Il decreto di classificazione delle strade comunali è di competenza
regionale, ma esso presuppone l’adozione della delibera di
classificazione e del “Piano delle strade”, entrambi atti di competenza
del consiglio comunale; parimenti, è richiesta la deliberazione del
consiglio comunale ogniqualvolta si tratti di modificare il “Piano delle
strade” in essere, mediante classificazione come comunali ed inclusione
in esso di nuove vie del territorio comunale.
Consiglio di Stato
-
sentenza n.
5643 del
02/10/2018
. 05643/2018REG.PROV.COLL.
N. 03815/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3815 del 2008, proposto da:
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Trane, con domicilio eletto presso lo studio Nathalie Lusi in Roma, via Flaminia, 362;
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Trane, con domicilio eletto presso lo studio Nathalie Lusi in Roma, via Flaminia, 362;
contro
Consorzio SISRI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Musci, domiciliato ex
art. 25 cpa presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in
Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZ. I n. 370/2008, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre
2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e udito per la parte appellata
l’avvocato Francesco Musci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza appellata il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, ha accolto il
ricorso proposto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi
Reali alle Imprese (S.I.S.R.I.) di Brindisi contro il Comune di Brindisi
per l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 340 del
19 settembre 2007, con la quale era stata respinta la richiesta
avanzata dal Consorzio -mediante trasmissione al Comune della
deliberazione commissariale n. 45 del 17 aprile 2007- di classificare
come “comunali” le strade dell’agglomerato industriale di Brindisi,
realizzate negli anni ’60 dal Consorzio del Porto e dell’A.S.I. di
Brindisi (cui era succeduto il Consorzio S.I.S.R.I.).
1.1. La delibera comunale impugnata aveva concluso nel senso che “la
rete viaria esistente nell’agglomerato della Zona Industriale di
Brindisi è di esclusiva proprietà del Consorzio SISRI e … essa, nel suo
complesso, non può essere qualificata di uso pubblico perché non
soddisfa un pubblico interesse generale del Comune di Brindisi”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto che:
- le strade si trovano in zona industriale posta a
ridosso del centro urbano e servono l’utenza brindisina nel suo
complesso; la loro classificazione come comunali avrebbe dovuto essere
valutata dal Comune anche ai sensi dell’art. 3, lettera a), della L.R.
n. 38 del 1977 (punto 3.1 della motivazione);
- nel corso degli anni il complesso viario -realizzato
inizialmente a servizio delle ditte della zona industriale- è divenuto
di uso pubblico, come accertato dallo stesso Tar per la Puglia, sede di
Lecce, con la sentenza n. 818/04, che, pur riguardando un singolo asse
viario, ha affermato conclusioni estensibili a tutte le strade in
contestazione (punto 3.2);
- anche se l’accertamento della proprietà delle strade
non rientra nella cognizione del G.A., se non in via incidentale, nella
sentenza n. 8058/06 del Consiglio di Stato, conclusiva del giudizio di
appello avverso la sentenza n. 818/04, si è affermato che “l’ente proprietario, ai fini della circolazione, è il Comune di Brindisi” e di tale affermazione la delibera impugnata non si è fatta carico (punto 3.3);
- parimenti la delibera impugnata avrebbe dovuto
tenere conto del fatto che il carattere di uso pubblico delle strade è
stato già affermato nei confronti delle stesse parti da numerosi
precedenti giurisprudenziali (punto 3.4);
- ferma restando la proprietà delle strade in capo al
Consorzio, il Comune di Brindisi ha già da tempo riconosciuto che la
rete viaria in questione è utilizzata dalla collettività, il che “costituisce una situazione giuridica corrispondente all’esercizio di una servitù”, come già statuito con la citata sentenza n. 818/04 (punto 3.5).
1.3. Ne è seguito l’accoglimento del ricorso e
l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale oggetto di
impugnazione, con condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione
in favore del Consorzio ricorrente delle spese di lite, liquidate
complessivamente in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori
come per legge.
2. Il Comune di Brindisi ha proposto appello per ottenere la riforma di questa sentenza, formulando tre motivi di gravame.
