domenica 28 ottobre 2018

Etilometro: c’è l’obbligo di sostituire il boccaglio tra la prima e la seconda misurazione?


La disciplina invocata non impone la sostituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello stato di ebbrezza, laddove si proceda nei confronti del medesimo individuo. In proposito occorre sottolineare, ricordano i Supremi Giudici, che, come confermato dalla rubrica del punto 3.6 dell'allegato al D.M. n. 196 del 1990 ("Igiene"), la sostituzione attiene a motivi sanitari e mira ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona. A ciò si aggiunga che eventuali anomalie di funzionamento del boccaglio, conseguenti alla precedente misurazione, devono essere evitate, come si desume dal punto 10.1 dell'allegato al D.M. in esame, grazie alla conformazione dello strumento e non alla sua sostituzione nel corso delle operazioni (Punto 10.1. Funzioni: il boccaglio non deve permettere all'utilizzatore d'inspirare aria contaminata delle precedenti utilizzazioni. Il boccaglio deve impedire il deposito nello strumento delle goccioline presenti nell'aria espirata). Può, difatti, evidenziarsi, si precisa in sentenza, che, ove fosse prescritta la sostituzione del boccaglio per ogni misurazione nei confronti dello stesso individuo, le regole di cui al punto 10.1 sarebbero del tutto superflue e prive di senso. Del resto, in tale senso si è già orientata l stesa Cassazione (Cass. pen., Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016, CED Cass. 267377), che aveva rigettato il ricorso con cui era stato dedotto il vizio motivazionale riguardo l'uso del medesimo boccaglio nei confronti della stessa persona ("la Corte ha risposto alla censura inerente l'utilizzo del medesimo boccaglio per le due misurazioni, adducendo la finalità della disposizione che si assume violata di garanzia dell'igiene, tale da rendere necessario il cambio del presidio solo tra diversi individui, essendo stato altresì garantito un intervallo di tempo le due misurazioni rispettoso dei minimi regolamentari. Tale motivazione non presenta alcun connotato di contraddittorietà ed essendo coerente con i dati probatori, oltre che logica, si sottrae al sindacato di legittimità”).
 Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03/07/2018) 26-09-2018, n. 41907
Tratto da  http://www.avvocatopenalista.org/