IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni,
recante «Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande»;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, e successive
modificazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 30
aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto
del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»
ed in particolare gli articoli 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione
della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto l'articolo 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e successive
modificazioni, recante «Interventi a sostegno dell'agricoltura», con
cui e' disposto che, ai fini dei controlli sulle forniture alimentari
ai Paesi in via di sviluppo, il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali puo' avvalersi del Nucleo antisofisticazioni
dell'Arma dei carabinieri;
Visto l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di
prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», con cui
e' disposto che l'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei
antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso,
con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di
finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato
e con l'Arma dei carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e
con l'Agenzia delle dogane;
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986, recante «Attuazione
del disposto dell'art. 11, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n.
713, sulla produzione e vendita dei cosmetici», con cui e' disposto
che gli uffici territoriali competenti a richiedere le informazioni
previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 11 ottobre 1986, n.
713, sono, tra gli altri, i Nuclei antisofisticazioni e sanita'
dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
gennaio 1987, n. 2;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1987, e successive
modificazioni, recante «Programma sistematico di interventi miranti
alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli
alimenti e delle bevande», e, in particolare, l'allegato in cui, per
la realizzazione di forme di collaborazione e coordinamento
nell'ambito della programmazione degli interventi dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, sono richiamati i nuclei
antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri tra gli organismi
incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1987, n. 165;
Visti gli articoli 55, 56, 57, commi 1, lettera b), e 2, lettera
b), 329 e 347 del Codice di procedura penale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza», anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, lettera a), e dall'articolo 5, comma 4, del
decreto ministeriale 26 febbraio 2008, segnatamente alle attivita' di
vigilanza e controllo nelle materie relative alla produzione e
commercializzazione di sostanze stupefacenti, nonche' al trattamento
di tossicodipendenti, alle ispezioni e prelievi di campioni negli
stabilimenti ed esercizi pubblici in cui si producono, si conservano
in deposito, si commercializzano e si consumano le predette sostanze
e negli scali aeroportuali, marittimi, ferroviari e sui mezzi di
trasporto in genere;
Visto l'articolo 4, comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di finanza
pubblica», con cui sono attribuiti ai carabinieri dei nuclei
antisofisticazioni e sanita' compiti di controllo delle prescrizioni
farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio
sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della
direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/398/CEE
concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare»;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 90/385/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»;
Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante "riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421", come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517 con cui e' disposto che il Ministro della
sanita' interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza in
materia di controllo di qualita';
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanita', a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421», con cui e' disposto che il Ministro della sanita',
nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui
all'articolo 10, comma 2, del sopra citato decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale dei
nuclei dell'Arma dei carabinieri e del personale di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;
Visto l'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266, con cui e' disposto che il Ministro della
sanita' si avvale dei nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri
per la repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14
luglio 1995, n. 376, recante «Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi
e conservati», che annovera tra gli organi di vigilanza anche i
nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri;
Visto il regolamento (CE) 27 gennaio 1997, n. 258/97 recante
«Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi
prodotti e i nuovi ingredienti alimentari»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE,
concernente i dispositivi medici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in
commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'articolo 20,
comma 8, della L.15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e successive
modificazioni, recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25
giugno 1999, n. 205»;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi»;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n.332, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro»;
Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita'
11 maggio 2001, recante «Definizione di procedure da applicarsi in
caso di temporanea carenza di specialita' medicinali nel mercato
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2001, n.
124;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2001, e successive modificazioni, recante «Definizione dei
livelli essenziali di assistenza», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, S.O.;
Visto l'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 3 aprile
2002, recante «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei
prodotti alimentari sulle aree pubbliche», con cui e' disposto che
l'attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme
dell'ordinanza e' svolta anche dal personale del Comando carabinieri
per la sanita', funzionalmente dipendente dal Ministero della salute,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2002, n. 114;
Visto l'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e
successive modificazioni, recante «Misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza», con cui e' disposto che le
amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti
speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di
finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri da cui
dipendono funzionalmente per il controllo della destinazione d'uso di
materie prime e semilavorati;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE
relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione
delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;
Visti i regolamenti (CE) datati 29 aprile 2004, n. 852/2004
«Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei
prodotti alimentari», n. 853/2004 «Regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene
per gli alimenti di origine animale», n. 854/2004 «Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche
per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano» e n. 882/2004 «Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali»;
Visto il Piano nazionale integrato ai fini del regolamento (CE) n.
