Tamponamento senza colpa, se l'ostacolo è imprevedibile.Responsabile il proprietario se si stacca il rimorchio in autostrada e rimane sulla corsia di marcia provocando un incidente

Con sentenza n. 17206 depositata il 27 agosto 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso di una compagnia assicuratrice, avverso la pronuncia con cui la stessa veniva condanna – per conto dell'assicurato – al risarcimento dei danni occorsi alla resistente.
Quest'ultima, in particolare, percorrendo l'autostrada a bordo del proprio autocarro, era andata a collidere contro un rimorchio (assicurato con la ricorrente) che si era staccato dalla motrice e si era arrestato proprio al centro della corsia di marcia.
La compagnia ricorrente impugnava la pronuncia di merito, laddove I giudici territoriali non avevano ritenuto applicabile al caso di specie, la disposizione di cui all'art. 149 C.d.S. (considerando la presenza del veicolo fermo in mezzo alla strada, un "fatto imprevedibile").
Invero – a detta della ricorrente – il conducente del veicolo sopraggiungente avrebbe dovuto garantire l'arresto tempestivo, mantenendo la distanza di sicurezza; sicché la collisione avrebbe dovuto porre a suo carico la presunzione della relativa inosservanza.
La Cassazione, nel respingere detta censura, ha viceversa affermato che la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza ex ex art. 149 C.d.S. non concerne l'ipotesi di tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
Nel caso de quo, va dunque esclusa la presunzione di colpa a carico del conducente che si è scontrato con il rimorchio fermo nella carreggiata, restando esclusivamente operante la presunzione di responsabilità del proprietario del rimorchio medesimo ex art. 2054 c.c.

 Eleonora Mattioli  http://www.telediritto.it

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