2.1. Il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi si è costituito per resistere all’appello.
2.2. Soltanto la difesa della parte appellata (oggi
Consorzio A.S.I.) ha depositato la memoria conclusiva in vista
dell’udienza pubblica del 18 settembre 2018 ed ha partecipato alla
discussione, mentre nessuno è comparso per il Comune appellante.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Col primo motivo (Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia),
il Comune ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che è
stata superata dal primo giudice, senza specificamente motivare sul
punto, in quanto evidentemente assorbita dalle suesposte ragioni della
decisione.
Essa era stata svolta, e viene qui ribadita, nel presupposto che il Consorzio abbia chiesto al Tar di ordinare al Comune un facere specifico e che il Tar abbia provveduto in tal senso, deducendo che:
- soltanto l’ente proprietario ha competenza in merito
alla classificazione delle strade e vi provvede con atti a natura
eminentemente discrezionale e, nel caso di specie, proprietario è il
Consorzio;
- la sentenza imporrebbe all’amministrazione un facere (classificazione delle strade) inesigibile, appunto perché il Comune non è proprietario delle strade realizzate dal Consorzio.
3.1.Il motivo è privo di fondamento e l’eccezione di inammissibilità del ricorso, come sopra formulata, va respinta.
A prescindere dalla questione della proprietà delle
strade (sulla quale si tornerà), il Consorzio ha impugnato un
provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione comunale, il cui
sindacato non può che essere riservato al giudice amministrativo; la
sentenza ne ha sancito l’illegittimità, disponendone l’annullamento,
senza eccedere dall’ambito del potere giurisdizionale e, quindi, senza
nulla specificamente ordinare all’amministrazione in merito all’attività
di classificazione delle strade, pur correttamente riconoscendo la
relativa competenza in capo al Comune piuttosto che in capo al
Consorzio, per le ragioni di cui si dirà trattando del terzo motivo.
3.2. Riscontro di siffatta conclusione si rinviene
nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
sede di Lecce, n. 2539 del 30 luglio 2008, con la quale è stato accolto
il ricorso per ottemperanza presentato dal Consorzio, motivando nel
senso che “qualora venga annullato un atto di diniego la
soddisfazione dell’interesse -sebbene di carattere pretensivo- si
ritiene possa avvenire attraverso il successivo esercizio del potere da
parte dell’amministrazione, ma con il vincolo delle statuizioni
contenute nel giudicato (cfr. art. 45 del T.U. n. 1054 del 1924)” e
che nel caso di specie l’amministrazione comunale si sarebbe dovuta
conformare agli accertamenti sopra specificati concernenti soltanto le
caratteristiche strutturali e funzionali delle strade dell’agglomerato
industriale.
4. Col secondo motivo (Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia)
il Comune ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per
carenza di un interesse concreto ed attuale in capo al Consorzio,
superata dal primo giudice, analogamente a quella di cui sopra.
Secondo l’appellante, se si ritiene –come avrebbe
ritenuto la sentenza- che la proprietà delle strade sia in capo al
Comune di Brindisi, il Consorzio non avrebbe alcun interesse a che venga
sancito l’obbligo di quest’ultimo alla relativa classificazione;
peraltro, la classificazione ha portata meramente dichiarativa e non
sarebbe di nessun vantaggio per il Consorzio.
4.1. Il motivo è privo di fondamento e l’eccezione di
inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse del ricorrente in
primo grado, va respinta.
Premesso che la sentenza non contiene alcuna
statuizione di proprietà della rete viaria realizzata dal Consorzio in
capo al Comune di Brindisi, è sufficiente constatare che il Consorzio ha
interesse alla classificazione delle strade come “comunali”, ai sensi
dell’art. 2 del codice della strada (oltre che ai sensi dell’art. 3,
lett. a, della l. r. n. 38 del 1977), poiché alla classificazione
consegue l’assunzione degli obblighi, di polizia e di manutenzione,
connessi alla circolazione.
In difetto di classificazione, trattandosi di strade
realizzate dal Consorzio su suolo di proprietà consortile e non essendo
state ancora incluse nel demanio comunale, mediante apposita convenzione
stipulata col Comune ovvero mediante accertamento giurisdizionale della
proprietà o della servitù di uso pubblico (da parte dell’A.G.O.), gli
obblighi di polizia e di manutenzione, oltreché l’eventuale
responsabilità (anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.) nei confronti
degli utenti delle strade, avrebbero potuto essere ritenuti di spettanza
del Consorzio.
