sabato 29 agosto 2015

Attivita' svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli NAS Carabinieri

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2015 
Attivita' svolte in via amministrativa, di vigilanza  e  controllo  a
tutela  dell'interesse  nazionale,  da  parte   degli   ufficiali   e
marescialli NAS Carabinieri. (15A06626) 
(GU n.199 del 28-8-2015)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive  modificazioni,
recante «Modifica degli artt. 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo
unico delle leggi sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio
1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e  della  vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande»; 
  Vista  la  legge  26  febbraio   1963,   n.   441,   e   successive
modificazioni, recante  «Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  30
aprile 1962, n. 283, sulla disciplina  igienica  della  produzione  e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto
del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750»; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»
ed in particolare gli articoli 6 e 7; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,  n.
327, e successive modificazioni, recante «Regolamento  di  esecuzione
della legge 30 aprile 1962, n. 283, e  successive  modificazioni,  in
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande»; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante «Modifiche al sistema penale»; 
  Visto l'articolo 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e successive
modificazioni, recante «Interventi a sostegno dell'agricoltura»,  con
cui e' disposto che, ai fini dei controlli sulle forniture alimentari
ai Paesi in via di sviluppo, il Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali puo' avvalersi del  Nucleo  antisofisticazioni
dell'Arma dei carabinieri; 
  Visto l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno  1986,  n.
282, convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo  1  della
legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti  in  materia  di
prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari»,  con  cui
e' disposto che l'Ispettorato centrale repressione frodi e  i  nuclei
antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri  operano,  in  concorso,
con i nuclei  di  polizia  tributaria  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di  Stato
e con l'Arma dei carabinieri, con  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche  agricole  e
con l'Agenzia delle dogane; 
  Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986, recante «Attuazione
del disposto dell'art. 11, comma 9, della legge 11 ottobre  1986,  n.
713, sulla produzione e vendita dei cosmetici», con cui  e'  disposto
che gli uffici territoriali competenti a richiedere  le  informazioni
previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 11 ottobre  1986,  n.
713, sono, tra gli  altri,  i  Nuclei  antisofisticazioni  e  sanita'
dell'Arma dei carabinieri,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
gennaio 1987, n. 2; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  giugno  1987,  e   successive
modificazioni, recante «Programma sistematico di  interventi  miranti
alla piu' efficace lotta contro le frodi e  le  sofisticazioni  degli
alimenti e delle bevande», e, in particolare, l'allegato in cui,  per
la  realizzazione  di  forme  di   collaborazione   e   coordinamento
nell'ambito della programmazione  degli  interventi  dell'Ispettorato
centrale   repressione    frodi,    sono    richiamati    i    nuclei
antisofisticazioni  dell'Arma  dei  carabinieri  tra  gli   organismi
incaricati dei  controlli  nel  settore  agro-alimentare,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1987, n. 165; 
  Visti gli articoli 55, 56, 57, commi 1, lettera b),  e  2,  lettera
b), 329 e 347 del Codice di procedura penale, approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza»,   anche   in   relazione   a   quanto    previsto
dall'articolo 4, comma 2, lettera a), e dall'articolo 5, comma 4, del
decreto ministeriale 26 febbraio 2008, segnatamente alle attivita' di
vigilanza e  controllo  nelle  materie  relative  alla  produzione  e
commercializzazione di sostanze stupefacenti, nonche' al  trattamento
di tossicodipendenti, alle ispezioni e  prelievi  di  campioni  negli
stabilimenti ed esercizi pubblici in cui si producono, si  conservano
in deposito, si commercializzano e si consumano le predette  sostanze
e negli scali aeroportuali, marittimi,  ferroviari  e  sui  mezzi  di
trasporto in genere; 
  Visto l'articolo 4, comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di finanza
pubblica»,  con  cui  sono  attribuiti  ai  carabinieri  dei   nuclei
antisofisticazioni e sanita' compiti di controllo delle  prescrizioni
farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della
direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione  e
la pubblicita' dei prodotti alimentari»; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e  successive
modificazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva   89/398/CEE
concernente i prodotti  alimentari  destinati  ad  una  alimentazione
particolare»; 
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive
modificazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva   90/385/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»; 
  Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  recante  "riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre  1992,  n.