882/2004 sui controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare,
che annovera tra gli organi nazionali incaricati dell'attuazione
anche il Comando carabinieri per la tutela della salute;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2002/46/CE
relativa agli integratori alimentari»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE», ed in particolare gli articoli 112-quater, 142-bis,
142-ter e 142-quinquies, introdotti dal decreto legislativo 19
febbraio 2014, n. 17, con cui sono stati conferiti al Comando
carabinieri per la tutela della salute compiti ispettivi e di
intelligence in materia di vendita on-line di farmaci da parte di
farmacie ed altri esercizi commerciali autorizzati; lotta alla
contraffazione farmaceutica, nell'ambito del Sistema nazionale
anti-falsificazione; informazioni sulle attivita' di
anti-falsificazione farmaceutica, e partecipazione alla conferenza
dei servizi per garantire la sicurezza dei medicinali;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, e
successive modificazioni, recante «Riassetto dei comparti di
specialita' delle Forze di polizia», che riserva al Comando
carabinieri per la tutela della salute le attivita' di prevenzione e
contrasto degli illeciti in materia di sanita', igiene e
sofisticazioni alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 2006, n. 193;
Visto il decreto del Direttore generale dei farmaci e dei
dispositivi medici del Ministero della salute 7 agosto 2006, recante
«Revoca delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e divieto
di immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento
(CE) n. 2032/2003», sulla cui applicazione sono incaricati di
vigilare i Nuclei (N.A.S.) del Comando carabinieri per la tutela
della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 agosto 2006, n.
191;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero della salute e
l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in data 12 febbraio 2007, in cui si prevede la
possibilita', da parte dell'Autorita' medesima, di avvalersi del
Comando carabinieri per la tutela della salute nell'ambito delle
attivita' ispettive;
Vista la determinazione 4 aprile 2007 del Direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che annovera il Comando
carabinieri per la tutela della salute nel "Gruppo di Lavoro"
deputato alla valutazione dell'entita' e della tipologia del fenomeno
contraffazione farmaceutica in Italia nonche' al rafforzamento della
cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni inerenti
al fenomeno della contraffazione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia»;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007, recante
«Pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti di interesse
sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201 del testo unico
delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni», con cui il Comando carabinieri per la tutela della
salute e' incaricato di vigilare sulla regolarita' dei messaggi
pubblicitari effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi
fonici, attivando, in caso di infrazione, le procedure dirette
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dalla legislazione vigente per la violazione dell'articolo 201 delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, e
successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni che
disciplinano la pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di
interesse sanitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
2007, n. 179;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante
«Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida
dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in
fase di sperimentazione a uso umano, nonche' requisiti per
l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008,
recante «Riordino del Comando carabinieri per la tutela della
salute», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 28
ottobre 2009, recante «Istituzione del Nucleo dei carabinieri
antisofisticazioni (N.A.S.) di Foggia», e, in particolare, gli
articoli 3, 4 e 5 che, tra l'altro, attribuiscono al Comando
carabinieri per la tutela della salute competenze nei settori della
profilassi internazionale, della sanita' marittima e di frontiera,
dei vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati nonche'
dell'assistenza sanitaria ospedaliera, dell'igiene della sanita'
pubblica e della polizia veterinaria, della tracciabilita'
farmaceutica e del monitoraggio delle confezioni di medicinali
all'interno del sistema distributivo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 maggio 2009, n. 102;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro», in relazione al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e agli
articoli 4, comma 2, lettera q), e 5, comma 5, del menzionato decreto
ministeriale 26 febbraio 2008, con cui e' attribuita al Comando
carabinieri per la tutela della salute la vigilanza integrata nei
luoghi di lavoro ai fini del miglioramento della prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nonche', su
richiesta del Ministro della salute, la facolta' di procedere ad
ispezioni e verifiche e ad impartire prescrizioni;
Vista la determinazione 30 aprile 2008 del Direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che annovera il Comando
carabinieri per la tutela della salute nel "Gruppo IMPACT Italia"
costituito sul modello della Task Force Internazionale per la lotta
alla contraffazione dei medicinali dell'Organizzazione Mondiale per
la Sanita';
Visto l'articolo 2, comma 5, del provvedimento 8 aprile 2009, n.