La richiesta avanzata da quest’ultimo e respinta con
la deliberazione della G.C. n. 340 del 19 settembre 2007, qui impugnata,
era volta ad ottenere appunto l’assunzione in capo al Comune dei detti
obblighi e della connessa responsabilità, a prescindere dal
riconoscimento formale di un diritto reale a favore del medesimo Comune
sull’intera rete viaria o su parte di essa.
All’evidenza, sussistono l’interesse concreto ed
attuale e quindi la legittimazione ad agire del Consorzio al fine di
ottenere l’annullamento del provvedimento amministrativo a sé
sfavorevole.
5. Il terzo motivo di gravame (Eccesso di potere, travisamento dei presupposti. Violazione di legge) si articola in più censure.
5.1. Con la prima (sub 3.1 dell’atto di appello), il
Comune di Brindisi sostiene che non vi sarebbe alcuna prova che -come
affermato dal Tar- la zona industriale si trovi a ridosso del centro
abitato e che la cittadinanza si avvalga di tutte le strade consortili.
5.2. Con la seconda (sub 3.2), il Comune sostiene che
la classificazione delle strade comunali rientrerebbe nell’ambito delle
competenze esclusive delle Regioni, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del
regolamento di esecuzione del codice della strada, perciò sarebbe stata
inammissibile o irricevibile la richiesta del Consorzio rivolta al
Comune.
5.3. Con la terza (sub 3.3.) il Comune sostiene che
mancherebbero del tutto i presupposti per classificare come comunali le
strade di cui si discute, in quanto:
- non è mai stato in discussione che la rete viaria
della zona industriale fu realizzata dal Consorzio del Porto e dell’ASI
di Brindisi per porla ad esclusivo servizio delle attività e delle
imprese ivi esistenti;
- il Consorzio acquisì i suoli tramite apposite
procedure espropriative ed accatastò le aree alla partita catastale
intestata all’ente espropriante;
- secondo il codice civile, quindi, le strade sono di proprietà del Consorzio;
- la demanialità delle strade non si può fare
discendere da un atto di volontà dell’autorità amministrativa e, men che
meno, da una situazione di fatto, mentre nel caso di specie vi sarebbe
tutt’al più una situazione di fatto di pubblico transito, in ipotesi,
esercitato sulle strade in questione;
- l’esercizio del pubblico transito su una strada non è
sufficiente a determinare la demanialità del bene, essendo necessario
che ad esso segua o si accompagni l’acquisto del titolo da parte della
p.a., eventualmente anche per usucapione, come da giurisprudenza
amministrativa citata nell’atto di appello (Tar Campania, Napoli, sez.
VII, 2 novembre 2005, n. 18232);
- sono irrilevanti, ai fini della costituzione del
diritto reale, le previsioni del codice della strada, che attengono al
pubblico transito, che è nozione relativa ad una mera situazione di
fatto, mentre sarebbe diversa la nozione di uso pubblico in quanto
relativa ad una situazione giuridica, qualificabile come “una
particolare figura di diritto reale”;
- l’insegnamento della Corte di Cassazione è contrario
al riconoscimento della natura pubblica di una strada per il solo fatto
che su di essa si eserciti il pubblico transito, richiedendosi altri
presupposti per l’inclusione di una strada nel demanio stradale e quindi
per il riconoscimento della sua natura di strada pubblica, come da
precedenti giurisprudenziali di legittimità riportati in ricorso (Cass.
civ., sez. II, 25 gennaio 2000, n. 823 e Cass. civ., sez. II, 7 aprile
2006, n. 8204).
6. Le censure, che vanno esaminate congiuntamente per
ragioni di connessione rese evidenti dal loro inserimento nel contesto
di un unico mezzo di gravame, non meritano di essere accolte.