421", come sostituito dall'articolo  12  del  decreto  legislativo  7
dicembre 1993, n. 517 con cui  e'  disposto  che  il  Ministro  della
sanita' interviene nell'esercizio del potere  di  alta  vigilanza  in
materia di controllo di qualita'; 
  Visto l'articolo 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  giugno
1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della  sanita',  a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre  1992,
n.  421»,  con  cui  e'  disposto  che  il  Ministro  della  sanita',
nell'esercizio del  potere  di  alta  vigilanza  e  ai  fini  di  cui
all'articolo 10, comma 2, del sopra  citato  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale dei
nuclei dell'Arma dei carabinieri e del personale di cui  all'articolo
4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37; 
  Visto l'articolo 8, comma 2,  del  citato  decreto  legislativo  30
giugno 1993, n. 266, con  cui  e'  disposto  che  il  Ministro  della
sanita' si avvale dei nuclei specializzati dell'Arma dei  carabinieri
per la repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  e  successive
modificazioni, recante  «Attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica  14
luglio 1995, n. 376, recante «Regolamento concernente  la  disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei  freschi
e conservati», che annovera tra  gli  organi  di  vigilanza  anche  i
nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri; 
  Visto il regolamento  (CE)  27  gennaio  1997,  n.  258/97  recante
«Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sui  nuovi
prodotti e i nuovi ingredienti alimentari»; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e  successive
modificazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva   93/42/CEE,
concernente i dispositivi medici»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, recante «Regolamento recante norme per  la  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione ed  all'immissione  in
commercio di presidi medico-chirurgici,  a  norma  dell'articolo  20,
comma 8, della L.15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e successive
modificazioni, recante «Depenalizzazione dei reati minori  e  riforma
del sistema sanzionatorio, ai  sensi  dell'articolo  1  della  L.  25
giugno 1999, n. 205»; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi»; 
  Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n.332, e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/79/CE  relativa
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro»; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita'
11 maggio 2001, recante «Definizione di procedure  da  applicarsi  in
caso di temporanea carenza  di  specialita'  medicinali  nel  mercato
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  maggio  2001,  n.
124; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
novembre 2001, e successive modificazioni, recante  «Definizione  dei
livelli  essenziali  di  assistenza»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, S.O.; 
  Visto l'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 3  aprile
2002, recante  «Requisiti  igienico-sanitari  per  il  commercio  dei
prodotti alimentari sulle aree pubbliche», con cui  e'  disposto  che
l'attivita' di vigilanza  e  controllo  sull'osservanza  delle  norme
dell'ordinanza e' svolta anche dal personale del Comando  carabinieri
per la sanita', funzionalmente dipendente dal Ministero della salute,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2002, n. 114; 
  Visto l'articolo 36  della  legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  e
successive modificazioni, recante «Misure per  favorire  l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza», con cui e' disposto che  le
amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti
speciali dell'Arma dei carabinieri  o  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri da  cui
dipendono funzionalmente per il controllo della destinazione d'uso di
materie prime e semilavorati; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,  e  successive
modificazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2001/20/CE
relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione
delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»; 
  Visti i  regolamenti  (CE)  datati  29  aprile  2004,  n.  852/2004
«Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  sull'igiene  dei
prodotti alimentari», n. 853/2004 «Regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene
per gli alimenti di origine animale», n.  854/2004  «Regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio che  stabilisce  norme  specifiche
per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti  di  origine
animale destinati al consumo umano» e n.  882/2004  «Regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo  ai  controlli  ufficiali
intesi a verificare la  conformita'  alla  normativa  in  materia  di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali»; 
  Visto il Piano nazionale integrato ai fini del regolamento (CE)  n.
