sabato 27 ottobre 2018

OMESSA NOTIFICAZIONE DELLE MULTE, LA CASSAZIONE DICE CHE SONO TUTTE VALIDE

Con una sentenza la Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 28 giugno – 23 ottobre 2018, n. 26843 - Presidente Manna – Relatore Sabato, ha stabilito che da oggi in poi non ci sarà più bisogno di notificare le multe al CdS.

Quindi il trasgressore potrà ricevere direttamente a casa la cartella esattoriale e se per caso vorrà contestare qualche irregolarità del verbale, potrà farlo impugnando la cartella stessa.

La sentenza di cui sopra, richiama la sentenza di Cass. n. 16282/2016, n. 15149/2005.
In sostanza l’omessa notifica della multa, viene sanata dalla cartella di pagamento inviata
Prima di questo intervento della cassazione, la pubblica amministrazione,ti inviava quanto per legge e pertanto bastava l’omessa notifica per rendere tutti i successivi atti nulli.
Ma come anzidetto, attualmente non è più così, perlomeno come stabilito dalla sentenza della Cassazione citata.
La quale dice che se un trasgressore,oggetto di una cartella esattoriale per una contravvenzione, mai ricevuta,non né che impugna la cartella adducendo solo l’omessa notifica ma deve indicare nell’eventuale ricorso anche altri vizi del verbale.
Per es. il sig. Rossi prende una multa per aver transitato con il semaforo rosso ma sul tratto interessato non vi era alcuna segnaletica che avvisava il controllo elettronico.
Il sig.Rossi non riceva mai una notifica della contravvenzione di quo, ma dopo circa un anno gli viene recapitata una cartella di pagamento.
Se il sig.Rossi, fa ricorso alla cartella di pagamento,rilevando solo l’omessa notifica della contravvenzione, sicuramente il suo ricorso sarà bocciato, poiché sanato.
Per non vedersi bocciare il ricorso,cioè vincere, dovrà spiegare nel ricorso stesso anche le ragioni per cui la multa è viziata, e quindi dire nel ricorso che mancava il cartello che indicava il controllo elettronico.
In sostanza bisogna indicare nel ricorso anche quelle relative al merito della commessa violazione.

Sotto si riporta la sentenza de quo. 

 
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