Le norme di riferimento sono, in primo luogo, quelle contenute nella legge della Regione Puglia, 21 dicembre 1977, n. 38 (Norme per l’esecuzione di opere stradali), ed in particolare:
- l’art. 3 (Definizione delle classi), lett.
a), secondo cui sono comunali tutte le strade non iscritte nelle
categorie seguenti soggette a pubblico transito, che si sviluppano nel
territorio comunale sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e
delle aree di sviluppo industriale;
- l’art. 4 (Procedure) di classificazione,
comma 2, secondo cui la classificazione delle strade comunali,
provinciali, regionali avviene con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme delibera dei rispettivi consigli, comunale,
provinciale e regionale;
- l’art. 5 (Piani delle strade), secondo cui i
Comuni e le Amministrazioni provinciali, ciascuno nell'ambito
territoriale di competenza, provvedono ad elaborare il " Piano delle
strade " nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente art. 3, ivi
comprese le strade ricadenti nelle aree o nuclei di sviluppo
industriale.
Rilevano particolarmente inoltre le norme seguenti:
- l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), che prevede la classificazione delle strade in sei categorie “riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali”; le caratteristiche costruttive e tecniche sono specificate al comma 3;
- l’art. 2 cit., comma 5, che concerne l’amministrazione di riferimento, prevedendo che “Per
le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e
alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai
sensi del comma 2, si distinguono in strade statali, regionali,
provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti
proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la
regione, la provincia, il comune […]”;
- quanto alle caratteristiche funzionali, l’art. 2
cit., comma 6, che riguarda le strade extraurbane, classificate come
comunali “quando congiungono il capoluogo del comune con le sue
frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la
stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o
porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio
intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi
interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le
strade vicinali sono assimilate alle strade comunali” e comma 7, che riguarda le strade urbane, classificate “sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali
che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a
diecimila abitanti”;
- infine, l’art. 2, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che prevede che “La
classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di
nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene
rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4” (e precisamente “[…] Il
Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di
classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino
regionale al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento
dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice.
L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può
formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici”).
6.1. Così ricostruito il quadro normativo di
riferimento, risulta infondata la censura concernente l’asserita
“incompetenza” in capo al Comune di Brindisi. Il decreto di
classificazione delle strade comunali è di competenza regionale, ma esso
presuppone l’adozione della delibera di classificazione e del “Piano
delle strade”, entrambi atti di competenza del consiglio comunale;
parimenti, è richiesta la deliberazione del consiglio comunale
ogniqualvolta si tratti di modificare il “Piano delle strade” in essere,
mediante classificazione come comunali ed inclusione in esso di nuove
vie del territorio comunale.
D’altronde, la delibera oggetto della presente
impugnazione, pur se a contenuto negativo, è stata adottata dal
Consiglio comunale di Brindisi, nell’esatto presupposto della relativa
competenza in capo all’organo deliberante dell’ente territoriale.
6.2. Parimenti infondata è la censura concernente il
difetto di istruttoria in primo grado, rivolta (oltre che, in parte,
avverso i punti 3.3 e 3.5 della motivazione, su cui infra) essenzialmente avverso i punti 3.1 e 3.2 della motivazione della sentenza del Tar.
Tali punti della decisione sono volti a smentire i
presupposti di fatto addotti dal Comune a giustificazione della delibera
di diniego impugnata e si basano su precedenti giurisprudenziali
irrevocabili riguardanti il medesimo contenzioso, risalente nel tempo,
-svoltosi dinanzi al giudice amministrativo ed anche dinanzi al giudice
civile- tra il Consorzio ed il Comune di Brindisi in relazione sia agli
obblighi di manutenzione sia alla natura demaniale delle strade che il
Consorzio ha realizzato nell’ambito della zona industriale.
6.2.1. Sebbene il primo giudice si sia genericamente
riferito alle “risultanze in atti”, è chiaro che queste sono tratte
dalle sentenze richiamate illustrando il motivo di ricorso (“ […] le
sentenze numm. 818/04, 11283/04 e 2265/04 della Seconda Sezione di
questo Tribunale, nonché le sentenze del Giudice di Pace di Brindisi
numm. 346/06 e 450/06, nonché – ancora – le sentenze del Tribunale di
Brindisi n. 138/02 e della Corte di Appello di Lecce, Sez. Penale,
1952/03.”)