882/2004 sui controlli ufficiali in materia di sicurezza  alimentare,
che annovera tra  gli  organi  nazionali  incaricati  dell'attuazione
anche il Comando carabinieri per la tutela della salute; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169,  e  successive
modificazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2002/46/CE
relativa agli integratori alimentari»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modificazioni, recante  «Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE», ed in  particolare  gli  articoli  112-quater,  142-bis,
142-ter  e  142-quinquies,  introdotti  dal  decreto  legislativo  19
febbraio 2014, n.  17,  con  cui  sono  stati  conferiti  al  Comando
carabinieri per  la  tutela  della  salute  compiti  ispettivi  e  di
intelligence in materia di vendita on-line di  farmaci  da  parte  di
farmacie  ed  altri  esercizi  commerciali  autorizzati;  lotta  alla
contraffazione  farmaceutica,  nell'ambito  del   Sistema   nazionale
anti-falsificazione;     informazioni     sulle     attivita'      di
anti-falsificazione farmaceutica, e  partecipazione  alla  conferenza
dei servizi per garantire la sicurezza dei medicinali; 
  Visto il decreto del  Ministero  dell'interno  28  aprile  2006,  e
successive  modificazioni,  recante  «Riassetto   dei   comparti   di
specialita'  delle  Forze  di  polizia»,  che  riserva   al   Comando
carabinieri per la tutela della salute le attivita' di prevenzione  e
contrasto  degli  illeciti  in   materia   di   sanita',   igiene   e
sofisticazioni alimentari, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
agosto 2006, n. 193; 
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale  dei  farmaci  e   dei
dispositivi medici del Ministero della salute 7 agosto 2006,  recante
«Revoca delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e  divieto
di immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, del  regolamento
(CE)  n.  2032/2003»,  sulla  cui  applicazione  sono  incaricati  di
vigilare i Nuclei (N.A.S.) del  Comando  carabinieri  per  la  tutela
della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 agosto 2006,  n.
191; 
  Visto il Protocollo  d'intesa  tra  il  Ministero  della  salute  e
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture in data 12 febbraio 2007, in cui  si  prevede  la
possibilita', da parte  dell'Autorita'  medesima,  di  avvalersi  del
Comando carabinieri per la  tutela  della  salute  nell'ambito  delle
attivita' ispettive; 
  Vista la  determinazione  4  aprile  2007  del  Direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),  che  annovera  il  Comando
carabinieri per  la  tutela  della  salute  nel  "Gruppo  di  Lavoro"
deputato alla valutazione dell'entita' e della tipologia del fenomeno
contraffazione farmaceutica in Italia nonche' al rafforzamento  della
cooperazione internazionale per lo scambio di  informazioni  inerenti
al fenomeno della contraffazione; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure  in  tema  di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al  Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007,  recante
«Pubblicita'  dei  medicinali  e  di  altri  prodotti  di   interesse
sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201  del  testo  unico
delle  leggi  sanitarie  27  luglio  1934,  n.  1265,  e   successive
modificazioni», con cui il Comando carabinieri per  la  tutela  della
salute e' incaricato  di  vigilare  sulla  regolarita'  dei  messaggi
pubblicitari  effettuati  esclusivamente  o  parzialmente  con  mezzi
fonici, attivando,  in  caso  di  infrazione,  le  procedure  dirette
all'applicazione delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
dalla legislazione vigente per la violazione dell'articolo 201  delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto del  27  luglio  1934,  e
successive  modificazioni  e   delle   ulteriori   disposizioni   che
disciplinano la pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti  di
interesse sanitario, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  3  agosto
2007, n. 179; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e  successive
modificazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2004/41/CE
relativa  ai  controlli  in  materia  di   sicurezza   alimentare   e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  200,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida
dettagliate per la buona pratica clinica relativa  ai  medicinali  in
fase  di  sperimentazione  a  uso  umano,   nonche'   requisiti   per
