domenica 21 ottobre 2018

"integra il reato di violazione di sigilli, l'asportazione da veicolo assoggettato a fermo amministrativo dei sigilli apposti sullo stesso a norma dell'art. 214, Cod. Str


Il reato di violazione dei sigilli è impermeabile alle vicende che riguardano il titolo della loro apposizione. Come costantemente insegnato da questa Corte, l'inefficacia o l'illegittimità del provvedimento di sequestro o di apposizione di sigilli non esclude il delitto di cui all'art. 349 cod. pen., atteso che la norma richiede soltanto che l'apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità, così che, una volta che il vincolo sia stato apposto a tutela della identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato sino a che non venga formalmente rimosso dall'autorità competente (Sez. 3, n. 2241 del 18/10/2016, Lucarelli, Rv. 269359; Sez. 3, n. 47443 del 06/11/2003, Stellitano, Rv. 227068; Sez. 3, n. 8643 del 02/06/1998, Capolongo, Rv. 211674; Sez. 3, n. 3954 del 19/03/1997, Russo, Rv. 207770).

 Le vicende che riguardano la sussistenza del reato di cui all'art. 116, Cod. str., ed in particolare la sua sopravvenuta depenalizzazione ad opera dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, non incidono sulla persistente penale rilevanza della condotta punita ai sensi dell'art. 349 cod. pen. che, come ben evidenziato dal PM impugnante, non costituisce una conseguenza sanzionatoria del reato (oggi illecito amministrativo) di guida senza patente e ciò senza considerare che, quand'anche trasformato in illecito amministrativo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo non è venuta meno.
Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto: "integra il reato di violazione di sigilli, l'asportazione da veicolo assoggettato a fermo amministrativo dei sigilli apposti sullo stesso a norma dell'art. 214, Cod. Str. e del DM Interno 01/03/2004".

STRALCIO SENTENZA CORTE CASSAZIONE 10 ottobre 2018, n. 45569