Da tali sentenze, ed in particolare dalla sentenza
dello stesso T.a.r. n. 818 del 2004 (confermata, con diversa motivazione
dal Consiglio di Stato, V, 27 giugno 2006, n. 8058) è da intendersi
desunto il dato di fatto - affermato in sentenza - che la zona
industriale non è separata dall’area urbana del territorio comunale
brindisino, essendo anzi la stessa ormai posta a ridosso del centro
urbano “(anche per l’espansione dell’agglomerato urbano verificatosi negli ultimi anni)”.
Di questo dato di fatto è naturale conseguenza che, come pure affermato in sentenza, “dell’insieme viario in questione benefici l’utenza brindisina nel suo complesso”.
6.2.2. Sempre in punto di fatto la sentenza smentisce
l’ulteriore motivazione del diniego di classificazione, che il Comune ha
basato sull’asserito uso esclusivo della rete viaria da parte di “una utenza specifica: dipendenti, fornitori delle ditte ubicate nella Zona Industriale”.
Si è constatato, invece, che il Tribunale amministrativo regionale è
pervenuto, già in passato, con i precedenti giurisprudenziali citati
(oramai irrevocabili), alla conclusione che l’intero complesso viario in
parola, per le caratteristiche obiettive e per l’uso che ne fanno in
modo indistinto gli utenti della strada, è divenuto certamente di uso
pubblico.
6.2.3. Contrariamente a quanto assume l’appellante,
l’accertamento giurisdizionale coperto dal giudicato non concerne una o
due soltanto delle strade consortili (vale a dire, la via Enrico Fermi,
la via Ettore Maiorana ed il sovrappasso di collegamento tra le due vie,
cui erano riferite le ordinanze comunali oggetto dei ricorsi proposti
al Tar), in quanto la sentenza del T.a.r. Puglia, sede di Lecce, n.
818/04, così come quella del Consiglio di Stato n. 8058/2006 hanno
finito per accertare l’uso e la tipologia dei collegamenti svolti
dall’intera rete viaria consortile.
6.3. Parimenti infondata è l’ultima delle censure
sopra sintetizzate, riferita ai punti della motivazione con i quali si
sono ritenuti erronei i presupposti di diritto posti a fondamento
dell’impugnato atto di diniego.
La sentenza è immune da vizi quanto alla decisione,
pur se la motivazione (in particolare, il punto 3.5) necessita delle
correzioni di cui appresso.
6.3.1. La decisione di accoglimento del ricorso -dati i
presupposti di fatto di cui sopra - non può che essere diretta
conseguenza di quanto affermato nel precedente di questo Consiglio di
Stato, V, n. 8058/2006, secondo cui “l’ente proprietario, ai fini della circolazione, è il Comune di Brindisi”.
L’affermazione - riportata nella sentenza qui
impugnata - è correlata all’interpretazione che il Consiglio di Stato,
nel precedente in esame, ha inteso dare all’impianto normativo
risultante dal codice della strada, senza in alcun modo coinvolgere i
principi e le norme (artt. 822, comma 2, 823, 824 e 825 cod. ci v.) che
regolano il demanio stradale comunale e la sua condizione giuridica.
Tenendo, infatti, distinte le due situazioni giuridiche, il richiamato precedente si è riferito ad un concetto di <<proprietà
“per esigenze di carattere amministrativo” introdotto dal codice della
strada, inteso come complesso di poteri pubblici e di obblighi, di
polizia e di manutenzione, del manufatto stradale>>, rilevante ai sensi dell’art. 2 del codice della strada.
Siffatta conclusione va intesa in contrapposizione a
quanto affermato dal Tribunale amministrativo regionale nella sentenza
n. 818/04 - ivi impugnata - circa la sussistenza, nel caso di specie, di
una “situazione giuridica corrispondente all’esercizio di una servitù”.
6.3.2. Ne consegue che la sentenza qui impugnata non
merita condivisione laddove – al punto 3.5 della relativa motivazione –
assume come corretta l’affermazione della sentenza n. 818/04 (sulla
questione peraltro riformata dal giudice d’appello) della sussistenza di
una servitù di uso pubblico, basata sul mero riconoscimento da parte
del Comune di Brindisi che la via in questione è usata dalla
collettività.