l'autorizzazione  alla   fabbricazione   o   importazione   di   tali
medicinali»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  26  febbraio  2008,
recante  «Riordino  del  Comando  carabinieri  per  la  tutela  della
salute», come modificato dal decreto del  Ministro  della  difesa  28
ottobre  2009,  recante  «Istituzione  del  Nucleo  dei   carabinieri
antisofisticazioni  (N.A.S.)  di  Foggia»,  e,  in  particolare,  gli
articoli 3,  4  e  5  che,  tra  l'altro,  attribuiscono  al  Comando
carabinieri per la tutela della salute competenze nei  settori  della
profilassi internazionale, della sanita' marittima  e  di  frontiera,
dei vaccini, virus, sieri,  tossine  e  prodotti  assimilati  nonche'
dell'assistenza  sanitaria  ospedaliera,  dell'igiene  della  sanita'
pubblica  e   della   polizia   veterinaria,   della   tracciabilita'
farmaceutica  e  del  monitoraggio  delle  confezioni  di  medicinali
all'interno  del  sistema  distributivo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 5 maggio 2009, n. 102; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro», in relazione al citato  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  29  novembre  2001  e  agli
articoli 4, comma 2, lettera q), e 5, comma 5, del menzionato decreto
ministeriale 26 febbraio 2008,  con  cui  e'  attribuita  al  Comando
carabinieri per la tutela della salute  la  vigilanza  integrata  nei
luoghi di lavoro ai fini del miglioramento  della  prevenzione  degli
infortuni sul lavoro  e  delle  malattie  professionali  nonche',  su
richiesta del Ministro della salute,  la  facolta'  di  procedere  ad
ispezioni e verifiche e ad impartire prescrizioni; 
  Vista la determinazione  30  aprile  2008  del  Direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),  che  annovera  il  Comando
carabinieri per la tutela della salute  nel  "Gruppo  IMPACT  Italia"
costituito sul modello della Task Force Internazionale per  la  lotta
alla contraffazione dei medicinali dell'Organizzazione  Mondiale  per
la Sanita'; 
  Visto l'articolo 2, comma 5, del provvedimento 8  aprile  2009,  n.
67/CSR della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome
«Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le  province  autonome  di
Trento e Bolzano sullo schema di accordo recante: "Adozione del Piano
di controllo  sull'immissione  in  commercio  e  l'utilizzazione  dei
prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013".  (Rep.  atti  n.
67/CSR)», che dispone l'inserimento, nella relazione  presentata  dal
Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  alla
Commissione Europea ed ai singoli Stati membri  dell'Unione  europea,
dei risultati delle attivita' del Comando carabinieri per  la  tutela
della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio  2009,  n.
103; 
  Visto l'Accordo 29 ottobre 2009, n. 181/CSR, recante  «Accordo,  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
concernente il sistema dei controlli ufficiali e  relative  linee  di
indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del  Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche  (REACH)»,
che stabilisce il concorso del  Comando  carabinieri  per  la  tutela
della  salute  (N.A.S.)  nelle  attivita'  di  controllo  dirette   a
garantire la sicurezza chimica, atteso che il Ministero della  salute
e' stato individuato quale autorita'  competente  ad  assicurare  gli
adempimenti previsti  dal  Regolamento  (CE)  n.  1907/2006  (REACH),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2009, n. 285, 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
  Visto l'articolo 1 del decreto  del  Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Modalita'
attuative delle misure previste a carico delle aziende farmaceutiche,
dei grossisti e delle farmacie in  caso  di  mancato  rispetto  delle
quote di spettanza di cui all'articolo 13, comma 1, lettera  b),  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77», che attribuisce anche al  Comando
carabinieri per la tutela della salute - Nucleo antisofisticazioni  e
sanita' - la funzione di segnalare all'AIFA le violazioni in  materia
di riduzione del prezzo al pubblico  dei  farmaci,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2010, n. 3; 
  Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.  54,
recante «Attuazione della direttiva 2009/48/CE  sulla  sicurezza  dei
giocattoli», con cui il Ministero della salute esercita  le  funzioni
di autorita' di vigilanza competente in merito ai rischi sulla salute
