martedì 25 agosto 2015

Risarcimento del danno biologico

Di Ministero dello sviluppo economico
Decreto 25 giugno 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 giugno 2015

Aggiornamento annuale degli importi per  il  risarcimento  del  danno
biologico  per  lesioni  di  lieve  entita',  derivanti  da  sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti,
anno 2015. (15A05376)

(GU n.162 del 15-7-2015)






                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private;
  Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai
sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico  per
lesioni di lieve  entita'  derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1
del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente  con  decreto  del
Ministro delle Attivita' produttive (ora dello Sviluppo economico) in
misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice  nazionale  dei
prezzi al consumo delle famiglie di operai  ed  impiegati,  accertata
dall'ISTAT;
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con  il  quale
e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244;
  Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 121 del 27 maggio 2015;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data  20
giugno 2014, adottato ai sensi dell'art. 139, comma  5,  del  Codice,
con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma  1,  sono
stati da ultimo aggiornati alla  variazione  del  sopracitato  indice
ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2014;
  Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2014,  applicando
la riduzione del -0,3% pari alla variazione percentuale del  predetto
indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2015;

                              Decreta:

                               Art. 1

  A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma
1  dell'art.  139  del   Codice   delle   assicurazioni   private   e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014,
sono aggiornati nelle seguenti misure:
    settecentonovantatre euro e  cinquantadue  centesimi  per  quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
    quarantasei  euro  e  ventinove  centesimi  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 giugno 2015

                                                   Il Ministro: Guidi