sabato 23 luglio 2016

Violazioni CDS: opposizione avverso verbale - La legittimazione all'impugnazione del verbale di contestazione di infrazione al codice della strada spetta al proprietario dell'autovettura e non ad altri

Corte di cassazione - Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.13651 del 05/07/2016, udienza del 05/02/2016, Presidente PETITTI STEFANO Relatore ORICCHIO ANTONIO


SENTENZA sul ricorso 27707-2011 proposto da: BARRANCA GIOVANNI LUCA BRRGNN71E26I452F, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO URRU, TIZIANA BARRANCA; - ricorrente - contro 2016 COMUNE DI CODRONGIANOS in persona del Sindaco pro 284 tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 1473/2010 della CORTE D'APPELLO , di SASSARI, depositata il 23/09/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubb]ica udienza del 05/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO in FATTO Con sentenza n. 989/2008 il Giudice di Pace di Sassari, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal resistente Comune di Codrongianos, dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto da Barranca Giovanni avverso il verbale n. 000436/X/06 del detto Comune, con cui veniva contestata la violazione dell'arti 42, co. 8 C.d.S. (accertata a mezzo di rilevatore Traffic Speedphot, di cui in atti) alla società farmaceutica MerK Shaip & Dohme (Italia) S.p.a. intestataria dell'autovettura con cui veniva consumata la contestata violazione, autovettura solo utilizzata dal ricorrente quale informatore farmaceutico. Avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure interponeva appello il Barranca. Resisteva al gravame l'appellato Comune Il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice di appello, con sentenza n. 1473/2010, rigettava la proposta impugnazione con condanna dell' appellante alle spese del giudizio. Per la cassazione della suddetta sentenza di appello ricorre il Barranca con atto affidato a due ordini di motivi. Non ha svolto attività difensiva l'intimato Comune. 3 RITENUTO in DIRITTO 1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza gravata e di tutto il relativo procedimento per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.. Nella sostanza parte ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza avrebbe omesso di pronunziarsi su alcuni vizi denunziati, limitandosi a richiamare le argomentazioni della sentenza del Giudice di primo grado. Il motivo è infondato. Non vi è stata, in effetti, nessuna omessa pronunzia del Giudice di appello : quest'ultimo, una volta provveduto ad esaminare la preliminare e dirimente questione della eccepita carenza di legittimazione attiva dell'odierno ricorrente, non poteva procedere —ritenuta la detta carenza- alla delibazione delle domande pure avanzate dall'appellante carente di legittimazione. D'altra parte è noto il principio per cui la legittimazione all'impugnazione del verbale di contestazione di infrazione al codice della strada spetta al proprietario dell'autovettura e non ad altri. Peraltro, al fine di giungere motivamente alla decisione oggi gravata, ben poteva —come in ipotesi- il Giudice di appello 4 provvedere richiamando le argomentazioni analogamente già sostenute nella sentenza di primo grado. Il motivo va, dunque, respinto. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ancora, la nullità della sentenza gravata e del relativo procedimento per errores in iudicando de modo procedendi in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. per essere stato erroneamente richiamato, al fine di sostenere l'affermato difetto di legittimazione attiva, un precedente di questa Corte riferito (secondo il ricorrente) ad altra fattispecie. Il precedente di cui in epigrafe è quello costituito da una decsione di questa Corte citata dal primo giudice, ripresa nella sentenza oggi gravata ed addotto a causa del vizio di cui al motivo qui in esame dal ricorrente. La decisione è la n. 325/2007 (relativa alla legittimazione attiva del destinatario dell'oridnanza-ingiunzione ex L. 689/1981). Orbene la sentenza impugnata innanzi a questa Corte non si fonda —unicamente- sulla detta citata decisione (e, quindi, il motivo sarebbe -in ogni caso- incongruo ed infondato). Inoltre la gravata decisione svolge, aderendo al citato precedente, una congrua argomentazione motiva tesa a affermare la correttezza del decisum del primo giudice e a ribadire che è esclusivamente l'ingiunto (e, nella specie, il proprietario dell'autovettura) a rivestire la qualifica che attribuisce la legittimazione ali' impugnazione. Peraltro appare di non facile intelligibilità l'ulteriore doglianza di parte ricorrente quanto al preteso "mancato riferimento ad una prova di trascrizione del relativo contratto". Il motivo va, perciò, rigettato. 3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 5 febbraio 2016.