connessi alle proprieta' chimiche  dei  giocattoli,  avvalendosi  del
Comando carabinieri  per  la  tutela  della  salute  e  dell'Istituto
superiore di sanita'; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  14  febbraio  2012,
recante  «Norme  procedurali  per   l'effettuazione   dei   controlli
anti-doping di competenza della Commissione per la  vigilanza  ed  il
controllo sul doping e  per  la  salute  nelle  attivita'  sportive»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2012, n. 70; 
  Visto il Protocollo operativo in materia di controlli ai medicinali
per uso umano, concordato in data 17 dicembre 2012, tra il  Ministero
della salute, l'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA)  ed  il  Comando
carabinieri per la tutela della salute; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44 recante il regolamento per il riordino degli organi collegiali  ed
altri organismi operanti presso il Ministero della salute,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute», che all'articolo 1, comma 4, stabilisce  che
le direzioni generali  esercitano  i  poteri  di  accertamento  e  di
ispezione previsti dalla normativa vigente; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015,  recante
«Composizione del Comitato tecnico sanitario di  cui  all'articolo  3
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44»  e,
in particolare,  la  scheda  h),  relativa  alla  composizione  della
Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per  la  tutela
della salute nelle attivita' sportive; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  17  «Attuazione
della direttiva 2011/62/UE, che  modifica  la  direttiva  2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per  uso  umano,
al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena
di fornitura legale»; 
  Visto  l'articolo  2  del  Protocollo   d'intesa   concernente   la
«Cooperazione nell'attivita' di assistenza ai migranti  sbarcati  nel
territorio  nazionale  nell'ambito  di  flussi  non  programmati   di
ingresso»,  sottoscritto  in  data  21  novembre  2014  dai  Ministri
dell'interno, della salute e della difesa, con cui e'  stabilito  che
il  Ministero  della  salute  possa  avvalersi,  per   le   finalita'
dell'intesa, anche degli  enti  dallo  stesso  vigilati  nonche'  del
Comando carabinieri per la tutela della salute; 
  Visto l'Accordo quadro di collaborazione tecnico-operativa  tra  il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comando carabinieri per  la
tutela della salute, sottoscritto in data 9 febbraio 2015, in materia
antidoping  nello  sport  di  elite  anche  a  cura  degli  ispettori
investigativi antidoping del citato Comando carabinieri; 
  Vista l'Intesa  attuativa  dell'accordo  quadro  di  collaborazione
tecnico-operativo tra il Comitato Olimpico Nazionale  Italiano  e  il
Comando carabinieri per la tutela della salute, sottoscritta in  data
6 maggio 2015; 
  Vista la determinazione  25  maggio  2015  del  Direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),  che  annovera  il  Comando
carabinieri per la tutela della salute  nella  Task  Force  nazionale
permanente anti-falsificazione farmaceutica, di cui al citato decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 17; 
  Considerato che il Comando carabinieri per la tutela  della  salute
e' posto alle dipendenze funzionali del  Ministero  della  salute  ai
fini  delle  attivita'  di  vigilanza  e  controllo   nelle   materie
disciplinate dalle sopracitate disposizioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 58,
recante «Regolamento  concernente  l'individuazione  della  figura  e
relativo  profilo  professionale  del   tecnico   della   prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, come  modificato  dal
decreto ministeriale  3  novembre  2011,  recante  «Equipollenza  dei
diplomi  e  attestati  al  diploma  universitario  di  tecnico  della
prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro ai  fini  dell'esercizio
professionale  e  dell'accesso  alla   formazione   post-base»,   che
attribuisce al personale dell'ex-Comando antidroga e  dell'ex-Comando
antisofisticazioni e sanita' transitato nel Comando  Carabinieri  per
la tutela della  salute,  con  il  grado  minimo  di  brigadiere,  le
funzioni di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei  luoghi  di
lavoro, di cui al citato decreto ministeriale 58/1997, ai  soli  fini
istituzionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2000, n.