67/CSR della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome
«Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sullo schema di accordo recante: "Adozione del Piano
di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei
prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013". (Rep. atti n.
67/CSR)», che dispone l'inserimento, nella relazione presentata dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali alla
Commissione Europea ed ai singoli Stati membri dell'Unione europea,
dei risultati delle attivita' del Comando carabinieri per la tutela
della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n.
103;
Visto l'Accordo 29 ottobre 2009, n. 181/CSR, recante «Accordo, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di
indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH)»,
che stabilisce il concorso del Comando carabinieri per la tutela
della salute (N.A.S.) nelle attivita' di controllo dirette a
garantire la sicurezza chimica, atteso che il Ministero della salute
e' stato individuato quale autorita' competente ad assicurare gli
adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2009, n. 285,
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto l'articolo 1 del decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Modalita'
attuative delle misure previste a carico delle aziende farmaceutiche,
dei grossisti e delle farmacie in caso di mancato rispetto delle
quote di spettanza di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77», che attribuisce anche al Comando
carabinieri per la tutela della salute - Nucleo antisofisticazioni e
sanita' - la funzione di segnalare all'AIFA le violazioni in materia
di riduzione del prezzo al pubblico dei farmaci, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2010, n. 3;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54,
recante «Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei
giocattoli», con cui il Ministero della salute esercita le funzioni
di autorita' di vigilanza competente in merito ai rischi sulla salute
connessi alle proprieta' chimiche dei giocattoli, avvalendosi del
Comando carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto
superiore di sanita';
Visto il decreto del Ministro della salute 14 febbraio 2012,
recante «Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli
anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la salute nelle attivita' sportive»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2012, n. 70;
Visto il Protocollo operativo in materia di controlli ai medicinali
per uso umano, concordato in data 17 dicembre 2012, tra il Ministero
della salute, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ed il Comando
carabinieri per la tutela della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44 recante il regolamento per il riordino degli organi collegiali ed
altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute», che all'articolo 1, comma 4, stabilisce che
le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di
ispezione previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015, recante
«Composizione del Comitato tecnico sanitario di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44» e,
in particolare, la scheda h), relativa alla composizione della
Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attivita' sportive;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 «Attuazione
della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano,
al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena
di fornitura legale»;
Visto l'articolo 2 del Protocollo d'intesa concernente la
«Cooperazione nell'attivita' di assistenza ai migranti sbarcati nel
territorio nazionale nell'ambito di flussi non programmati di
ingresso», sottoscritto in data 21 novembre 2014 dai Ministri
dell'interno, della salute e della difesa, con cui e' stabilito che
il Ministero della salute possa avvalersi, per le finalita'
dell'intesa, anche degli enti dallo stesso vigilati nonche' del
Comando carabinieri per la tutela della salute;
Visto l'Accordo quadro di collaborazione tecnico-operativa tra il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comando carabinieri per la
tutela della salute, sottoscritto in data 9 febbraio 2015, in materia
antidoping nello sport di elite anche a cura degli ispettori
investigativi antidoping del citato Comando carabinieri;
Vista l'Intesa attuativa dell'accordo quadro di collaborazione
tecnico-operativo tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il
Comando carabinieri per la tutela della salute, sottoscritta in data
6 maggio 2015;
Vista la determinazione 25 maggio 2015 del Direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che annovera il Comando
carabinieri per la tutela della salute nella Task Force nazionale
permanente anti-falsificazione farmaceutica, di cui al citato decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 17;
Considerato che il Comando carabinieri per la tutela della salute
e' posto alle dipendenze funzionali del Ministero della salute ai
fini delle attivita' di vigilanza e controllo nelle materie
disciplinate dalle sopracitate disposizioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 58,
recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, come modificato dal
decreto ministeriale 3 novembre 2011, recante «Equipollenza dei
diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della
prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base», che
attribuisce al personale dell'ex-Comando antidroga e dell'ex-Comando
antisofisticazioni e sanita' transitato nel Comando Carabinieri per
la tutela della salute, con il grado minimo di brigadiere, le
funzioni di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro, di cui al citato decreto ministeriale 58/1997, ai soli fini
istituzionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2000, n.
