Ho letto recentemente su "OMISSIS" che per la patente scaduta da più di cinque anni si fa riferimento alla circolare n. 16/1971 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ed al chiarimento fornito dallo stesso, con la nota del 26 gennaio 2009 prot. n. 7053 che specifica che:
- la revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma;
- l'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990.
- in sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.
- non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.
La procedura è giusta?
Roberto A.
Milano
Risposta:
La procedura sopra descritta è la stessa di quella fornita da 'Linea amica' , il servizio di call center organizzato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione per fornire ai cittadini, tramite telefono ed e-mail, informazioni ed assistenza nei rapporti con la P.A, ma il servizio è aggiornato al 14 luglio 2014 (si fa per dire aggiornato....).
Forse l'articolista avrà attinto da li, e non si è minimamente posto il problema.
La norma sopra richiamata è invece, a mio avviso, del tutto obsoleta, tenuto conto che le competenze relative al semplice rinnovo di validità della patente di guida sono state trasferite alle autorità sanitarie competenti al rilascio dei relativi certificati medici e che se la patente è scaduta da più di 3 anni non è possibile rinnovarla per via telematica (l'attuale procedura digitalizzata) e non è possibile per il medico rilasciare il certificato di rinnovo.
L'unica cosa certa, dalla lettura delle norme, è che il rinnovo di validità di patenti scadute da oltre tre anni dovrà essere effettuato direttamente presso l'Ufficio della Motorizzazione civile cosi come stabilito dalla Circolare - 23/09/2014 - Prot. n. 20423
Peraltro è anche prevista la Procedure richiesta duplicato e conferma validità (rinnovo) della patente di guida nei casi di impossibilità di attivazione della procedura telematica di rinnovo.
La stessa Circolare 9-5-2013 n. 11720, che parla di Patenti italiane rinnovate all'estero ai sensi dell'art. 126, comma 9 del Codice della Strada, così recita:" A tal proposito si ritiene pertanto utile ricordare che la conferma di validità effettuata dalle autorità diplomatico-consolari, con le modalità previste dal citato art. 126, è da ritenersi valida a tutti gli effetti e quindi deve essere opportunamente valutata prima di considerare l'eventuale emissione di un provvedimento di revisione (ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada) avente come motivazione un mancato esercizio alla guida per lungo periodo che, in genere, viene individuato in tre anni, in base alla Circolare n. 16/1971 di quest'Amministrazione"
La procedura sopra descritta è la stessa di quella fornita da 'Linea amica' , il servizio di call center organizzato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione per fornire ai cittadini, tramite telefono ed e-mail, informazioni ed assistenza nei rapporti con la P.A, ma il servizio è aggiornato al 14 luglio 2014 (si fa per dire aggiornato....).
Forse l'articolista avrà attinto da li, e non si è minimamente posto il problema.
La norma sopra richiamata è invece, a mio avviso, del tutto obsoleta, tenuto conto che le competenze relative al semplice rinnovo di validità della patente di guida sono state trasferite alle autorità sanitarie competenti al rilascio dei relativi certificati medici e che se la patente è scaduta da più di 3 anni non è possibile rinnovarla per via telematica (l'attuale procedura digitalizzata) e non è possibile per il medico rilasciare il certificato di rinnovo.
L'unica cosa certa, dalla lettura delle norme, è che il rinnovo di validità di patenti scadute da oltre tre anni dovrà essere effettuato direttamente presso l'Ufficio della Motorizzazione civile cosi come stabilito dalla Circolare - 23/09/2014 - Prot. n. 20423
Peraltro è anche prevista la Procedure richiesta duplicato e conferma validità (rinnovo) della patente di guida nei casi di impossibilità di attivazione della procedura telematica di rinnovo.
La stessa Circolare 9-5-2013 n. 11720, che parla di Patenti italiane rinnovate all'estero ai sensi dell'art. 126, comma 9 del Codice della Strada, così recita:" A tal proposito si ritiene pertanto utile ricordare che la conferma di validità effettuata dalle autorità diplomatico-consolari, con le modalità previste dal citato art. 126, è da ritenersi valida a tutti gli effetti e quindi deve essere opportunamente valutata prima di considerare l'eventuale emissione di un provvedimento di revisione (ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada) avente come motivazione un mancato esercizio alla guida per lungo periodo che, in genere, viene individuato in tre anni, in base alla Circolare n. 16/1971 di quest'Amministrazione"
Mario Serio
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