191; 
  Visto l'allegato 1 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.  179
recante «Disposizioni legislative statali  anteriori  al  1°  gennaio
1970, di cui si ritiene indispensabile la  permanenza  in  vigore,  a
norma dell' articolo 14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246»,
riportante gli "Atti salvati pubblicati anteriormente al  1°  gennaio
1970", che, non contemplando tra le singole disposizioni che  restano
in vigore l'articolo 17 della citata legge n. 441 del 1963,  sancisce
l'abrogazione della figura dell'ispettore sanitario; 
  Considerata la persistente necessita' di continuare  ad  assicurare
al personale del Comando carabinieri  per  la  tutela  della  salute,
attesa  l'alta  specializzazione  acquisita,  i  poteri  necessari  a
svolgere vigilanza  e  controlli  amministrativi  nel  settore  degli
alimenti e bevande e nelle altre correlate materie di competenza  del
Ministero della salute, regolamentate dalle norme sopra richiamate; 
  Ritenuto che detti poteri debbano essere esercitati  esclusivamente
ai fini istituzionali  durante  il  periodo  di  servizio  presso  il
Comando stesso ovvero presso le dipendenti articolazioni periferiche; 
  Ritenuto che lo svolgimento delle menzionate funzioni di  vigilanza
e controllo debba essere comunque subordinato  alla  frequenza  e  al
superamento di un corso di aggiornamento; 
  Atteso che il Comando carabinieri per la tutela della salute  opera
sull'intero territorio nazionale, anche sulla scorta delle  direttive
del Ministro della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ferme restando le attribuzioni  stabilite  dall'articolo  5  del
decreto ministeriale  26  febbraio  2008,  citato  in  premessa,  gli
ufficiali e i marescialli non compresi nelle previsioni  del  decreto
ministeriale 3 novembre 2011, anch'esso richiamato in  premessa,  che
sono in servizio presso il Comando carabinieri per  la  tutela  della
salute o presso le articolazioni periferiche dipendenti alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   esercitano   in   via
amministrativa la vigilanza e il  controllo  nelle  seguenti  materie
regolamentate  dalle  norme  citate  in  premessa,   con   interventi
operativi a tutela dell'interesse nazionale: 
  a) produzione, vendita, etichettatura, presentazione e  pubblicita'
delle sostanze alimentari e bevande, inclusi i prodotti destinati  ad
un'alimentazione particolare, gli  integratori  alimentari,  i  nuovi
prodotti e i nuovi ingredienti alimentari; 
  b) forniture alimentari ai Paesi in via di  sviluppo,  a  richiesta
del Ministero per le politiche agricole e forestali; 
  c) prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari; 
  d) produzione e vendita di cosmetici e cosmetovigilanza; 
  e) prodotti agro-alimentari, nell'ambito della programmazione degli
interventi miranti alla piu' efficace lotta  contro  le  frodi  e  le
sofisticazioni degli alimenti e delle bevande; 
  f)  produzione  e  commercializzazione  di  sostanze  stupefacenti,
trattamento dei tossicodipendenti, ispezioni e prelievi  di  campioni
negli stabilimenti ed esercizi  pubblici  in  cui  si  producono,  si
conservano  in  deposito,  si  commercializzano  e  si  consumano  le
predette sostanze ad azione stupefacente e psicotropa e  negli  scali
aeroportuali, marittimi, ferroviari  e  sui  mezzi  di  trasporto  in
genere; 
  g) prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento  delle  truffe  in
danno del Servizio sanitario nazionale; 
  h) dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici  in  vitro  e
dispositivi medici impiantabili attivi; 
  i) produzione, commercializzazione  e  utilizzazione  dei  prodotti
fitosanitari e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; 
  l) raccolta e  commercializzazione  dei  funghi  epigei  freschi  e
conservati; 
  m) biocidi e presidi medico-chirurgici; 
  n) temporanea carenza di medicinali nel mercato  nazionale,  presso
strutture di produzione e distribuzione di farmaci; 
  o)  assistenza  sanitaria  e  ospedaliera  e  appropriatezza  delle
prestazioni sanitarie; 
  p)  requisiti  igienico-sanitari  per  il  commercio  dei  prodotti
alimentari sulle aree pubbliche; 
  q) destinazione d'uso di materie prime e semilavorati; 
  r) applicazione della buona pratica clinica  nell'esecuzione  delle
