Un
dipendente di un ente, in distacco sindacale dal 1993, al rientro in
servizio attivo per cessazione dello stesso, ha chiesto di fruire delle
ferie maturate e non godute prima del distacco. E’ possibile concederle?
RAL_1775_Orientamenti Applicativi
Un
dipendente di un ente, in distacco sindacale dal 1993, al rientro in
servizio attivo per cessazione dello stesso, ha chiesto di fruire delle
ferie maturate e non godute prima del distacco. E’ possibile concederle?
Nel merito del quesito
formulato, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, nella
particolare situazione prospettata, al lavoratore rientrato in servizio,
a seguito della cessazione del distacco sindacale, debba essere
riconosciuta la possibilità di fruire del residuo di ferie maturate e
non godute nella fase del rapporto di lavoro antecedente al distacco
stesso.
Infatti,
si tratta di ferie che, come si legge nel testo del quesito, il
lavoratore aveva effettivamente già maturato e che lo stesso si è
trovato nell’impossibilità oggettiva di fruire per effetto del
collocamento in distacco sindacale.
In
proposito, si ritiene utile richiamare i seguenti principi già espressi
nei vari orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale
dell’Agenzia:
a) le ferie sono un diritto irrinunciabile;
b) le ferie non fruite nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruite anche in periodi successivi;
c)
l’art.5, comma 8, della legge n.135/2012 ha disposto il divieto di
monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti (art. 5,
comma 8, della legge n.135/2012), salvo i limitati casi in cui questa
possa ritenersi ancora possibile sulla base delle citate previsioni
legislative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione
Pubblica con le note n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012.