191;
Visto l'allegato 1 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179
recante «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio
1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a
norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»,
riportante gli "Atti salvati pubblicati anteriormente al 1° gennaio
1970", che, non contemplando tra le singole disposizioni che restano
in vigore l'articolo 17 della citata legge n. 441 del 1963, sancisce
l'abrogazione della figura dell'ispettore sanitario;
Considerata la persistente necessita' di continuare ad assicurare
al personale del Comando carabinieri per la tutela della salute,
attesa l'alta specializzazione acquisita, i poteri necessari a
svolgere vigilanza e controlli amministrativi nel settore degli
alimenti e bevande e nelle altre correlate materie di competenza del
Ministero della salute, regolamentate dalle norme sopra richiamate;
Ritenuto che detti poteri debbano essere esercitati esclusivamente
ai fini istituzionali durante il periodo di servizio presso il
Comando stesso ovvero presso le dipendenti articolazioni periferiche;
Ritenuto che lo svolgimento delle menzionate funzioni di vigilanza
e controllo debba essere comunque subordinato alla frequenza e al
superamento di un corso di aggiornamento;
Atteso che il Comando carabinieri per la tutela della salute opera
sull'intero territorio nazionale, anche sulla scorta delle direttive
del Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1
1. Ferme restando le attribuzioni stabilite dall'articolo 5 del
decreto ministeriale 26 febbraio 2008, citato in premessa, gli
ufficiali e i marescialli non compresi nelle previsioni del decreto
ministeriale 3 novembre 2011, anch'esso richiamato in premessa, che
sono in servizio presso il Comando carabinieri per la tutela della
salute o presso le articolazioni periferiche dipendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, esercitano in via
amministrativa la vigilanza e il controllo nelle seguenti materie
regolamentate dalle norme citate in premessa, con interventi
operativi a tutela dell'interesse nazionale:
a) produzione, vendita, etichettatura, presentazione e pubblicita'
delle sostanze alimentari e bevande, inclusi i prodotti destinati ad
un'alimentazione particolare, gli integratori alimentari, i nuovi
prodotti e i nuovi ingredienti alimentari;
b) forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, a richiesta
del Ministero per le politiche agricole e forestali;
c) prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
d) produzione e vendita di cosmetici e cosmetovigilanza;
e) prodotti agro-alimentari, nell'ambito della programmazione degli
interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le
sofisticazioni degli alimenti e delle bevande;
f) produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti,
trattamento dei tossicodipendenti, ispezioni e prelievi di campioni
negli stabilimenti ed esercizi pubblici in cui si producono, si
conservano in deposito, si commercializzano e si consumano le
predette sostanze ad azione stupefacente e psicotropa e negli scali
aeroportuali, marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in
genere;
g) prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in
danno del Servizio sanitario nazionale;
h) dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro e
dispositivi medici impiantabili attivi;
i) produzione, commercializzazione e utilizzazione dei prodotti
fitosanitari e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
l) raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati;
m) biocidi e presidi medico-chirurgici;
n) temporanea carenza di medicinali nel mercato nazionale, presso
strutture di produzione e distribuzione di farmaci;
o) assistenza sanitaria e ospedaliera e appropriatezza delle
prestazioni sanitarie;
p) requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti
alimentari sulle aree pubbliche;
q) destinazione d'uso di materie prime e semilavorati;
r) applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico, nonche'
requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di
tali farmaci;
s) sicurezza alimentare, segnatamente all'igiene dei prodotti
alimentari, degli alimenti di origine animale destinati al consumo
umano e di prodotti destinati all'alimentazione animale, nonche'
salute e benessere degli animali;
t) attuazione del Piano nazionale integrato sulla sicurezza
alimentare;
u) vendita on-line di farmaci da parte di farmacie ed altri
esercizi commerciali autorizzati, lotta alla contraffazione
farmaceutica, nell'ambito del Sistema nazionale anti-falsificazione,
informazioni sulle attivita' di anti-falsificazione farmaceutica,
partecipazione alla conferenza dei servizi per garantire la sicurezza
dei medicinali, nonche' contrasto all'introduzione nella catena di
fornitura legale dei medicinali falsificati, d'intesa con l'Agenzia
italiana del farmaco;
v) contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ambito
sanitario, su attivazione della competente Autorita';
z) tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con interventi
di vigilanza integrata; ai fini del miglioramento della prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
aa) messaggi pubblicitari dei medicinali e di altri prodotti di
interesse sanitario, effettuati esclusivamente o parzialmente con
mezzi fonici;
bb) profilassi internazionale, sanita' marittima, aerea e di
frontiera;
cc) produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti
chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati
galenici, medicinali e gas medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine
e prodotti assimilati;
dd) campionamenti dei farmaci autorizzati con procedure nazionale e
comunitaria (EDQM), in attuazione dei piani di controllo annuali;
ee) igiene, sanita' pubblica e polizia veterinaria;
ff) tracciabilita' farmaceutica e monitoraggio delle confezioni dei
medicinali all'interno del sistema distributivo;
gg) informazione scientifica sui farmaci;
hh) tutela della salute umana durante le emergenze di carattere
sanitario;
ii) sicurezza chimica;
ll) violazioni in materia di riduzione del prezzo al pubblico dei
farmaci a carico di aziende farmaceutiche, grossisti e farmacie;
mm) rischi sulla salute connessi alle proprieta' chimiche dei
giocattoli;
nn) lotta al doping d'intesa con la Sezione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute e
con il Comitato olimpico nazionale italiano;
oo) cooperazione nell'attivita' di assistenza ai migranti sbarcati
nel territorio nazionale nell'ambito di flussi non programmati di
ingresso, su attivazione del Ministero della salute.
2. Gli ufficiali e i marescialli di cui al comma 1 esercitano,
esclusivamente ai fini istituzionali, le funzioni amministrative
enunciate nel medesimo comma, nelle more della frequenza del corso di
aggiornamento teorico e pratico di cui all'articolo 2, da concludere
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E' esonerato dalla frequenza del corso di cui al comma 2 il
personale in servizio presso il Comando carabinieri per la tutela
della salute o presso le articolazioni periferiche dipendenti in
possesso di un titolo di laurea di tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, o ad esso equipollente ai sensi
del decreto ministeriale 27 luglio 2000, ovvero di correlata laurea
specialistica, nonche' il personale in servizio compreso nelle
previsioni del decreto ministeriale 3 novembre 2011.
Art. 2
1. Il corso di aggiornamento di cui all'articolo 1 comma 2, della
durata minima di 300 ore, e' pianificato dal Ministero della salute
di concerto con il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Agli oneri di formazione di cui al comma 1 si provvede secondo
le disposizioni stabilite dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del
decreto ministeriale 26 febbraio 2008, citato in premessa.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 luglio 2015
Il Ministro: Lorenzin