sperimentazioni cliniche  di  medicinali  per  uso  clinico,  nonche'
requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o  importazione  di
tali farmaci; 
  s)  sicurezza  alimentare,  segnatamente  all'igiene  dei  prodotti
alimentari, degli alimenti di origine animale  destinati  al  consumo
umano e di  prodotti  destinati  all'alimentazione  animale,  nonche'
salute e benessere degli animali; 
  t)  attuazione  del  Piano  nazionale  integrato  sulla   sicurezza
alimentare; 
  u) vendita on-line  di  farmaci  da  parte  di  farmacie  ed  altri
esercizi   commerciali   autorizzati,   lotta   alla   contraffazione
farmaceutica, nell'ambito del Sistema nazionale  anti-falsificazione,
informazioni sulle  attivita'  di  anti-falsificazione  farmaceutica,
partecipazione alla conferenza dei servizi per garantire la sicurezza
dei medicinali, nonche' contrasto all'introduzione  nella  catena  di
fornitura legale dei medicinali falsificati, d'intesa  con  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  v) contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  in  ambito
sanitario, su attivazione della competente Autorita'; 
  z) tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con interventi
di vigilanza integrata; ai fini del miglioramento  della  prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 
  aa) messaggi pubblicitari dei medicinali e  di  altri  prodotti  di
interesse sanitario, effettuati  esclusivamente  o  parzialmente  con
mezzi fonici; 
  bb)  profilassi  internazionale,  sanita'  marittima,  aerea  e  di
frontiera; 
  cc) produzione,  commercio,  vendita  e  pubblicita'  dei  prodotti
chimici usati in  medicina,  dei  preparati  farmaceutici,  preparati
galenici, medicinali e gas medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine
e prodotti assimilati; 
  dd) campionamenti dei farmaci autorizzati con procedure nazionale e
comunitaria (EDQM), in attuazione dei piani di controllo annuali; 
  ee) igiene, sanita' pubblica e polizia veterinaria; 
  ff) tracciabilita' farmaceutica e monitoraggio delle confezioni dei
medicinali all'interno del sistema distributivo; 
  gg) informazione scientifica sui farmaci; 
  hh) tutela della salute umana durante  le  emergenze  di  carattere
sanitario; 
  ii) sicurezza chimica; 
  ll) violazioni in materia di riduzione del prezzo al  pubblico  dei
farmaci a carico di aziende farmaceutiche, grossisti e farmacie; 
  mm) rischi sulla  salute  connessi  alle  proprieta'  chimiche  dei
giocattoli; 
  nn) lotta al doping d'intesa con la Sezione per la vigilanza ed  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute  e
con il Comitato olimpico nazionale italiano; 
  oo) cooperazione nell'attivita' di assistenza ai migranti  sbarcati
nel territorio nazionale nell'ambito di  flussi  non  programmati  di
ingresso, su attivazione del Ministero della salute. 
  2. Gli ufficiali e i marescialli di  cui  al  comma  1  esercitano,
esclusivamente ai  fini  istituzionali,  le  funzioni  amministrative
enunciate nel medesimo comma, nelle more della frequenza del corso di
aggiornamento teorico e pratico di cui all'articolo 2, da  concludere
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. E' esonerato dalla frequenza del corso di  cui  al  comma  2  il
personale in servizio presso il Comando  carabinieri  per  la  tutela
della salute o presso  le  articolazioni  periferiche  dipendenti  in
possesso  di  un  titolo  di  laurea  di  tecnico  della  prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, o ad esso equipollente ai sensi
del decreto ministeriale 27 luglio 2000, ovvero di  correlata  laurea
specialistica,  nonche'  il  personale  in  servizio  compreso  nelle
previsioni del decreto ministeriale 3 novembre 2011. 
                               Art. 2 
 
  1. Il corso di aggiornamento di cui all'articolo 1 comma  2,  della
durata minima di 300 ore, e' pianificato dal Ministero  della  salute
di concerto con il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri. 
  2. Agli oneri di formazione di cui al comma 1 si  provvede  secondo
le disposizioni stabilite dall'articolo 6, comma 2, lettera  d),  del
decreto ministeriale 26 febbraio 2008, citato in premessa. 
                               Art. 3 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 luglio 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin