo parentale presentata per figlio adottato, al fine
di accelerare i tempi dell’istruttoria, il genitore ha la possibilità di
allegare la sentenza di adozione).
Si precisa che anche per tali tipologie
di domande, sarà necessario che il cittadino sia dotato di PIN di tipo
dispositivo. In caso di PIN non dispositivo, sarà comunque possibile
accedere al servizio e acquisire la domanda, ma la stessa verrà istruita
solo a seguito dell’avvenuto “rafforzamento” del PIN.
Anche l’acquisizione della domanda di
congedo parentale su base oraria prevede la possibilità che il
richiedente possa acquisire la specifica domanda in modo parziale, in
tempi diversi, e di ufficializzarne la trasmissione in modo esplicito
solo alla fine del processo, momento in cui viene assegnato un numero di
protocollo e una ricevuta di presentazione per la domanda.
Per agevolare la presentazione di
domande di congedo parentale a ore successive alla prima, l’applicazione
consente inoltre le seguenti possibilità:
- acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale su base oraria già presentata (funzione di “Replica”); La funzione consente quindi di ripercorrere l’intera domanda replicata per modificarne le parti di interesse.
- acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo periodo (funzione “Nuovo periodo”). La funzione consente quindi di inserire direttamente un nuovo periodo all’interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le pagine relative ad altri dati.
5.2 Flusso delle denunce Uniemens e conguagli
Nella prima fase di applicazione, ai
fini dell’esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di
congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo
<CodiceEvento>: “MA0” (MA zero) avente il
significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32
del D. Lgs. N. 151/2001, usufruiti su base oraria”. Le informazioni
tecniche per la valorizzazione del nuovo elemento saranno comunicate
dall’Istituto secondo le consuete modalità.
A regime, qualora confermata come
definitiva la disciplina della misura sperimentale, e comunque non oltre
il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens consentirà una completa
gestione del flusso informativo relativo al congedo fruito dal
lavoratore con il dettaglio di numero di ore di congedo fruite nel
giorno.
Per il conguaglio della indennità di
congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà essere
valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>,
il nuovo codice causale “L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.
Il flusso Uniemens sarà integrato con
ulteriori elementi informativi che consentiranno al datore di lavoro di
tramettere all’Istituto una più compiuta descrizione del congedo fruito
dal lavoratore: in particolare, saranno esposte, nell’elemento
<NumOreEvento> le ore di congedo fruite nel giorno espresso in
centesimi.
Si rammenta che il congedo parentale è
fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla
retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre
la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in
cui non sussista l’obbligo di prestare attività lavorativa.
Il Dirigente Generale Vicario
Crudo