domenica 23 agosto 2015

Danno erariale - Segretari comunali convenzionati: la scure sui rimborsi delle spese di viaggio

La sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna del 12.8.2015 n. 103.
31.565,10 euro, è questo l'importo che il segretario convenzionato si era fatto rimborsare per le spese di viaggio sostenute per i trasferimenti dal luogo di propria residenza a quello della sede di lavoro dal gennaio 2010 ad aprile 2012.
Un danno erariale contestato dalla Procura ed accertato dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna che, con sentenza del 12.8.2015 n. 103, ha condannato il segretario comunale.
Ad avviso del Collegio l’articolo 45 secondo comma C.C.N.L. 16/5/2001, che testualmente recita “al segretario titolare di segreteria convenzionate per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili” va inserito nella complessiva disciplina relativa al rimborso delle spese di viaggio per i pubblici dipendenti. 
Il rimborso delle spese di viaggio che può considerarsi legittimamente rimborsabile riguarda solo gli spostamenti da uno ad un altro dei comuni riuniti in convenzione, per l’esercizio delle relative funzioni da parte del segretario convenzionato. 
 Il Collegio chiarisce, sul punto, che non depongono in senso diverso nessuno dei pareri resi dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali quale, ad esempio, il parere del 21 aprile 2006 che prevede il rimborso delle spese di viaggio sempre con riferimento a quelle relative agli spostamenti tra i comuni convenzionati e chiarisce in modo inequivocabile l’impossibilità di legittimi rimborsi per gli spostamenti dalla residenza del segretario al comune capofila e viceversa.
L’inciso che ammette il rimborso delle spese di viaggio nel citato parere - precisa la Corte dei Conti - fa riferimento alla possibilità del segretario comunale di recarsi partendo dalla propria residenza prima in un Comune non capofila della convenzione; in tale ipotesi saranno rimborsabili le spese di viaggio non dalla residenza al Comune non capofila, bensì solamente quelle relative alla tragitto dal comune capofila al Comune non capofila.
Enrico Michetti
La Direzione
(18 agosto 2015)

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