Ha ragione, infatti, il Comune appellante quando
afferma che, non solo il diritto di proprietà, ma anche il diritto reale
di servitù presuppone un titolo giuridicamente idoneo alla sua
costituzione (ex art. 825 cod. civ.), tale non essendo una situazione di
mero fatto.
In proposito, non si può che ribadire il principio di diritto, richiamato dall’appellante, per il quale “Affinché
un'area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma,
quindi, la natura di strada pubblica, non basta ne' che vi si esplichi
di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e
attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titolo
dell'area da parte della pubblica amministrazione), né la mera
previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, ne'
l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione
medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la
strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a
un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione,
ecc.)idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una
manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente all'uso pubblico
(inequivocabile è in tal senso l'inciso "se appartengono ... ai comuni"
proprio dell'art. 824, primo comma, cod. civ.)” (così Cass. civ.,
sez. II, 25 gennaio 2000, n. 823, cui è conforme la giurisprudenza di
legittimità successiva, fino, tra le altre, a Cass. civ., sez. II, 28
settembre 2010, n. 20405 e 2 febbraio 2017, n. 2795).
6.3.3. Per contro, però, la situazione di fatto (e non
giuridica) corrispondente all’esercizio di una servitù di uso pubblico,
ed in particolare la situazione di fatto accertata nel caso di specie,
data dall’apertura al pubblico transito delle strade consortili e dal
loro utilizzo indifferenziato da parte della collettività, nonché dal
loro sviluppo in prossimità ed anzi in continuità col centro abitato,
rende applicabile la disposizione di cui all’art. 2 del codice della
strada, senza che rilevi che la proprietà della rete viaria continui ad
essere in capo al Consorzio e che sulla medesima il Comune non possa
vantare nemmeno il diritto reale di servitù di uso pubblico. Tutto ciò,
in ragione del fatto che la classificazione, “a fini amministrativi”, ai
sensi del citato art. 2 si basa sulle caratteristiche strutturali e
funzionali in concreto rivestite dal plesso viario, con riferimento
all’uso ed alla tipologia dei collegamenti svolti.
In sintesi, la situazione di fatto della rete viaria
della zona industriale di Brindisi (per la quale, come accertato in via
definitiva nel precedente del Consiglio di Stato, n. 8058/06 cit., “le
strade in questione non possono essere classificate che come strade
urbane, di scorrimento o di quartiere, interne al centro abitato”) è
sufficiente all’affermazione dell’illegittimità del provvedimento di
diniego impugnato, non essendo richiesto, nemmeno incidentalmente,
l’accertamento della proprietà o del diritto di servitù di uso pubblico
in capo al Comune di Brindisi.
6.3.4. Data la conclusione appena raggiunta, non
risulta necessario acquisire la sentenza del Tribunale di Brindisi n.
325 del 22 maggio/3 giugno 2009 (non prodotta in giudizio) – che,
secondo quanto dedotto dalla difesa del Consorzio, conterrebbe
l’accertamento della proprietà in capo al Comune di Brindisi di tutte le
strade della zona industriale brindisina, ivi compresa la via E. Fermi.
7. L’appello va quindi respinto.
7.1. L’infondatezza dei motivi di appello rende
superflua –in difetto di eccezione di improcedibilità per carenza di
interesse da parte appellata – la verifica d’ufficio (anche ai sensi
dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.) circa la permanenza di siffatto
interesse dopo la pubblicazione della determinazione del dirigente del
servizio lavori pubblici della Regione Puglia del 27 settembre 2013,
n.513, relativa all’approvazione del “Terzo Piano delle strade
extraurbane. Pianificazione della rete stradale esistente. Modifica ed
integrazione del 1° e 2° piano delle strade esterne al centro abitato” del Comune di Brindisi, pubblicata sul BUR della Regione Puglia n. 136 del 17 ottobre 2013.
7.2. Alla luce del comportamento processuale del
Comune appellante, che non ha insistito nei motivi di appello né ha
svolto attività difensiva dopo la proposizione dell’atto di gravame, si
ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente FF
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giuseppina Luciana Barreca | Roberto Giovagnoli | |
IL SEGRETARIO